CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42516/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LAMPADA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/05/2020 dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente pronuncia FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 20/10/2015, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'aveva mandato assolto da taluni degli addebiti ascrittigli, confermandone la responsabilità penale in relazione ai delitti di: a) associazione di stampo mafioso, quale capo e organizzatore e con l'aggravante del finanziamento con attività illecite; b) rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio in concorso "per determinazione e istigazione" con [OSCURATO:PERSONA], con il magistrato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) corruzione di [OSCURATO:PERSONA], Maresciallo capo della Guardia di Finanza in concorso con [OSCURATO:PERSONA], Maria e [OSCURATO:PERSONA]; d) rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio in concorso con altri; e) corruzione del magistrato [OSCURATO:PERSONA]; reati aggravati ex art. 7 legge n. 203 del 1991. 1.2. Il condannato proponeva, quindi, un primo ricorso straordinario per errore di fatto che la Seconda Sezione della Corte rigettava con sentenza n. 47620 del 26 ottobre 2016 siccome infondato. 1.3. Avverso detta decisione il Lampada proponeva ulteriore ricorso ex art. 625- bis cod, proc. pen., che la Sesta Sezione della Corte, con sentenza n. 37595 resa il 17 Maggio 2018, accoglieva parzialmente, revocando per l'effetto le sentenze nn. 3027/2016 e 47620/2016 e annullando la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 17 giugno 2014 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte per nuova deliberazione su detto capo ed eventuale nuova determinazione della pena, nel contempo dichiarando inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente per i fatti ascrittigli. 1.4. Detta decisione formava oggetto di ulteriore ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. da parte di Lampada, che la Seconda Sezione della Corte, con sentenza n. 33483/19 del 18 giugno 2019, dichiarava inammissibile. 1.5. Anche detta pronuncia era oggetto di ricorso straordinario che la Sesta Sezione della Corte, con sentenza n. 16503/20 del 13 maggio 2020 dichiarava inammissibile sul presupposto che il rimedio esperito tendeva alla dimostrazione degli asseriti vizi della sentenza "madre" della sesta sezione n. 3027/2016, esponendo doglianze già più volte proposte e disattese; inoltre, quanto ai singoli motivi che concernevano la confisca dell'immobile in danno del Lampada, le censure dovevano considerarsi tardive (perché integranti motivo nuovo, soggetto ai termini di cui all'art. 585, comma 4 cod. proc. pen., precluso per effetto della mancata devoluzione nel ricorso principale), mentre tutti gli altri motivi erano attinenti al merito della decisione ed implicavano aspetti valutativi non consentiti. 2. Avverso tale ultima pronuncia ha presentato ricorso straordinario il difensore e procuratore speciale del Lampada, avv. [OSCURATO:PERSONA], che in dieci motivi ha riproposto sostanzialmente le argomentazioni oggetto del precedente ricorso, ritenendo che "la sentenza oggetto di impugnazione, anziché correggere gli errori di fatto evidenziati da questo difensore nel precedente ricorso straordinario, si appiattisce palesemente su quanto già aveva stabilito la sentenza impugnata n. 33483 del 18 giugno 2019, emessa dalla Seconda Sezione penale di questa Corte" (pag. 4), così riconoscendo non soltanto il carattere reiterativo dell'impugnazione ma esternando la convinzione - indubbiamente errata sotto il profilo giuridico - che il rimedio di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen. sia esperibile per le stesse ragioni un numero indeterminato di volte sino all'accoglimento dell'originario ricorso. 2.1. I dieci suddetti motivi coincidono sostanzialmente con quelli riportati dalle pagine da 2 a 6 della sentenza impugnata. Errore di fatto riguardante la misura della confisca per violazione degli artt. 625- bis, 125, comma 3, 546, lett. e), 617, comma 1, cod. proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen., 111, sesto comma della Costituzione, 6 § 1 e 3 CEDU: - per avere la Corte ritenuto di non potere esaminare il motivo riguardante la confisca dell'immobile di Lampada in [OSCURATO:PERSONA] perché contenuto nella memoria depositata in data 5/06/2019 e quindi senza il rispetto dei 15 giorni previsto per il deposito delle memorie difensive dall'art. 611 cod. proc. pen. (tale motivo ad avviso del ricorrente aveva formato oggetto del ricorso principale innanzi alla Sesta Sezione Penale