CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10393/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UZBPV ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE d'ASSISE d'APPELLO di MILANO Fissato il ricorso per la trattazione orale a seguito di richiesta della difesa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso l'inammissibilità del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che conclude con la richiesta di accoglimento dei motivi del ricorso con conseguente annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza in data 18 giugno 2020 con la quale è stata affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ABDELKARIM per il reato di omicidio aggravato in danno del coinquilino [OSCURATO:PERSONA] (artt. 61, primo comma, n. 11, 575 cod. pen.), commesso colpendolo ripetutamente al volto e alla testa con un coltello, con condanna, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di sedici anni di reclusione. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il sopraindicato delitto sulla base degli accertamenti di polizia giudiziaria, che hanno portato all'immediato arresto dell'imputato, delle dichiarazioni del teste oculare e del sequestro dell'arma. 2. [OSCURATO:PERSONA] ABDELKARIM, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando: - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'utilizzazione delle dichiarazioni dell'imputato che sono state illegittimamente verbalizzate quali «spontanee dichiarazioni», poiché lo stesso, che non parla né comprende la lingua italiana, è stato invece esaminato, anche alla presenza di un ausiliario di polizia giudiziaria con compiti di traduttore, e perciò sottoposto a domande, in violazione dei divieti di legge; - il vizio della motivazione con riguardo al contrasto esistente tra le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito diverse versioni nelle due distinte circostanze in cui è stato esaminato, senza che i giudici di merito abbiano steso una motivazione idonea a conciliare l'antinomia; - la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, n. 2 cod. pen., in quanto non vi sarebbe adeguatezza tra offesa e reazione rispetto al fatto ingiusto compiuto dalla vittima che, invece, aveva rubato il portafogli e il denaro dell'imputato e lo aveva reiteratamente offeso e quindi colpito con un bastone. /1( [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 2. Secondo la sintesi dei motivi di appello, che il ricorso non contesta di incompletezza, l'impugnazione di merito aveva per oggetto: l'assenza di volontà omicida, derivante dalla erronea valutazione delle prove; la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa o dell'eccesso colposo; l'erronea valutazione delle dichiarazioni del testimone e della consulenza medico legale con conseguente mancata derubricazione del delitto alla stregua dell'omicidio preterintenzionale; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. 2.1. Ebbene, in disparte la questione della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato introdotta soltanto con il ricorso per cassazione e della quale si dirà in seguito, è inammissibile il secondo motivo di ricorso che lamenta il vizio della motivazione con riguardo alle dichiarazioni del teste oculare. Il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e neppure illustra le ragioni per le quali, anche ipotizzandosi la denunciata divergenza delle dichiarazioni testimoniali, da ciò deriverebbero conseguenze sulla volontà omicida, sul dolo e sulla qualificazione giuridica ovvero sulla configurabilità dell'eccesso colposo. 2.2. Pur prospettando una contraddizione della motivazione, il ricorso è del tutto aspecifico e generico, giacché si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare con mere asserzioni elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondari e in modo assertivo. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede giacché non possono condurre a una rivalutazione del materiale probatorio le poche asserzioni riportate in ricorso, la cui pretesa contraddittorietà non è in alcun modo argomentata né risulta specificamente prospettata. 2.3. Sono, del resto, versate in fatto, e dunque inammissibili, ma comunque generiche perché prive di capacità critica, le argomentazioni che riguardano la presunta discrasia nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle fornite il giorno seguente al pubblico ministero. Non risulta, d'altra parte, che tale presunta discrasia sia stata denunciata in grado d'appello, essendosi piuttosto fatto leva in tale grado di giudizio sulle dichiarazioni dell'imputato per proporre una diversa ricostruzione del fatto. 2.4. Alla ricostruzione del fatto, del resto, i giudici di merito sono giunti evidenziando che in occasione del secondo esame del testimone questi ebbe a precisare alcuni dettagli degli accadimenti, che non risultano affatto in contrasto con quanto riferito nell'immediatezza circa lo sviluppo dell'azione omicida alla quale egli ha personalmente assistito, contribuendo anche ad assicurare alla giustizia il responsabile che veniva bloccato da un altro connazionale mentre tentava di darsi alla fuga. 3. Il primo motivo di ricorso, sulla utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese dall'imputato, è manifestamente infondato poiché dal verbale allegato al ricorso emerge la spontaneità delle dichiarazioni che sono state tradotte, così come pronunciate, da un connazionale dell'imputato che era stato nell'occasione nominato ausiliario di polizia giudiziaria per procedere alla traduzione di ciò che il primo intendeva spontaneamente dichiarare. Il dichiarante ha, d'altra parte, fatto propria tale dichiarazione mediante la sottoscrizione del relativo verbale. Del resto, l'imputato, che in seguito non ha reso altre o diverse dichiarazioni, non hai mai inteso neppure smentirle, sicché il ricorso introduce una argomentazione che è del tutto priva di supporto in quanto si basa unicamente sulla prospettazione che oggi compie per la prima volta la difesa tecnica. 3.1. D'altra parte, il ricorso omette di indicare la decisività della deduzione, tenuto conto che la versione dell'imputato non è stata in alcun modo presa in considerazione dai giudici di merito che l'hanno anzi tacciata di falsità. Si è, infatti, chiarito che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si deduca l'inutilizzabilità della prova, il motivo di impugnazione, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve illustrare l'incidenza della sua eventuale eliminazione sul complessivo compendio probatorio ai fini della cosiddetta "prova di resistenza" (Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303), evenienza che non si riscontra nel caso di specie. 3.2. Del resto, fermo restando che «l'inutilizzabilità delle prove può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 32866 del 29/04/2021, Fenili, Rv. 281880 - 02), non può essere dimenticato che «la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito» (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891), evenienza che non risulta essersi verificata nel caso di specie, sicché si tratta di una deduzione inammissibile. 4. È inammissibile, per palese genericità, anche il motivo di ricorso sulla provocazione in quanto omette di confrontarsi con la specifica risposta, alla analoga doglianza formulata in appello, che la Corte ha illustrato a pag. 11 della sentenza, ponendo in luce che neppure l'appellante ha saputo indicare quale debba essere considerato il fatto ingiusto rilevante per la reazione irosa. Oltre a ciò, i giudici di merito hanno evidenziato che, ove anche si volesse seguire l'ipotetica prospettazione difensiva di un fatto ingiusto della vittima — che non trova comunque riscontro nelle dichiarazioni del teste oculare il quale ha escluso la sottrazione del portafogli dell'imputato e si è anzi spontaneamente proposto (contro il voíere della vittima) di donare una somma al ricorrente solo per contenerne l'ingiustificata aggressività alla luce della inesistente sottrazione (il portafogli era ben visibile nella stanza che i tre occupavano) — l'attenuante andrebbe comunque esclusa in ragione della palese sproporzione della reazione rispetto alla riferita offesa verbale o alla inesistente sottrazione del portafogli. È bene evidenziare che la sopra richiamata argomentazione sviluppata dal giudice di appello, oltre ad essere conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7486 del 07/08/1984, Valenti, Rv. 165718; in epoca recente, tra molte, si veda Sez. 1, n. 47840 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454), ha un carattere meramente ipotetico, nella misura in cui affronta l'argomentazione subordinata della difesa, sicché la critica contenuta nel ricorso è comunque priva di decisività. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in