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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31411/2022

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enerale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 99 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata in data 5 ottobre 2018, e notificata il successivo 16 ottobre; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] del passivo- Scritture contabili-Rilevanza probatoria.RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] stipularono un contratto preliminare di vendita di un aeromobile, che ne prevedeva altresì il noleggio alla promittente acquirente in modalità dry lease, dietro pagamento di canoni mensili (il 50% del quali sarebbe stato detratto dal prezzo da corrispondere per l’acquisto), nonché la corresponsione a [OSCURATO:SOCIETA] un corrispettivo aggiuntivo a titolo di riserve e di manutenzione dell’aeromobile per ogni ora effettiva di volo stick.

A seguito del recesso e del successivo fallimento di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA] presentò istanza di ammissione al passivo dei crediti, già oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio in precedenza instaurato da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in bo nis , per servizi “interlinea”, addebiti connessi alla locazione dell’aeromobile e costi sostenuti per le inadempienze della società; la domanda fu respinta perché la fallita aveva giudizialmente contestato i crediti in questione.

Il Tribunale di Caltagirone, previo svolgimento di attività istruttorie e espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, rigettò la successiva opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, mentre la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ammesso [OSCURATO:SOCIETA] passivo del fallimento di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al credito corrispondente all’importo della caparra penitenziale, che ha affermato dovesse essere ritenuta dalla promittente venditrice per il grave inadempimento della promittente acquirente, e alla parte dei crediti vantati per il noleggio dell’aeromobile e per i connessi servizi di messa a disposizione di equipaggi che risultavano dal contratto preliminare e dai due contratti di wet lease aventi data certa anteriore al fallimento.RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore A sostegno della decisione, per i profili ancora d’interesse, il giudice d’appello ha anzitutto escluso la rilevanza probatoria a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c. dei libri e delle altre scritture contabili nei confronti del curatore del fallimento, che è terzo rispetto al fallito nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di esecutivitàdello stato passivo.

Ha quindi ritenuto non provati, di là dagli importi ammessi, i crediti per il restante ammontare dei corrispettivi vantati per il noleggio dell’aeromobile, posto che le fatture esibite provenivano dalla parte creditrice, nonché i crediti vantati a titolo di riserve e di manutenzione, in mancanza di qualsivoglia prova del numero di ore di volo effettivo, cui la quantificazione di quei crediti era ragguagliata.

Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi illustra ti con memoria, cui non v’è replica.

Motivi della decisione 1.- I l p rimo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia o per motivazione apparente in relazione al credito scaturente dalla ritardata restituzione e dalla mancata manutenzione dell’aero mobile , presenta al contempo profili d’inammissibilitàe d’infondatezza.

Esso è inammissibile quanto alle voci di danno da ritardata restituzione sulle quali il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato o si sarebbe pronunciato con motivazione apparente. 1.1.- In generale, l a parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'attodi appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità-che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni(Cass. n. 41205/21).

Nel caso in esame non emerge che la ricorrente abbia riprodotto questa richiesta in sede di appello, in base al sunto dei motivi che si legge nella parte espositiva del ricorso e in quella narrativa della sentenza, riferiti: a) all’erroneità della ricostruzione in fatto delle trattative di vendita dell’aeromobile e delle valutazioni del comportamento delle parti in relazione ai rispettivi obblighi contrattuali; b) all’erroneità delle statuizioni concernenti la documentazione prodotta ai fini della prova del credito; c) all’erroneità dell’attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità dell’omessa stipula del contratto definitivo; d) all’erroneità delle statuizioni riguardanti i crediti derivanti dal noleggio dell’aeromobile a s.p.a. [OSCURATO:PERSONA].

Né è sufficiente, al riguardo, la generica deduzione contenuta in ricorso che «…la questione è chiaramente connessa alla individuazione della responsabilità per la mancata stipulazione del definitivo, che la Corte territoriale non esita ad attribuire ad [OSCURATO:PERSONA]», la quale, anzi, è indice dell’omessa riproposizione del capo specifico di domanda sul quale la ricorrente si duole che la Corte d’appello non si sia pronunciata.

D’altronde la ricorrente non ha allegato al ricorso l’atto d’appello, né ne ha specificamente segnalato la presenza negli atti delle fasi di merito; il che esclude che l’onere di specificità del motivo si traduca nel caso in esame in formalismo, anche alla luce dei principi dettati dalla sentenza Cedu nel caso Succi c.

