CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 36203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Alberico II, n. 4 , giusta procura a margine del controricorso. Controricorrente avverso la sentenza n. 320 della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna, depositata il 4/ 11/2016; Oggetto: cessazione della materia del contendere udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CTP di Sassari, con sentenza n. 23/2007, accolsein parte il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 10220060007701475, dichiarando che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di Velotto R A , ed i suoi soci, tra cui [OSCURATO:PERSONA], erano tenuti a corrispondere, rispetto a quanto addebitato dalla cartella impugnata, soltanto le sanzioni e gli interessi relativi alle rate di condono versate oltre i termini di legge, ex art. 15 della legge n. 289 del 2002. 2. Proposto appello dall’Agenzia delle entrate, la CT R della Sardegna, con sentenza in epigrafe,lo rigett ̀ , confermando la prima decisione. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui ha resistitoVelotto Alberto . 4. La “sesta sezione civile – T” di questa Corte, a seguito della proposta del relatore ex art. 380 biscod. proc. civ., fissava l'adunanza camerale del 12 marzo 2019; sia l’Agenzia delle entrate che la società contribuente depositavano memoria ex art. 380 biscod. proc. civ. 5. Il contribuente, con successiva memoria, instava per la sospensione del processo ai sensi dell’art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 138 del 2018, istanza che veniva accolta disponendosi rinvio a nuovo ruolo. 5. A seguito di nuova proposta del relatore, la difesa del contribuente depositava ulteriore memoria, ex art. 378 cod. proc. civ., con la quale produceva documentazione attestante l’integrale pagamento della cartella di pagamento oggetto del giudizio nonché il provvedimento di sgravio, reiterando la richiesta, non accolta dalla CTR di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, premesso che nell’a tto di appello aveva dichiarato di aver provveduto allo sgravio della cartella impugnata, nella memoria ribadiva quanto sostenuto in appello e cioè che l’avvenuto integrale pagamento non era sufficiente avendo provveduto allo sgravio solo parziale della stessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che, quindi, aveva interesse alla prosecuzione della lite per poter provvedere, in caso di esito a lei favorevole, alla reiscrizione a ruolo della sanzione relativa alla prima rata versata ex art. 9bis l. 289/02 in riferimento all’imposta […] per l’anno di imposta 2001 . 6. Successivamente, la causa è stata fissata all’odierna udienza camerale. 7. La difesa del controricorrente ha depositato memoria difensiva, ex art. 380 biscod. proc. c iv. , con l a quale insiste per l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], adeguandosi ai precedenti, in fattispecie analoga, intervenuti tra l’Agenzia delle entrate e gli altri soci, Rosario e Francesco, della societàSERVIMAR s.a.s. di Velotto R A (v. ord. della sesta sezione civile tributaria, nn. 7614 e 7615 del 2022, allegate anche alla memoria difensiva della società contribuente), ritiene che il soddisfacimento integrale della pretesa erariale contenuta nell’atto impugnato(cartella n. 10220060008708913, v. doc. 10 fascicolo di secondo grado), non contestato dall’Agenzia delle entrate e comprovato dalla copia dell’estratto di ruolo allegato alla memoria telematica di [OSCURATO:PERSONA], comporta senz’altro l’estinzione del giudizio sulla cartella oggetto di impugnazione,restando riservata ad eventuali successive iniziative dell’Agenzia delle entrate il recupero di quanto risultante dalla cartella in oggetto. Pertanto, l’istanza del contribuente deve essere accolta, con estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. La sentenza impugnata va, pertanto, cassa ta senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la causa non può essere proseguita. Le spese digiudizio vengono compensate interamente tra le parti. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 7/12/2018, n. 31372; Cass., 7/6/2018, n. 14782;Cass., 10/02/2017, n. 3542). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa integralmente le spese di lite. Così deciso, in data 23 novembre 2