Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:659
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CJ0269_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-269/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
Rich. Hengstenberg GmbH & Co.,
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG
e
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 74, pag. 8),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, dall'avv. R. Schultz-Süchting, Rechtsanwalt,
per il governo tedesco, dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön e dal sig. A. Dittrich, in qualità di agenti,
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Stix-Hackl, in qualità di agente,
per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sig.ri J.L. [OSCURATO:PERSONA] e U. Wölker, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. B. Wägenbaur, avocat,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, della Rich. Hengstenberg GmbH & Co. e della [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, rappresentate dall'avv. T. Volkmann-Schluck, Rechtsanwalt, della [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, rappresentata dall'avv. R. Schultz-Süchting, del governo tedesco, rappresentato dal sig. A. Dittrich, e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. J.L. [OSCURATO:PERSONA], assistito dall'avv. B. Wägenbaur, all'udienza del 31 gennaio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 19 luglio seguente, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 74, pag. 8).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, la Rich. Hengstenberg GmbH & Co. e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] e a.») da una parte e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dall'altro, controversia relativa all'impiego della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» da parte di quest'ultima per le sue conserve di cetriolini.
La normativa comunitaria
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, si propone di stabilire un quadro normativo comunitario riguardante un regime di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per alcuni prodotti agricoli ed alimentari per i quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica. Tale regolamento stabilisce un sistema di registrazione a livello comunitario delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine che garantisce una tutela valida in ogni Stato membro.
4 L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "denominazione d'origine": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;
b) "indicazione geografica": il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata».
5 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2081/92, per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (in prosieguo: la «DOP») o di un'indicazione geografica protetta (in prosieguo: la «IGP»), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare. Gli elementi che devono figurare in tale disciplinare sono elencati all'art. 4, n. 2, dello stesso regolamento e sono, in particolare, la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, la delimitazione della zona geografica, la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica.
6 Il regolamento n. 2081/92 prevede un procedimento «normale» ed uno «semplificato» per la registrazione delle DOP e delle IGP.
7 Il procedimento normale di registrazione di una DOP o di una IGP è disciplinato dagli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92. In sintesi, l'art. 5 prevede che la domanda, completa di disciplinare, venga inviata dalla società interessata allo Stato membro nel cui territorio è situata l'area geografica considerata. Secondo il n. 5 di tale articolo, «[l]o Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla [OSCURATO:PERSONA] la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione». Ai sensi dell'art. 6, «[e]ntro un termine di sei mesi la [OSCURATO:PERSONA] verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4» e, se ritiene che la denominazione soddisfi i requisiti per essere protetta, procede ad una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'art. 7 prevede che, entro sei mesi a decorrere dalla data di tale pubblicazione, qualsiasi Stato membro può opporsi alla registrazione e che qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita.
8 L'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 dispone che «le denominazioni registrate sono tutelate contro [...] qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili».
9 L'art. 15 del regolamento n. 2081/92 prevede che, nell'ambito del procedimento di registrazione delle DOP e delle IGP, la [OSCURATO:PERSONA] sia assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].
10 In deroga al procedimento normale, l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 prevede un procedimento semplificato di registrazione di una DOP o di una IGP:
«1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento.
2. [OSCURATO:PERSONA] registra, secondo la procedura prevista all'articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L'articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche.
(...)».
11 L'art. 18 del regolamento n. 2081/92 precisa che il regolamento deve entrare in vigore 12 mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa pubblicazione è avvenuta il 24 luglio 1992.
12 In seguito all'esame delle denominazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (CE) 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148, pag. 1). L'allegato di tale regolamento contiene l'elenco delle denominazioni registrate come IGP o come DOP ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92.
13 Tale allegato è stato completato, in particolare, con il regolamento n. 590/1999, che ha introdotto, nella sua parte A, alla rubrica «Ortofrutticoli e cereali», sottorubrica «Germania», la IGP «[OSCURATO:PERSONA]» (cetriolini dello [OSCURATO:PERSONA]).
14 Il primo considerando del regolamento n. 590/1999 è redatto nei seguenti termini:
«considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] (...)».
Il procedimento seguito per la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP
15 [OSCURATO:PERSONA] è una regione situata a sud di Berlino, nella quale scorre il fiume Sprea. Fra le città di Lübben e Cottbus, tale fiume si divide in vari rami creando un delta interno collegato da canali. L'antica e folta foresta è stata in parte trasformata in terre coltivate che beneficiano del terreno alluvionale di questa valle glaciale. La conserva di ortaggi come i cetrioli è da lungo tempo un'attività della regione.
16 Secondo l'ordinanza di rinvio, l'associazione [OSCURATO:PERSONA] eG, successivamente sostituita dall'associazione Spreewaldverein eV, ha chiesto nel 1993 alle autorità tedesche di presentare alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come DOP.
17 [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver ricevuto tale domanda dal governo tedesco il 26 gennaio 1994, ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92. Secondo il disciplinare richiesto dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2081/92, che accompagnava la domanda:
l'area geografica era rappresentata dalla «valle glaciale della Sprea, tra la periferia nord della città di Cottbus e il lago di Neuendorf, situato a nord della città di Lübben»,
i cetriolini impiegati dovevano essere tutti originari dell'area geografica.
18 Stando alle affermazioni del governo tedesco, nel 1995 la [OSCURATO:PERSONA] lo ha informato che numerose domande ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 erano incomplete e lo ha invitato a fornire documenti ed informazioni supplementari. Per questo motivo, fra il luglio del 1995 e il marzo del 1996, il governo tedesco ha chiesto a quasi tutte le parti coinvolte di integrare la documentazione originariamente fornita.
19 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in seguito a diverse domande presentate dallo Spreewaldverein eV, le autorità tedesche hanno più volte modificato la domanda originale, di modo che, in definitiva, conformemente al disciplinare modificato,
veniva richiesta la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP,
l'area geografica è stata definita come il «territorio che costeggia la Sprea tra Jänschwalde e Dürrenhofe e all'interno dei confini di un comprensorio economico determinato dagli organi legislativi locali», detto «[OSCURATO:PERSONA]» (zona economica dello [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che l'estensione dell'area geografica definita nel disciplinare ne risultava più che raddoppiata,
almeno il 70% dei cetriolini utilizzati doveva essere originario dell'area geografica definita.
20 Durante la fase nazionale del procedimento semplificato previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, numerosi terzi interessati hanno sollevato obiezioni alla registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]». Essi hanno sostenuto che le condizioni particolari del suolo e del clima indicate nella domanda di registrazione potevano essere riscontrate al massimo nello [OSCURATO:PERSONA] inteso in senso stretto come la regione del delta interno e non in tutto il [OSCURATO:PERSONA], e che il prodotto lavorato non doveva contenere materie prime provenienti da altre aree di produzione.
21 Il governo tedesco ha in un primo momento deciso di abbandonare il procedimento semplificato e di seguire quello normale, ma ha poi cambiato opinione e ha proseguito il procedimento semplificato, che ha condotto alla registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» con il regolamento n. 590/1999.
La causa a qua
22 [OSCURATO:PERSONA] ha la sua sede sociale ed il suo impianto di produzione in Jüteborg, città situata fuori dell'area geografica della IGP «[OSCURATO:PERSONA]». Essa produce, in particolare, le conserve di cetriolini «[OSCURATO:PERSONA] Gurkenfäßchen», smerciate a livello federale con l'indicazione «[OSCURATO:PERSONA]» (cetrioli alla maniera dello [OSCURATO:PERSONA]).
23 [OSCURATO:PERSONA] e a. producono conserve di cetriolini concorrenti della [OSCURATO:PERSONA] che non soddisfanno, a loro volta, i requisiti necessari per poter utilizzare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]». Essi hanno proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] un ricorso diretto ad ottenere un provvedimento che diffidasse la [OSCURATO:PERSONA] dall'utilizzare la designazione «[OSCURATO:PERSONA]» per le sue conserve di cetriolini, in quanto, a seguito della registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP, l'uso di tale denominazione non è più lecito, ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
24 [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere in sua difesa l'invalidità del regolamento n. 590/1999 nella parte in cui esso ha registrato la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
25 Nella sua ordinanza di rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] considera che la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» solleva un certo numero di problemi che fanno sorgere un serio dubbio circa la validità di tale registrazione.
