Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11096/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MATARANTE;509 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1223/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1715/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/20261.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di SalvatoreCasasanta dipendente del Comune di Biccari, ente locale privodi personale con qualifica dirigenziale, inquadrato nellacategoria D con qualifica di “specialista in attivitàamministrative” il quale aveva lamentato l’illegittima revocaante tempus dell’incarico di posizione organizzativa di“Responsabile del settore o area [OSCURATO:PERSONA]” operata dalComune mediante decreto sindacale del 19 ottobre 2001.1.2 Il Tribunale, per quel che interessa in questa sede, riteneval’illegittimità della revoca in quanto non giustificata dallasussistenza dei necessari mutamenti organizzativi, qualipresupposti legali e contrattuali per poterla disporre in assenzadello specifico accertamento di risultati negativi.Ad avviso del giudice di primo grado, le circostanze costituitedal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], al quale la posizioneorganizzativa era stata conferita al posto del ricorrente,avrebbe svolto la sua attività contrariamente al passatosoltanto presso il Comune di Biccari e che il ricorrente avrebbesvolto per 18 ore mensili il proprio servizio presso il PianoSociale di Zona non erano riconducibili alla nozione di“mutamenti organizzativi” non essendo emerso alcun nuovomodello organizzativo dell’Ente; inoltre, non poteva ritenersiidonea a giustificare la revoca della posizione organizzativa lanecessità di conseguire un risparmio di spesa.2.

La Corte di appello di Bari riformava la sentenza ritenendo,viceversa, sussistenti i mutamenti organizzativi idonei aNumero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026legittimare la scelta adottata con il decreto sindacale del 19ottobre 2011.2.1 In primo luogo, la Corte distrettuale riteneva legittimol’operato dell’Ente, nella misura in cui aveva ritenutoriconducibile al mutamento organizzativo la circostanza che, apartire dal 1° settembre 2011, il segretario comunale fossechiamato a svolgere il suo incarico presso il Comune di Biccari“a tempo pieno” (e non più in convenzione con altro entelocale), quale fatto sopravvenuto capace di incidereprofondamente sull’organizzazione dell’ente dando la possibilitàa quest’ultimo di sfruttare appieno un’importante risorsa primacondivisa con altra istituzione.2.2 In secondo luogo, la Corte territoriale rilevava lasussistenza del mutamento organizzativo, altresì, dallasensibile riduzione dell’orario destinato all’espletamento dellavoro presso il Comune da parte del Casasanta in quantoapplicato per 18 ore settimanali al [OSCURATO:PERSONA] di Zona pressoil Comune di Lucera, perché aveva ridotto notevolmente lapossibilità del dipendente di impiegare le proprie energielavorative a beneficio dell’Ente.Ad avviso della Corte, inoltre, il livello particolarmente elevatodi complessità e responsabilità riconducibile alla posizioneorganizzativa era difficilmente compatibile con il predettoconsiderevole impegno orario settimanale, se posto incorrelazione alla acquisita disponibilità a tempo pieno delsegretario comunale, con conseguente legittimità della scelta direvoca adottata ante tempus.Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026Infine, a giudizio della Corte, la nozione di “mutamentiorganizzativi” andava calibrata nel contesto di un piccolocomune in cui anche alcune sopravvenute modifiche circal’impegno lavorativo dei dipendenti possono giustificare larevoca della posizione organizzativa, qualora le stesse incidanosulle attività connesse a tale posizione senza che sia necessarial’adozione di un nuovo modello organizzativo con conseguentericollocazione delle funzioni.3.

Avverso la sentenza di appello domanda la cassazioneCasasanta con ricorso assistito da un motivo cui resiste concontroricorso il Comune di Biccari.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/01, dell’art. 9CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 8, comma 1lett. a) e comma 2 del CCNL 31/03/1999, degli artt. 89 e 107del D.Lgs. n. 267/2000.Il ricorrente contesta la decisione impugnata che ha ritenutosussistenti mutamenti organizzativi richiamati dall’art. 9comma 3 del CCNL del 1999 ai fini della ritenuta legittimità dellascelta di revocare ante tempus la posizione organizzativa adesso lavoratore.Ciò in quanto i mutamenti organizzativi si riferirebbero agli attiorganizzativi di carattere generale con i quali viene esercitatoun potere di natura autoritativa e non di natura gestionale comeil conferimento e/o la revoca di un incarico dirigenziale per laposizione organizzativa.Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026A tal fine richiama la giurisprudenza di questa Corte secondocui “In materia di Enti locali, la revoca anticipata dell’incaricodirigenziale per ragioni organizzative, prevista dallacontrattazione collettiva, deve essere adottata con atto formalee richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinentiil settore cui è preposto il dirigente” (Cass. 22926/22; Cass.2972/2017; Cass. 19009/2010).Più precisamente ad avviso del ricorrente i mutamentiorganizzativi richiamati dall’art. 9 citato sono quelli di carattereoggettivo che attengono agli atti di macro-organizzazione comerichiamati dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 chericomprendono la definizione delle linee fondamentali diorganizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici dimaggiore rilevanza e i modi di conferimento della totalità deimedesimi e la determinazione delle relative dotazioniorganiche.Pertanto, in assenza di un atto di macro-organizzazione nonpuò ritenersi sussistente un legittimo mutamento organizzativoai fini della revoca ante tempus dell’incarico di posizioneorganizzativa.In sintesi, sostiene che i mutamenti organizzativi cui farebberiferimento l'art. 9, cit., si riferirebbero agli atti di macro-organizzazione incidenti sull'assetto organizzativo e strutturaledell'ente, previsti dall'art. 2 d.

