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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03894/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4022/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E AFFINI, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46/48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 420/2020 depositata il 7/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e Affini convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla distrazione dal patrimonio sociale di due immobili.

Il Tribunale adito accolse la domanda.

Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti.

Con sentenza di data 7 dicembre 2020 la Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che sussisteva il dolo da bancarotta per distrazione in relazione alla fittizia transazione con cui [OSCURATO:PERSONA] si era accollato il debito della sorella Serena nei confronti di A.S.A. quale prezzo del trasferimento immobiliare, in funzione compensativa delle quote sociali cedute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al fratello, posto che scopo dell’operazione era lo svuotamento del patrimonio sociale mediante l’appropriazione immobiliare senza pagamento del corrispettivo (non rilevava che [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto le garanzie presso le banche, non potendo la stessa certo ottenere la liberazione in mancanza del consenso delle banche medesime).

Aggiunse che il danno per la società non era venuto meno per il versamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore della medesima società, non risultando che tale importo, ricavato da una vendita immobiliare, fosse stato utilizzato per pagare il prezzo dei beni venduti a [OSCURATO:PERSONA] o piuttosto per pagare le banche verso le quali la Motolese era obbligata quale fideiussore o alcuni dei creditori, in violazione della par condicio creditorum.Osservò ancora che i canoni di locazione, posti a base del CTU per la stima degli immobili, erano corrispondenti a quelli di mercato in quanto il valore complessivo dei detti canoni coincideva proprio con il valore complessivo di quelli pattuiti dai Motolese nella transazione e convenuti da [OSCURATO:PERSONA] nella cessione in locazione degli immobili alla società dopo il trasferimento e che nell’appello non solo quest’ultima circostanza non era stata considerata, ma anche gli appellanti avevano continuato ad astenersi dall’indicare quello che, al loro dire, sarebbe stato il valore degli immobili.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la stima del valore degli immobili basata sulla redditività locativa è rimasta solo cartacea perché la gran parte dei canoni di locazione è rimasta insoluta e che la circostanza che dagli appellanti non sia stato indicato il valore degli immobili non assevera il metodo di stima contestato.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che è privo di logica ritenere dimostrato che la transazione sarebbe stata fittizia per avere dovuto la Motolese rinunciare ad una parte di prezzo della cessione di immobili personali ed al conseguimento dei canoni di locazione insoluti e relativi agli immobili acquistati in cambio della cessione delle quote sociali.

Aggiunge che, quanto alle garanzie rilasciate in favore delle banche, nella garanzia per obbligazione futura il recesso del fideiussore è valido.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 216 l. fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, a fronte del versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali della somma di Euro 1.050.000,00, in funzione risarcitoria della perdita inerente alla cessione immobiliare, la corte territoriale ha escluso che il versamento costituisse risarcimento, tale da escludere la bancarotta per distrazione in quanto antecedente il fallimento, perché la società era insolvente, non risultava che il versamento fosse avvenuto in pagamento del prezzo della compravendita ed i debiti sociali pagati con quelle somme avrebbero costituito pagamenti preferenziali.

Aggiungono i ricorrenti che, di contro, l’insolvenza della società non muta la natura dei diritti risarcitori, il versamento ha compensato il debito per il pagamento del trasferimento immobiliare e gli eventuali pagamenti preferenziali costituivano un addebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti della sorella Serena.

La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Vi è accettazione della rinuncia, per cui non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Non ricorrono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4022/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL] ), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] E AFFINI, in persona del curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46/48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , pec [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] - SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 420/2020 depositata il 7/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: il [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] e Affini convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al risarcimento del danno cagionato dalla distrazione dal patrimonio sociale di due immobili. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello i convenuti. Con sentenza di data 7 dicembre 2020 la Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che sussisteva il dolo da bancarotta per distrazione in relazione alla fittizia transazione con cui [OSCURATO:PERSONA] si era accollato il debito della sorella Serena nei confronti di A.S.A. quale prezzo del trasferimento immobiliare, in funzione compensativa delle quote sociali cedute dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] al fratello, posto che scopo dell’operazione era lo svuotamento del patrimonio sociale mediante l’appropriazione immobiliare senza pagamento del corrispettivo (non rilevava che [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto le garanzie presso le banche, non potendo la stessa certo ottenere la liberazione in mancanza del consenso delle banche medesime). Aggiunse che il danno per la società non era venuto meno per il versamento effettuato da [OSCURATO:PERSONA] in favore della medesima società, non risultando che tale importo, ricavato da una vendita immobiliare, fosse stato utilizzato per pagare il prezzo dei beni venduti a [OSCURATO:PERSONA] o piuttosto per pagare le banche verso le quali la Motolese era obbligata quale fideiussore o alcuni dei creditori, in violazione della par condicio creditorum.Osservò ancora che i canoni di locazione, posti a base del CTU per la stima degli immobili, erano corrispondenti a quelli di mercato in quanto il valore complessivo dei detti canoni coincideva proprio con il valore complessivo di quelli pattuiti dai Motolese nella transazione e convenuti da [OSCURATO:PERSONA] nella cessione in locazione degli immobili alla società dopo il trasferimento e che nell’appello non solo quest’ultima circostanza non era stata considerata, ma anche gli appellanti avevano continuato ad astenersi dall’indicare quello che, al loro dire, sarebbe stato il valore degli immobili. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la stima del valore degli immobili basata sulla redditività locativa è rimasta solo cartacea perché la gran parte dei canoni di locazione è rimasta insoluta e che la circostanza che dagli appellanti non sia stato indicato il valore degli immobili non assevera il metodo di stima contestato. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è privo di logica ritenere dimostrato che la transazione sarebbe stata fittizia per avere dovuto la Motolese rinunciare ad una parte di prezzo della cessione di immobili personali ed al conseguimento dei canoni di locazione insoluti e relativi agli immobili acquistati in cambio della cessione delle quote sociali. Aggiunge che, quanto alle garanzie rilasciate in favore delle banche, nella garanzia per obbligazione futura il recesso del fideiussore è valido. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 216 l. fall., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, a fronte del versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] nelle casse sociali della somma di Euro 1.050.000,00, in funzione risarcitoria della perdita inerente alla cessione immobiliare, la corte territoriale ha escluso che il versamento costituisse risarcimento, tale da escludere la bancarotta per distrazione in quanto antecedente il fallimento, perché la società era insolvente, non risultava che il versamento fosse avvenuto in pagamento del prezzo della compravendita ed i debiti sociali pagati con quelle somme avrebbero costituito pagamenti preferenziali. Aggiungono i ricorrenti che, di contro, l’insolvenza della società non muta la natura dei diritti risarcitori, il versamento ha compensato il debito per il pagamento del trasferimento immobiliare e gli eventuali pagamenti preferenziali costituivano un addebito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non nei confronti della sorella Serena. La parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Vi è accettazione della rinuncia, per cui non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Non ricorrono i presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiar
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