26 Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1999, n. 590, che completa, aggiungendo la denominazione "[OSCURATO:PERSONA]", l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92, sia compatibile con il diritto comunitario».
Sulla questione pregiudiziale
Sul rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92
27 Dopo aver ricordato che l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 ha impartito agli Stati membri un termine di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del detto regolamento, per comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le denominazioni che essi intendevano far registrare secondo il procedimento semplificato, il giudice a quo, si interroga sul rispetto di tale termine da parte delle autorità tedesche nel caso di specie.
28 A tal riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che la domanda iniziale è stata ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] il 26 gennaio 1994 e che, pertanto, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, essa è stata presentata prima della scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92.
29 In secondo luogo, occorre esaminare se, come ritenuto dal giudice a quo, la validità del regolamento n. 590/1999 possa essere messa in discussione per il fatto che la domanda iniziale è stata modificata in modo rilevante durante un periodo di diversi anni dopo la scadenza del termine di sei mesi.
30 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, in circostanze siffatte, la registrazione avrebbe dovuto essere effettuata conformemente al procedimento normale previsto dagli artt. 5-7 del regolamento n. 2081/92.
31 Invece, i governi tedesco ed austriaco, come la [OSCURATO:PERSONA], ritengono che l'art. 17, n. 1, di tale regolamento sia stato applicato correttamente nel caso di specie. Essi sottolineano che tale disposizione impone agli Stati membri soltanto di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le denominazioni che devono essere registrate, con la conseguenza che la produzione di informazioni supplementari e la comunicazione di modifiche apportate alle informazioni già fornite non sarebbero soggette al termine di sei mesi.
32 Si deve al riguardo rammentare che, contrariamente all'art. 5 del regolamento n. 2081/92, il quale prevede espressamente che, nell'ambito del procedimento normale, la domanda di registrazione sia accompagnata dal disciplinare, l'art. 17 dello stesso regolamento si limita ad imporre agli Stati membri l'obbligo di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] «quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall'uso, essi desiderano far registrare». Pertanto, l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare, entro un termine di sei mesi, la versione definitiva del disciplinare e degli altri documenti rilevanti, con la conseguenza che qualsiasi modifica del disciplinare inizialmente presentato comporterebbe l'applicazione del procedimento normale.
33 Tale interpretazione dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92 è peraltro corroborata, come sostenuto, in particolare, dal governo austriaco, dal fatto che storicamente gli Stati membri del nord Europa non avevano registri di denominazioni protette, in quanto la protezione veniva assicurata dalle normative relative alle pratiche ingannevoli. Solamente con l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92 in questi Stati membri è divenuto necessario redigere un elenco di denominazioni esistenti e determinare se si trattasse di DOP o di IGP. Sarebbe stato poco realistico esigere che tali Stati membri fornissero alla [OSCURATO:PERSONA], nei sei mesi seguenti l'entrata in vigore del regolamento n. 2081/92, tutte le informazioni e le documentazioni indispensabili per decidere sulla registrazione, in particolare se si considera il tempo necessario affinché le parti interessate possano esercitare a livello nazionale le garanzie procedurali loro riconosciute.
34 Occorre pertanto concludere che, nel caso di specie, la modifica della domanda iniziale di registrazione, intervenuta dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dall'art. 17 del regolamento n. 2081/92, non ha reso illegale l'applicazione del procedimento semplificato.
Sull'applicabilità del procedimento semplificato alle domande di registrazione controverse a livello nazionale
35 Il giudice a quo dubita che il procedimento semplificato sia applicabile quando come nel caso di specie terzi abbiano sollevato obiezioni gravi a livello nazionale in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi.
36 Tale giudice considera, infatti, che la nozione di «denominazione sancita dall'uso», impiegata all'art. 17, n. 1, del regolamento n. 2081/92 è diretta a far registrare secondo il procedimento semplificato solo le denominazioni pacifiche nello Stato membro interessato. Il procedimento semplificato non sarebbe adatto nei casi in cui la registrazione solleva gravi problemi, poiché nell'ambito di tale procedimento gli interessati non possono far valere le loro obiezioni.