Italia del 28 ottobre 2021 (in termini, Cass., sez. un., n. 8950/22). 1.1.a.- A tanto va aggiunto che q uando la parte che ha interesse all'esame di un fatto ne ha rilevato l'esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denuncia l'omesso esame della questione (sempre che sia riproposta con l'appello) va espressa con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi (Cass. n. 25359/21).

Queste specifiche deduzioni mancano nel caso in esame, considerato che, al riguardo, la ricorrente si limita a enumerare sub 2, punto B) della narrativa una serie di fatture, senza esplicare compiutamente ragioni e oggetto delle attività soltanto sommariamente ivi descritte. 1.2.- Il motivo è poi infondato in relazione alle voci di danno derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di manutenzione, posto che la Corte d’appello ha sinteticam e nte, ma adeguatamente argomentato la propria decisione, evidenziando che il compenso relativo era parametrato alle ore effettive di volo, delle quali non è stata a suo avviso fornita alcuna prova.

Il motivo è respinto. 2.- Inammissibile è il secondo motivo , col quale la società lamenta la violazione degli artt. 2704, 2214 e 2699 c.c., perché il giudice d’appello ha escluso la certezza della data delle fatture prodotte concernenti gli importi dei canoni di noleggio dell’aeromobile non ammessi al passivo, benché fossero munite di certificazione notarile di conformità alle scritture contabili regolarmente tenute.

Col motivo non si coglie, difatti, la ragione della decisione, calibrata non già sulla mancanza di certezza della data, ma sull’inidoneità probatoria delle fatture, siano esse munite o no di data certa, perché di formazione unilaterale, proveniente dal creditore, ossia da chi intende valersene. 3.- Infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale la società si duole della violazione degli artt. 2704 e 2710 c.c., anche in relazione all’art. 43 l.fall., poiché, argomenta, all’applicazione della disciplina delineata dalle norme in questione milita la circostanza che il curatore è subentrato nel processo, facendo RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore valere una pretesa rientrante nel patrimonio del fallito e, quindi, facendone propri i titoli, le prospettazioni e le domande.

Quel che rileva, difatti, è la posizione sostanziale del curatore, secondo che egli rappresenti gli interessi della collettività dei creditori oppure eserciti diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi: nel primo caso, che appunto si configura in sede di accertamento del passivo,egli è terzo : è nell'altro, ossia quando in via d’esempio agisca per la riscossione di un credito del fallito, che egli subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano (principio consolidato, in espressione del quale vedi, tra le più recenti, Cass. n. 30446/19 e n. 27902/20). 3.1.- Poiché nel caso in esame il curatore assume posizione di terzietà, è a lui inapplicabile la disciplina delineata dalle norme in questione, come le sezioni unite hanno già avuto modo di stabilire (Cass., sez. un., n. 4213/13).

Irril evante è per conseguenza la condotta del curatore, su cui s’insiste in memoria, di prosecuzione del giudizio instaurato antecedentemente al fallimento.