ed è stato interamente pretermesso, poiché la doglianza riguardava sia le censure relative all'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen, sia l'illegittima misura della confisca); - per non avere la Corte tenuto conto che il Lampada era stato definitivamente assolto in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis comma sesto cod. pen. per cui il tema della confisca non poteva considerarsi ancora sub iudice come riportato in sentenza. Errore di fatto in relazione alla individuazione dell'arco temporale della costituzione e dell'operatività dell'associazione mafiosa di cui al capo 1) di imputazione, per violazione, degli artt. 625-bis, 125, comma 3, 546, lett. e) 617, comma 1, cod. proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen., 111, sesto comma cost., 6 § 1 e 3 CEDU, 3, 24 e 101 della Costituzione, degli artt. 516, 517, 429, 178 lett. c), 179, 521 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. (terzo motivo) avendo la Sesta Sezione condiviso acriticamente quanto sottolineato dalla Seconda Sezione secondo cui l'errore percettivo valorizzato dalla difesa esulava dal giudizio poiché, trattandosi di una incompatibilità riguardante coimputati separatamente giudicati, risultava attivabile lo strumento della revisione ex art.630 cod. proc. pen. (la sentenza "madre" aveva omesso di trattare le doglianze relative alla genesi e al periodo di operatività del sodalizio contestato rispetto ai vari imputati, sì che solo le condotte contestate a Ferminio e a Lampada nello stesso procedimento penale coprivano gli anni dal 2009 al 2011, con la conseguenza che la cosca avrebbe operato per un biennio composta da due persone). Errore di fatto riguardante il capo 6 e "le inevitabili ripercussioni sul capo 1" per violazione degli artt. 625-bis, cod. proc. pen., 24, secondo comma, 101, primo e secondo, 111, sesto e settimo comma della Costituzione, 125, comma 3, 617 comma 1, 546 lettera e), 178, lett. c) cod. proc. pen., 173 disp. att. cod. proc. pen., 6 § 1 e 3 CEDU (quarto e quinto motivo): - in relazione all'accordo corruttivo intercorso tra Lampada e [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente indicato come [OSCURATO:PERSONA]) la vicenda non risultava compitamente esaminata, secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, in quanto il Morelli rispondeva assieme al Lampada solo del reato al capo 4 e non al capo 6 dell'imputazione; - in relazione al capo 6 erano stati pretermessi i motivi da 5 a 12 del ricorso. Errore di fatto riguardante il condizionamento, in realtà inesistente, del voto da parte del Lampada, riguardante il capo 1 dell'imputazione ossia l'associazione mafiosa, essendo stati pretermessi i motivi 14 e 15 del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (sesto motivo). Errore di fatto "riguardante le inevitabili ripercussioni sul capo 1) date dalla pretermissione del motivo nonché dalla irricevibilità dell'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] Presidente" di questa Corte di legittimità del 28/04/2015 di restituzione alla sezione semplice del ricorso rimesso alle sezioni unite sulle connotazioni strutturali di un'associazione di stampo mafioso in ipotesi di delocalizzazione di un sodalizio storico quale la 'ndrangheta: la sentenza impugnata, anziché correggere l'errore nel quale era incorsa la sentenza n. 33483 del 18/06/2019, aveva insistito nella stessa svista, assumendo che il tema riguardante l'associazione mafiosa era stato analizzato, senza tener conto non solo dei vari atti difensivi sul punto ma anche degli allegati e, in particolare, del suddetto provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] Presidente (settimo motivo). Violazione di legge (art. 625 bis cod. proc. pen - art.11 e 24 Cost. - artt. 6 e 7 Cedu - artt. 581, 582, 583 cod. proc. pen - art. 164 norme att. cod. proc. pen - artt. 125, 187, 606 cod. proc. pen.) ed errore di fatto in relazione all'affermazione secondo cui il ricorso straordinario non si sarebbe confrontato con la valutazione compiuta nel paragrafo 5.1, posto che la lettura del tredicesimo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] evidenziava il contrario (ottavo motivo). Errore di fatto relativo alla integrale opera di "copia e incolla" dalla parte "narrativa" a quella "motiva" della sentenza, sì che la sentenza impugnata si era limitata "a ricopiare appiattendosi su quanto già aveva stabilito la sentenza n. 33483 del 18/06/2019" (nono motivo).Errore di fatto riguardante la mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello per omesso esame del relativo motivo di ricorso (decimo motivo). 2.2 In data 23/06/2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con motivi aggiunti con gli allegati contenuti in supporto informatico, insistendo sull'ammissibilità del ricorso e nella revoca della sentenza n. 16503 del 13 maggio 2020, oggetto d'impugnazione, nonché delle sentenze ad essa collegate (nn. 3027/2016, 47620/2026, 37595/2018, 33483/2019) per gli errori di fatto riguardanti "solo ed esclusivamente il tema della confisca, già trattato nel primo e secondo motivo del ricorso principale" (pag.2). [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020 essendo risultata tardiva la richiesta di trattazione orale pervenuta in data 18/06/2021 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quando era ormai decorso il termine di legge di venticinque giorni liberi prima dell'odierna udienza ai fini della presentazione della relativa istanza (decreto del 22/06/2021 del Presidente [OSCURATO:PERSONA] della sezione). 2. Ciò premesso, sono pertinenti e condivisibili le argomentate conclusioni di cui alla requisitoria del Procuratore Generale. Il ricorso è infatti inammissibile sulla base di un unico principio di diritto, affermato da questa Corte e ribadito con giurisprudenza uniforme. 3. Il presente ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. costituisce il quinto mezzo di impugnazione straordinaria attivato dal ricorrente e ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità del precedente ricorso straordinario di cui alla sentenza n. 16503 del 13-29/05/2020 dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione. Orbene, non è ammissibile il ricorso straordinario avverso una sentenza che abbia già deciso su un precedente ricorso straordinario ove venga allegato, in sostanza, lo stesso errore di fatto, che il ricorrente deduce non essere stato (erroneamente, a suo dire) riconosciuto da questa Corte. La precedente pronuncia infatti determina la formazione del giudicato sul punto (id est sull'esistenza o meno del denunciato errore di fatto) e semmai solo un diverso ed ulteriore errore di fatto sarebbe deducibile con il ricorso ex art.625 bis cod. proc. pen. (si rinvia a tal fine alla motivazione di cui a Cass. sez. 3, sent. n. 23976 del 03/03/2011 - dep. 15/06/2011 - Rv. 250376; ex multis, di recente Cass. sez. 6, sent. n. 44874 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/09/2017 - Rv. 271483). L'esame del testo della sentenza impugnata e dei motivi del presente ricorso - così come sintetizzati nella parte in fatto che precede - evidenziano che tutte le censure sono state oggetto del precedente (quarto) ricorso straordinario e che il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della definizione giudiziale dei singoli aspetti sottoposti all'attenzione della Corte di Cassazione con l'impugnazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. Afferma a tal fine che la decisione impugnata si è appiattita su quella precedente, persistendo in errori e distrazioni percettive già denunciate; in definitiva, si lamenta l'errata valutazione e il non corretto apprezzamento degli atti allegati al precedente ricorso, senza addurre alcun diverso ed ulteriore errore di fatto. 3.1 Tale impostazione è in linea con i principi generali in tema di reiterazione di una domanda già oggetto di una decisione irrevocabile, sull'esempio di quanto statuito dall'art. 641 cod. proc. pen. in materia di revisione, secondo cui presupposto necessario è, circuitus vitandi causa, l'allegazione di elementi diversi e, segnatamente, la deduzione di un nuovo errore materiale o di fatto; diversamente opinando, infatti, la domanda di un nuovo giudizio si risolverebbe in quella - inammissibile - di una rivalutazione della pregressa decisione di inammissibilità o di rigetto del ricorso revocatorio (in termini, in motivazione, la già citata sentenza n.44874/2017). 4. Ulteriore motivo di inammissibilità si rileva con riferimento al primo ed al secondo motivo di ricorso nonché ai motivi aggiunti, relativi alla confisca, avendo questa Corte ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione intervenuta in materia di confisca dei beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna; il ricorso straordinario è proponibile, infatti, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., soltanto "a favore del condannato" e ciò vuoi dire che la legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di Cassazione sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna (Cass. sez. 2, sent. n. 26755 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 19/06/2013 - Rv. 256647; Cass., sez. 5, sent. n. 43416 del 17/07/2009 - dep. 13/11/2009 - Rv. 245090). 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro seimila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in favore della Cas