37 [OSCURATO:PERSONA] considera che il procedimento semplificato può essere impiegato solo per le denominazioni che fanno notoriamente parte delle denominazioni protette negli Stati membri. Ora, la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», come definita nel disciplinare modificato, non rappresenterebbe affatto un caso in cui la registrazione è pacifica. Al contrario, numerosi terzi interessati avrebbero sollevato una serie di obiezioni relative, in particolare, alla delimitazione della zona geografica.
38 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l'art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 esclude espressamente l'applicazione, nell'ambito della procedura semplificata, dell'art. 7 dello stesso regolamento, che permette ai terzi interessati di opporsi alla registrazione proposta nell'ambito della procedura normale. Tuttavia, a suo avviso, anche la procedura semplificata consente eventuali opposizioni, dato che l'art. 15 del regolamento n. 2081/92 esige che la [OSCURATO:PERSONA] sia assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri quando si pronuncia sulle domande di registrazione presentate con procedimento semplificato. [OSCURATO:PERSONA] segnala di aver consultato questo comitato quando si è occupata della domanda di registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
39 Il governo tedesco ritiene che il solo fatto che vi siano pareri discordanti a livello nazionale sulla registrazione di una denominazione non implichi che la procedura semplificata sia inapplicabile. In tali casi, graverebbe sugli Stati membri la responsabilità di assicurare che le parti interessate siano ascoltate. Nel caso di specie, il governo tedesco avrebbe ascoltato le obiezioni delle parti interessate e avrebbe accuratamente tenuto in considerazione i problemi sollevati Tuttavia, il governo tedesco avrebbe concluso che questi problemi non erano tali da precludere la tutela della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
40 Occorre al riguardo constatare che l'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non può essere interpretato nel senso che la sua applicazione è subordinata alla condizione che la domanda di registrazione non formi oggetto di controversia a livello nazionale. Infatti, una condizione del genere, che restringerebbe notevolmente l'applicazione del procedimento semplificato, non trova alcun fondamento nel tenore letterale di tale articolo e non risulta neanche dal sistema istituito dal regolamento n. 2081/92.
41 Del resto, l'interpretazione che occorre svolgere in merito all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non implica affatto che i terzi interessati, i quali ritengano i propri interessi legittimi lesi dalla registrazione, non possano farli valere conformemente ai principi relativi alla tutela giurisdizionale come essa deriva dal sistema del regolamento n. 2081/92 ed è descritta ai punti 57 e 58 della presente sentenza.
42 Occorre pertanto concludere che il procedimento semplificato previsto all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 può essere applicato anche quando terzi abbiano sollevato a livello nazionale obiezioni in merito alla registrazione della denominazione di cui trattasi.
Sugli altri elementi di contestazione della validità della registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP
43 Il giudice a quo considera che il procedimento di registrazione di cui all'art. 17 del regolamento n. 2081/92 non fosse applicabile alla denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» poiché questa denominazione non era né legalmente protetta né sancita dall'uso come indicazione geografica ai sensi di tale articolo. Essa non sarebbe stata legalmente protetta poiché in Germania non esisteva alcun sistema di tutela legale formale delle indicazioni geografiche; non sarebbe stata sancita dall'uso, così da garantire una registrazione ai sensi dell'art. 17, poiché era nota ai consumatori da secoli in relazione a prodotti coltivati nello [OSCURATO:PERSONA] in senso stretto e non a prodotti originari di un comprensorio economico più vasto.
44 Inoltre, il giudice a quo ritiene che la registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come indicazione geografica possa aver violato gli artt. 2 e 4 del regolamento n. 2081/92 poiché, considerata la natura del prodotto e l'aspettativa dei consumatori, essa avrebbe dovuto essere registrata come DOP. A suo avviso, la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» significava per i consumatori che tutti i cetriolini provenivano dallo [OSCURATO:PERSONA] in senso stretto e quindi avevano una particolare qualità, senza alcun riferimento alla loro lavorazione o ricetta.
45 Infine, avendo considerato che le specificazioni relative alla zona geografica non riflettessero le aspettative dei consumatori per quanto riguarda il significato della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», il giudice a quo ha ritenuto che la registrazione di quest'ultima come IGP rappresentasse un inganno nei confronti dei consumatori.
46 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, al momento dell'esame di una domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare che la registrazione avvenga conformemente ai requisiti fissati dall'art. 2 dello stesso regolamento. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto alcun tentativo di determinare se la denominazione proposta fosse conforme a tali requisiti, ma si sarebbe limitata a seguire il parere del governo tedesco, registrando così una domanda che non soddisfaceva i detti requisiti.
47 I governi tedesco e austriaco, come la [OSCURATO:PERSONA], pur facendo valere nel merito che la registrazione della registrazione «[OSCURATO:PERSONA]» era avvenuta conformemente ai requisiti posti dal regolamento n. 2081/92, sottolineano che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] determinare se una denominazione notificata da uno Stato membro sia sancita dall'uso, se il prodotto di cui trattasi debba beneficiare, secondo la sua natura, di una DOP o di una IGP o se la zona geografica sia stata definita correttamente. Tali problemi rientrerebbero nella sfera di competenza dello Stato membro interessato. L'art. 17, n. 2, del regolamento n. 2081/92 imporrebbe alla [OSCURATO:PERSONA] solamente di verificare che le denominazioni comunicate in base al n. 1 di tale articolo soddisfino i requisiti di cui agli art. 2 e 4 del detto regolamento.
48 Occorre al riguardo constatare che l'argomentazione dei governi tedesco e austriaco, nonché della [OSCURATO:PERSONA], si fonda sulla premessa relativa all'esistenza di una competenza ripartita tra lo Stato membro che ha presentato la domanda di registrazione, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], cui spetta di decidere in merito alla registrazione, dall'altro, e sul fatto che spetta esclusivamente ai giudici comunitari, nell'ambito del sindacato di legittimità della decisione della [OSCURATO:PERSONA], esaminare la valutazione svolta da quest'ultima sugli elementi di cui essa doveva verificare l'esattezza e la legalità.
49 Occorre pertanto esaminare, in primo luogo, se, nell'ambito del procedimento di registrazione, esistano limiti agli obblighi di verifica che gravano sulla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, limiti al potere di controllo spettante ai giudici comunitari.
50 In tale contesto, si deve constatare che nell'ambito del sistema istituito dal regolamento n. 2081/92 esiste una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro interessato e la [OSCURATO:PERSONA].
51 Infatti, che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento normale o da un procedimento semplificato, la registrazione può aver luogo solo se lo Stato membro interessato ha presentato una domanda in tal senso ed ha comunicato un disciplinare e le informazioni necessarie per la registrazione, conformemente all'art. 4 del regolamento n. 2081/92.
52 Ai sensi dell'art. 5, n. 5, del regolamento n. 2081/92, spetta gli Stati membri verificare se la domanda di registrazione secondo il procedimento normale sia giustificata alla luce dei requisiti fissati da tale regolamento. Questo articolo prevede infatti che uno Stato membro al quale è stata sottoposta una domanda di registrazione nell'ambito di un procedimento normale debba verificare che tale domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatti, trasmetterla alla [OSCURATO:PERSONA]. D'atra parte, risulta dallo stesso tenore letterale dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2081/92 che, prima di continuare il procedimento di registrazione previsto all'art. 6, nn. 2 e 4, ed all'art. 7 del detto regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] svolge soltanto un semplice esame formale per verificare se tali requisiti siano soddisfatti. Ora, non occorre applicare principi diversi nell'ambito del procedimento semplificato.
53 Ne consegue che la decisione di registrare una denominazione come DOP o come IGP può essere adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e che una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti sono soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato.
54 In tale sistema di ripartizione delle competenze spetta alla [OSCURATO:PERSONA], prima di registrare una denominazione nella categoria richiesta, verificare in particolare, da un lato, che il disciplinare che accompagna la domanda sia conforme all'art. 4 del regolamento n. 2081/92, vale a dire che esso contenga gli elementi richiesti e che tali elementi non siano viziati da errori manifesti, e, dall'altro, sulla base degli elementi contenuti nel disciplinare, che la denominazione soddisfi i requisiti di cui all'art. 2, n. 2, lett. a) o lett. b), del regolamento n. 2081/92.
55 In tale contesto si deve rilevare che dal testo e dalla struttura dell'art. 7 del regolamento n. 2081/92 risulta che la dichiarazione di opposizione ad una registrazione non può provenire dallo Stato membro che ha chiesto la registrazione stessa e che, pertanto, la procedura di opposizione istituita dall'art. 7 di tale regolamento non è destinata a definire le controversie esistenti tra l'autorità competente dello Stato membro che ha chiesto la registrazione di una denominazione ed una persona fisica o giuridica che risiede o è stabilita in tale Stato membro (v. ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9097, punto 74).
56 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in un sistema di ripartizione delle competenze come quello descritto ai punti 50 e 54 della presente sentenza, la possibilità per i terzi interessati di contestare la legittimità di una registrazione di una denominazione come DOP o come IGP sarebbe limitata in misura tale da non tener conto del loro interesse legittimo ad un sindacato giurisdizionale. Essa fa così valere che non le è possibile, a livello nazionale, contestare l'atto che costituisce la domanda di registrazione.
57 Occorre al riguardo rammentare che l'esigenza di un sindacato giurisdizionale deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sentenze 3 dicembre 1992, causa C-97/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6313, punto 14; 11 gennaio 2001, cause C-1/99, Kofisa Italia, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-207, punto 46, e C-226/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-277, punto 17). Tale esigenza deve essere rispettata anche nei confronti di un atto, come la domanda di registrazione di cui trattasi nella causa principale, che rappresenta una tappa necessaria del procedimento di adozione di un atto comunitario, dato che le istituzioni comunitarie dispongono in materia di un margine di valutazione limitato o inesistente (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 9 e segg.).
58 E' pertanto compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto comunitario, e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 13).
59 In secondo luogo, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre esaminare ciascuno degli elementi richiamati dal giudice a quo per sapere se, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente svolto il suo compito di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento n. 2081/92.
60 Per quanto riguarda il problema di sapere se la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» fosse sancita dall'uso ai sensi dell'art. 17 del regolamento n. 2081/92, si deve constatare che tale valutazione rientra fra le verifiche che devono essere svolte dalle competenti autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali, prima che la domanda di registrazione sia comunicata alla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la valutazione svolta dalle autorità competenti tedesche non sembra essere viziata da un errore manifesto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva debitamente registrare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» secondo il procedimento semplificato.
61 Per quanto attiene alla registrazione della denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP, occorre constatare che, ai fini dell'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2081/92, contrariamente alla lett. a) della stessa disposizione, un prodotto alimentare può essere considerato originario della zona geografica di cui trattasi per il fatto di essere trasformato o elaborato in tale regione, anche se le materie prime sono prodotte in un'altra regione.
62 [OSCURATO:PERSONA] poteva pertanto debitamente registrare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» come IGP, dato che le autorità competenti tedesche ritenevano che il prodotto, secondo la sua natura, rientrasse in tale categoria, sebbene il disciplinare non richiedesse che tutte le materie prime provenissero dalla zona geografica definita.
63 Per quanto riguarda la definizione della zona geografica, si deve constatare che tale valutazione rientra fra le verifiche che devono essere svolte dalle competenti autorità nazionali, eventualmente sotto il controllo dei giudici nazionali. Poiché la valutazione svolta dalle competenti autorità nazionali non sembra viziata da un errore manifesto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva debitamente registrare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]» per la zona geografica definita nel disciplinare modificato.
64 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere al giudice a quo che l'esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 590/1999 per il fatto che esso registra la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
65 Le spese sostenute dai governi tedesco e austriaco, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 23 giugno 1999, dichiara:
L'esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 marzo 1999, n. 590, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della [OSCURATO:PERSONA] relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, per il fatto che esso registra la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]».