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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 36249/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17314/25 ritenuto che il motivo in tema di determinazione della pena oltre il minimo edittale risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla valutazione della gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte di spaccio; ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17314/25 ritenuto che il motivo in tema di determinazione della pena oltre il minimo edittale risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla valutazione della gravità del fatto e sulla reiterazione delle condotte di spaccio; ritenuto che il secondo motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris