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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00491/2022

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degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso la violazione e falsa applicazione dell' art 7 del D.Igs. 504/1992, comma 1 lett. a).

La parte invoca l'esenzione prevista dalla norma posto che gli immobili sono destinati a finalità istituzionali (promozione turistico - naturalistica del territorio) e deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per non avere tenuto conto di tale circostanza.

Il motivo è infondato.

Ai fini di beneficiare della esenzione in parola è necessaria la utilizzazione diretta dei beni che si pretende di non sottoporre a tassazione.

In tal senso questa Corte ha già affermato che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, e pertanto essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell'immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse (Cass.8073/2019).

Altresì gli immobili concessi in locazione, in quanto non impiegati direttamente dall'ente per lo svolgimento di compiti istituzionali, non beneficiano della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (Cass. 5765/2018; Cass. 13542/2016).

Nella fattispecie il giudice d'appello ha ritenuto, con giudizio di fatto non soggetto a riesame in questa sede, che gli immobili di cui si tratta sono locati o concessi in uso ad altri soggetti. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo il giudice d'appello omesso di vagliare il rilievo proposto circa l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di una c.d. doppia conforme ex ad 38 ter comma 5 c.p.c. (Cass. 26744/2016) e mancando la trascrizione dell'avviso di accertamento di cui si asserisce non sia stato valutato il difetto di motivazione (Cass. 29093/2018); viene qui in applicazione il consolidato principio secondo il quale sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 34469/2019; Cass. n. 18695/2021). 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in particolare sull'impegno, di cui all'art.6 dell'accordo di programma, a che l'imposta comunale sugli immobili sarebbe spettata solo e soltanto ai comuni di Fraine e Carunchio assegnatari ognuno per una determinata porzione del capannone medesimo.

Deduce altresì che il Comune di Carunchio non avrebbe alcuna legittimazione a pretendere l'imposta alla luce dell'impegno di non richiedere il tributo, assunto con l'accordo di programma sopra richiamato.

Il motivo è inammissibile.

Anche con riferimento a questo motivo vale il rilievo che trattasi di ricorso respinto tanto in primo che in secondo grado (doppia conforme).

In ogni caso devo osservarsi che detto argomento è stato trattato dalla Commissione regionale che ha lo ritenuto non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso, in quanto la Comunità non ha dimostrato di avere adempiuto gli impegni assunti con detto accordo.

Per quanto poi riguarda la titolarità dei beni oggetto di tassazione, la questione è stata esaminata nella sentenza impugnata avendo il giudice d'appello motivato sulla soggettività giuridica della Comunità montana [OSCURATO:PERSONA], e sul rapporto successorio che la lega alla Comunità montana [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale è divenuta proprietaria degli immobili tassati, precisando che si tratta di una Comunità montana costituita ex novo a seguito dello scioglimento della precedente Comunità ([OSCURATO:PERSONA]), come da decreti del presidente della Regione n. 95 del 2010 e n. 58 del 2011 (pag. 2 sentenza).

Si deve quindi osservare che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018; Cass. n. 3819/2020), che invece in questo caso sono chiaramente esplicitate. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 comma primo della legge 342 del 2000 in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente non necessaria ai fini della pretesa tributaria la notifica dell'atto attributivo o modificativo dell'imposta catastale.