Igs. n. 165, cit., mentre nellaspecie in assenza di atto di macro-organizzazione la scelta direvoca non sarebbe consentita.2.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/20262.1 Questa Corte (Cass. n. 22296/2022) ha affermato in ordineall'art. 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], Enti locali, integrativo delladisciplina normativa primaria che stabilisce, al comma 3: «Gliincarichi possono essere revocati prima della scadenza con attoscritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamentiorganizzativi o in conseguenza di specifico accertamento dirisultati negativi»; che la revoca di un incarico possa scaturireo da un procedimento disciplinare o dal mancatoraggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzativeadeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioniriorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico dirigenzialeper tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva,deve essere adottata però con un atto formale e richiede unamotivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cuiè preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3febbraio 2017, n. 2972).2.2 Orbene, la giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dalricorrente, non richiede che i mutamenti organizzativi sianodisposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenzeriorganizzative siano adeguatamente motivate.2.3 Nel caso di specie la motivazione a livello organizzativosussiste e l’accertamento di merito della Corte d’Appello deldecreto sindacale non è sindacabile in cassazione.3.

In conclusione, il ricorso è inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo ilprincipio della soccombenza.4.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioniNumero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MATARANTE;509 - controricorrente -avverso la sentenza n. 1223/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 24/06/2022 R.G.N. 1715/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/20261. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di SalvatoreCasasanta dipendente del Comune di Biccari, ente locale privodi personale con qualifica dirigenziale, inquadrato nellacategoria D con qualifica di “specialista in attivitàamministrative” il quale aveva lamentato l’illegittima revocaante tempus dell’incarico di posizione organizzativa di“Responsabile del settore o area [OSCURATO:PERSONA]” operata dalComune mediante decreto sindacale del 19 ottobre 2001.1.2 Il Tribunale, per quel che interessa in questa sede, riteneval’illegittimità della revoca in quanto non giustificata dallasussistenza dei necessari mutamenti organizzativi, qualipresupposti legali e contrattuali per poterla disporre in assenzadello specifico accertamento di risultati negativi.Ad avviso del giudice di primo grado, le circostanze costituitedal fatto che il [OSCURATO:PERSONA], al quale la posizioneorganizzativa era stata conferita al posto del ricorrente,avrebbe svolto la sua attività contrariamente al passatosoltanto presso il Comune di Biccari e che il ricorrente avrebbesvolto per 18 ore mensili il proprio servizio presso il PianoSociale di Zona non erano riconducibili alla nozione di“mutamenti organizzativi” non essendo emerso alcun nuovomodello organizzativo dell’Ente; inoltre, non poteva ritenersiidonea a giustificare la revoca della posizione organizzativa lanecessità di conseguire un risparmio di spesa.2. La Corte di appello di Bari riformava la sentenza ritenendo,viceversa, sussistenti i mutamenti organizzativi idonei aNumero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026legittimare la scelta adottata con il decreto sindacale del 19ottobre 2011.2.1 In primo luogo, la Corte distrettuale riteneva legittimol’operato dell’Ente, nella misura in cui aveva ritenutoriconducibile al mutamento organizzativo la circostanza che, apartire dal 1° settembre 2011, il segretario comunale fossechiamato a svolgere il suo incarico presso il Comune di Biccari“a tempo pieno” (e non più in convenzione con altro entelocale), quale fatto sopravvenuto capace di incidereprofondamente sull’organizzazione dell’ente dando la possibilitàa quest’ultimo di sfruttare appieno un’importante risorsa primacondivisa con altra istituzione.2.2 In secondo luogo, la Corte territoriale rilevava lasussistenza del mutamento organizzativo, altresì, dallasensibile riduzione dell’orario destinato all’espletamento dellavoro presso il Comune da parte del Casasanta in quantoapplicato per 18 ore settimanali al [OSCURATO:PERSONA] di Zona pressoil Comune di Lucera, perché aveva ridotto notevolmente lapossibilità del dipendente di impiegare le proprie energielavorative a beneficio dell’Ente.Ad avviso della Corte, inoltre, il livello particolarmente elevatodi complessità e responsabilità riconducibile alla posizioneorganizzativa era difficilmente compatibile con il predettoconsiderevole impegno orario settimanale, se posto incorrelazione alla acquisita disponibilità a tempo pieno delsegretario comunale, con conseguente legittimità della scelta direvoca adottata ante tempus.Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026Infine, a giudizio della Corte, la nozione di “mutamentiorganizzativi” andava calibrata nel contesto di un piccolocomune in cui anche alcune sopravvenute modifiche circal’impegno lavorativo dei dipendenti possono giustificare larevoca della posizione organizzativa, qualora le stesse incidanosulle attività connesse a tale posizione senza che sia necessarial’adozione di un nuovo modello organizzativo con conseguentericollocazione delle funzioni.3. Avverso la sentenza di appello domanda la cassazioneCasasanta con ricorso assistito da un motivo cui resiste concontroricorso il Comune di Biccari.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 165/01, dell’art. 9CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], dell’art. 8, comma 1lett. a) e comma 2 del CCNL 31/03/1999, degli artt. 89 e 107del D.Lgs. n. 267/2000.Il ricorrente contesta la decisione impugnata che ha ritenutosussistenti mutamenti organizzativi richiamati dall’art. 9comma 3 del CCNL del 1999 ai fini della ritenuta legittimità dellascelta di revocare ante tempus la posizione organizzativa adesso lavoratore.Ciò in quanto i mutamenti organizzativi si riferirebbero agli attiorganizzativi di carattere generale con i quali viene esercitatoun potere di natura autoritativa e non di natura gestionale comeil conferimento e/o la revoca di un incarico dirigenziale per laposizione organizzativa.Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026A tal fine richiama la giurisprudenza di questa Corte secondocui “In materia di Enti locali, la revoca anticipata dell’incaricodirigenziale per ragioni organizzative, prevista dallacontrattazione collettiva, deve essere adottata con atto formalee richiede una motivazione esplicita, fondata su ragioni attinentiil settore cui è preposto il dirigente” (Cass. 22926/22; Cass.2972/2017; Cass. 19009/2010).Più precisamente ad avviso del ricorrente i mutamentiorganizzativi richiamati dall’art. 9 citato sono quelli di carattereoggettivo che attengono agli atti di macro-organizzazione comerichiamati dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 chericomprendono la definizione delle linee fondamentali diorganizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici dimaggiore rilevanza e i modi di conferimento della totalità deimedesimi e la determinazione delle relative dotazioniorganiche.Pertanto, in assenza di un atto di macro-organizzazione nonpuò ritenersi sussistente un legittimo mutamento organizzativoai fini della revoca ante tempus dell’incarico di posizioneorganizzativa.In sintesi, sostiene che i mutamenti organizzativi cui farebberiferimento l'art. 9, cit., si riferirebbero agli atti di macro-organizzazione incidenti sull'assetto organizzativo e strutturaledell'ente, previsti dall'art. 2 d. Igs. n. 165, cit., mentre nellaspecie in assenza di atto di macro-organizzazione la scelta direvoca non sarebbe consentita.2. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/20262.1 Questa Corte (Cass. n. 22296/2022) ha affermato in ordineall'art. 9 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], Enti locali, integrativo delladisciplina normativa primaria che stabilisce, al comma 3: «Gliincarichi possono essere revocati prima della scadenza con attoscritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamentiorganizzativi o in conseguenza di specifico accertamento dirisultati negativi»; che la revoca di un incarico possa scaturireo da un procedimento disciplinare o dal mancatoraggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzativeadeguatamente motivate; quanto, in particolare, alle ragioniriorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico dirigenzialeper tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva,deve essere adottata però con un atto formale e richiede unamotivazione esplicita, fondata su ragioni attinenti al settore cuiè preposto il dirigente (cfr. Cass. 6.10.2020, n. 21482; Cass. 3febbraio 2017, n. 2972).2.2 Orbene, la giurisprudenza di legittimità, peraltro citata dalricorrente, non richiede che i mutamenti organizzativi sianodisposti con atti di macro-organizzazione, ma che le esigenzeriorganizzative siano adeguatamente motivate.2.3 Nel caso di specie la motivazione a livello organizzativosussiste e l’accertamento di merito della Corte d’Appello deldecreto sindacale non è sindacabile in cassazione.3. In conclusione, il ricorso è inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo ilprincipio della soccombenza.4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioniNumero registro generale 29837/2022Numero sezionale 509/2026Numero di raccolta generale 11096/2026Data pubblicazione 25/04/2026processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, se dovuto. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso di € 3.500,00, a titolo dicompensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborsoforfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attodella ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezionelavoro del 03/02/2026.Il PresidenteIrene Tricomi
Decreto Cassazione n. 11096/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris