CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22245/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti sulla contestata recidiva e la conseguente eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha - con esaustivo, corretto e logico apparato argomentativo - puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della valutazione di congruità del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza e del complessivo trattamento sanzionatorio così come determinato dal giudice di primo grado (in particolare, le gravi modalità della condotta nonché i precedenti penali a carico del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26/05