Il motivo è inammissibile.La ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna notifica del provvedimento di attribuzione di rendita, ma non specifica se l'atto di attribuzione di rendita agli immobili in questione è successivo al conferimento di immobili, né se è anteriore o meno al 1 gennaio 2000, circostanza da cui dipende il diverso trattamento previsto dall'art. 74 legge 342/200 da lei invocato (Cass.,n.12277/2017; Cass n.23140/2008; Cass. n. 5883/2005) Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi non documentabili spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso la violazione e falsa applicazione dell' art 7 del D.Igs. 504/1992, comma 1 lett. a). La parte invoca l'esenzione prevista dalla norma posto che gli immobili sono destinati a finalità istituzionali (promozione turistico - naturalistica del territorio) e deduce l'errore in cui sarebbe incorso il giudice d'appello per non avere tenuto conto di tale circostanza. Il motivo è infondato. Ai fini di beneficiare della esenzione in parola è necessaria la utilizzazione diretta dei beni che si pretende di non sottoporre a tassazione. In tal senso questa Corte ha già affermato che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente possessore e della esclusiva destinazione ad attività non produttive di reddito, e pertanto essa non spetta nel caso di utilizzo indiretto dell'immobile, in virtù di un contratto di comodato, da parte di un soggetto giuridico diverso, anche ove si tratti di utilizzazione senza scopo di lucro e assistita da finalità di pubblico interesse (Cass.8073/2019). Altresì gli immobili concessi in locazione, in quanto non impiegati direttamente dall'ente per lo svolgimento di compiti istituzionali, non beneficiano della esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (Cass. 5765/2018; Cass. 13542/2016). Nella fattispecie il giudice d'appello ha ritenuto, con giudizio di fatto non soggetto a riesame in questa sede, che gli immobili di cui si tratta sono locati o concessi in uso ad altri soggetti. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo il giudice d'appello omesso di vagliare il rilievo proposto circa l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione. Il motivo è inammissibile, trattandosi di una c.d. doppia conforme ex ad 38 ter comma 5 c.p.c. (Cass. 26744/2016) e mancando la trascrizione dell'avviso di accertamento di cui si asserisce non sia stato valutato il difetto di motivazione (Cass. 29093/2018); viene qui in applicazione il consolidato principio secondo il quale sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. sez. un. n. 34469/2019; Cass. n. 18695/2021). 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in particolare sull'impegno, di cui all'art.6 dell'accordo di programma, a che l'imposta comunale sugli immobili sarebbe spettata solo e soltanto ai comuni di Fraine e Carunchio assegnatari ognuno per una determinata porzione del capannone medesimo. Deduce altresì che il Comune di Carunchio non avrebbe alcuna legittimazione a pretendere l'imposta alla luce dell'impegno di non richiedere il tributo, assunto con l'accordo di programma sopra richiamato. Il motivo è inammissibile. Anche con riferimento a questo motivo vale il rilievo che trattasi di ricorso respinto tanto in primo che in secondo grado (doppia conforme). In ogni caso devo osservarsi che detto argomento è stato trattato dalla Commissione regionale che ha lo ritenuto non idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso, in quanto la Comunità non ha dimostrato di avere adempiuto gli impegni assunti con detto accordo. Per quanto poi riguarda la titolarità dei beni oggetto di tassazione, la questione è stata esaminata nella sentenza impugnata avendo il giudice d'appello motivato sulla soggettività giuridica della Comunità montana [OSCURATO:PERSONA], e sul rapporto successorio che la lega alla Comunità montana [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale è divenuta proprietaria degli immobili tassati, precisando che si tratta di una Comunità montana costituita ex novo a seguito dello scioglimento della precedente Comunità ([OSCURATO:PERSONA]), come da decreti del presidente della Regione n. 95 del 2010 e n. 58 del 2011 (pag. 2 sentenza). Si deve quindi osservare che a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, salvo che essa si riveli non idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass. 22598/2018; Cass. n. 3819/2020), che invece in questo caso sono chiaramente esplicitate. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 74 comma primo della legge 342 del 2000 in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente non necessaria ai fini della pretesa tributaria la notifica dell'atto attributivo o modificativo dell'imposta catastale. Il motivo è inammissibile.La ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna notifica del provvedimento di attribuzione di rendita, ma non specifica se l'atto di attribuzione di rendita agli immobili in questione è successivo al conferimento di immobili, né se è anteriore o meno al 1 gennaio 2000, circostanza da cui dipende il diverso trattamento previsto dall'art. 74 legge 342/200 da lei invocato (Cass.,n.12277/2017; Cass n.23140/2008; Cass. n. 5883/2005) Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi non documentabili spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis d