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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2018

Cassazione n. 08687/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 15579/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e DONA’ ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente- -nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati- avverso la sentenza n. 5117/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: -La s.r.l.

Lodomaria convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati a demolire una costruzione illegittima e abusiva edificata in aderenza al fabbricato del complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]”; - i convenuti, chiesto il rigetto della domanda, chiamarono in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società committente del restauro e loro dante causa, nonché l’arch.

Margheritis, progettista e direttore dei lavori di restauro e ristrutturazione del complesso; - il Tribunale, svolta l’istruttoria del caso, rigettò la domanda attorea; - la Corte d’ appello di Milano, investita dall’impugnazione della Lodomaria, rigettò l’impugnazione.

2. Lodomaria s.r.l. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno depositato memorie.

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 43 l.f.

Questo l’assunto: la Corte d’appello non aveva interrotto il processo nonostante il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già dichiarato nelle more del prima giudizio, tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e la pubblicazione della sentenza del Tribunale.

Una tale interruzione sarebbe stata doverosa e automatica, senza bisogno che l’evento interruttivo venisse dichiarato; la notizia del fallimento, peraltro, era giunta a conoscenza della Corte locale, poiché riportata nell’atto costitutivo in appello degli appellati. 3.

1. La doglianza è infondata.

Non è dubbio che si era in presenza di cause scindibili.

I convenuti, infatti, chiamarono in causa [OSCURATO:PERSONA] e il direttore dei lavori in manleva, nel caso in cui fosse stata riscontrata fondata la domanda di parte attrice.

Il rapporto principale è costituito dalla citazione della s.r.l.

Lodomaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la Donà dettero vita a un ulteriore e diverso rapporto chiamando in causa per essere manlevati, la committente e il direttore dei lavori.

Ciò premesso trova applicazione il consolidato orientamento che esclude che in un simile caso debba interrompersi il processo non legato inscindibilmente.

Sul punto appare utile riportare la motivazione di cui alla sentenza n. 32228/2018 di questa Corte: Deve muoversi dall’arresto di Cass. Sez.

U. 5 luglio 2007, n. 15142, secondo cui nel caso di trattazione unitaria di procedimento relativi a cause connesse e scindibili l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. (…) In mancanza di un litisconsorzio necessario originario e sostanziale, quello meramente processuale acquista rilievo quindi, sotto il profilo dell’inscindibilità delle cause, in sede d’impugnazione della sentenza di primo grado .

In senso conforme si vedano pure Cass. n. 9960/2017 e S.U. n. 9686/2013.

4. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omessa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte territoriale sospeso il processo in attesa che si definisse il processo amministrativo instaurato dai primigeni convenuti avverso il provvedimento amministrativo che aveva ordinato la demolizione dei manufatti (verande), è palesemente inammissibile.

Non solo si è ben al di fuori dell’ipotesi di sospensione necessaria, tassativamente prevista per i casi contemplati dall’art.295 cod. proc. civ., ma addirittura non sussistevano neppure le condizioni per far luogo a una sospensione facoltativa di tipo discrezionale.

La disputa verteva sulla messa in opera, sulla base del progetto di ristrutturazione di “volumi d’arredo” in ferro e vetro sull’affaccio delle singole unità.

A prescindere da ogni altra valutazione, che qui oramai è priva di rilievo, la Corte di Milano correttamente spiega che, esclusa la violazione degli artt. 1120 e 122 cod. civ., la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali (…), diversi da quelle in materia di distanze (nel caso di specie non invocate), non implicano immediato e contestuale danno per i vicini.

Il cui diritto al risarcimento presuppone l’accertamento tra laviolazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito (….) .

La domanda di risarcimento danni, sorretta dalla sola violazione di norme amministrative, deve, pertanto, essere rigettata .

5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vannoliquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per ciascuno d’essi, in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 15579/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- e DONA’ ANNALISA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente- -nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati- avverso la sentenza n. 5117/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: -La s.r.l. Lodomaria convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che i convenuti fossero condannati a demolire una costruzione illegittima e abusiva edificata in aderenza al fabbricato del complesso residenziale “[OSCURATO:PERSONA]”; - i convenuti, chiesto il rigetto della domanda, chiamarono in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società committente del restauro e loro dante causa, nonché l’arch. Margheritis, progettista e direttore dei lavori di restauro e ristrutturazione del complesso; - il Tribunale, svolta l’istruttoria del caso, rigettò la domanda attorea; - la Corte d’ appello di Milano, investita dall’impugnazione della Lodomaria, rigettò l’impugnazione. 2. Lodomaria s.r.l. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente hanno depositato memorie. 3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 43 l.f. Questo l’assunto: la Corte d’appello non aveva interrotto il processo nonostante il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già dichiarato nelle more del prima giudizio, tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e la pubblicazione della sentenza del Tribunale. Una tale interruzione sarebbe stata doverosa e automatica, senza bisogno che l’evento interruttivo venisse dichiarato; la notizia del fallimento, peraltro, era giunta a conoscenza della Corte locale, poiché riportata nell’atto costitutivo in appello degli appellati. 3. 1. La doglianza è infondata. Non è dubbio che si era in presenza di cause scindibili. I convenuti, infatti, chiamarono in causa [OSCURATO:PERSONA] e il direttore dei lavori in manleva, nel caso in cui fosse stata riscontrata fondata la domanda di parte attrice. Il rapporto principale è costituito dalla citazione della s.r.l. Lodomaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e la Donà dettero vita a un ulteriore e diverso rapporto chiamando in causa per essere manlevati, la committente e il direttore dei lavori. Ciò premesso trova applicazione il consolidato orientamento che esclude che in un simile caso debba interrompersi il processo non legato inscindibilmente. Sul punto appare utile riportare la motivazione di cui alla sentenza n. 32228/2018 di questa Corte: Deve muoversi dall’arresto di Cass. Sez. U. 5 luglio 2007, n. 15142, secondo cui nel caso di trattazione unitaria di procedimento relativi a cause connesse e scindibili l’evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. (…) In mancanza di un litisconsorzio necessario originario e sostanziale, quello meramente processuale acquista rilievo quindi, sotto il profilo dell’inscindibilità delle cause, in sede d’impugnazione della sentenza di primo grado . In senso conforme si vedano pure Cass. n. 9960/2017 e S.U. n. 9686/2013. 4. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l’omessa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., anche sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte territoriale sospeso il processo in attesa che si definisse il processo amministrativo instaurato dai primigeni convenuti avverso il provvedimento amministrativo che aveva ordinato la demolizione dei manufatti (verande), è palesemente inammissibile. Non solo si è ben al di fuori dell’ipotesi di sospensione necessaria, tassativamente prevista per i casi contemplati dall’art.295 cod. proc. civ., ma addirittura non sussistevano neppure le condizioni per far luogo a una sospensione facoltativa di tipo discrezionale. La disputa verteva sulla messa in opera, sulla base del progetto di ristrutturazione di “volumi d’arredo” in ferro e vetro sull’affaccio delle singole unità. A prescindere da ogni altra valutazione, che qui oramai è priva di rilievo, la Corte di Milano correttamente spiega che, esclusa la violazione degli artt. 1120 e 122 cod. civ., la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali (…), diversi da quelle in materia di distanze (nel caso di specie non invocate), non implicano immediato e contestuale danno per i vicini. Il cui diritto al risarcimento presuppone l’accertamento tra laviolazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito (….) . La domanda di risarcimento danni, sorretta dalla sola violazione di norme amministrative, deve, pertanto, essere rigettata . 5. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vannoliquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per ciascuno d’essi, in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
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