Il motivo è respinto. 4.-Il ricorso è quindi rigettato.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 99 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania, depositata in data 5 ottobre 2018, e notificata il successivo 16 ottobre; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] del passivo- Scritture contabili-Rilevanza probatoria.RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 7 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] stipularono un contratto preliminare di vendita di un aeromobile, che ne prevedeva altresì il noleggio alla promittente acquirente in modalità dry lease, dietro pagamento di canoni mensili (il 50% del quali sarebbe stato detratto dal prezzo da corrispondere per l’acquisto), nonché la corresponsione a [OSCURATO:SOCIETA] un corrispettivo aggiuntivo a titolo di riserve e di manutenzione dell’aeromobile per ogni ora effettiva di volo stick. A seguito del recesso e del successivo fallimento di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA] presentò istanza di ammissione al passivo dei crediti, già oggetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio in precedenza instaurato da s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in bo nis , per servizi “interlinea”, addebiti connessi alla locazione dell’aeromobile e costi sostenuti per le inadempienze della società; la domanda fu respinta perché la fallita aveva giudizialmente contestato i crediti in questione. Il Tribunale di Caltagirone, previo svolgimento di attività istruttorie e espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, rigettò la successiva opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, mentre la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ammesso [OSCURATO:SOCIETA] passivo del fallimento di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al credito corrispondente all’importo della caparra penitenziale, che ha affermato dovesse essere ritenuta dalla promittente venditrice per il grave inadempimento della promittente acquirente, e alla parte dei crediti vantati per il noleggio dell’aeromobile e per i connessi servizi di messa a disposizione di equipaggi che risultavano dal contratto preliminare e dai due contratti di wet lease aventi data certa anteriore al fallimento.RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore A sostegno della decisione, per i profili ancora d’interesse, il giudice d’appello ha anzitutto escluso la rilevanza probatoria a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c. dei libri e delle altre scritture contabili nei confronti del curatore del fallimento, che è terzo rispetto al fallito nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di esecutivitàdello stato passivo. Ha quindi ritenuto non provati, di là dagli importi ammessi, i crediti per il restante ammontare dei corrispettivi vantati per il noleggio dell’aeromobile, posto che le fatture esibite provenivano dalla parte creditrice, nonché i crediti vantati a titolo di riserve e di manutenzione, in mancanza di qualsivoglia prova del numero di ore di volo effettivo, cui la quantificazione di quei crediti era ragguagliata. Contro questa sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi illustra ti con memoria, cui non v’è replica. Motivi della decisione 1.- I l p rimo motivo di ricorso, col quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia o per motivazione apparente in relazione al credito scaturente dalla ritardata restituzione e dalla mancata manutenzione dell’aero mobile , presenta al contempo profili d’inammissibilitàe d’infondatezza. Esso è inammissibile quanto alle voci di danno da ritardata restituzione sulle quali il giudice d’appello non si sarebbe pronunciato o si sarebbe pronunciato con motivazione apparente. 1.1.- In generale, l a parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell'attodi appello, è tenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare - a pena di inammissibilità-che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni(Cass. n. 41205/21). Nel caso in esame non emerge che la ricorrente abbia riprodotto questa richiesta in sede di appello, in base al sunto dei motivi che si legge nella parte espositiva del ricorso e in quella narrativa della sentenza, riferiti: a) all’erroneità della ricostruzione in fatto delle trattative di vendita dell’aeromobile e delle valutazioni del comportamento delle parti in relazione ai rispettivi obblighi contrattuali; b) all’erroneità delle statuizioni concernenti la documentazione prodotta ai fini della prova del credito; c) all’erroneità dell’attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA] responsabilità dell’omessa stipula del contratto definitivo; d) all’erroneità delle statuizioni riguardanti i crediti derivanti dal noleggio dell’aeromobile a s.p.a. [OSCURATO:PERSONA]. Né è sufficiente, al riguardo, la generica deduzione contenuta in ricorso che «…la questione è chiaramente connessa alla individuazione della responsabilità per la mancata stipulazione del definitivo, che la Corte territoriale non esita ad attribuire ad [OSCURATO:PERSONA]», la quale, anzi, è indice dell’omessa riproposizione del capo specifico di domanda sul quale la ricorrente si duole che la Corte d’appello non si sia pronunciata. D’altronde la ricorrente non ha allegato al ricorso l’atto d’appello, né ne ha specificamente segnalato la presenza negli atti delle fasi di merito; il che esclude che l’onere di specificità del motivo si traduca nel caso in esame in formalismo, anche alla luce dei principi dettati dalla sentenza Cedu nel caso Succi c. Italia del 28 ottobre 2021 (in termini, Cass., sez. un., n. 8950/22). 1.1.a.- A tanto va aggiunto che q uando la parte che ha interesse all'esame di un fatto ne ha rilevato l'esistenza ed ha chiesto di vagliarlo, la censura con cui denuncia l'omesso esame della questione (sempre che sia riproposta con l'appello) va espressa con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto su RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi (Cass. n. 25359/21). Queste specifiche deduzioni mancano nel caso in esame, considerato che, al riguardo, la ricorrente si limita a enumerare sub 2, punto B) della narrativa una serie di fatture, senza esplicare compiutamente ragioni e oggetto delle attività soltanto sommariamente ivi descritte. 1.2.- Il motivo è poi infondato in relazione alle voci di danno derivanti dall’inadempimento dell’obbligo di manutenzione, posto che la Corte d’appello ha sinteticam e nte, ma adeguatamente argomentato la propria decisione, evidenziando che il compenso relativo era parametrato alle ore effettive di volo, delle quali non è stata a suo avviso fornita alcuna prova. Il motivo è respinto. 2.- Inammissibile è il secondo motivo , col quale la società lamenta la violazione degli artt. 2704, 2214 e 2699 c.c., perché il giudice d’appello ha escluso la certezza della data delle fatture prodotte concernenti gli importi dei canoni di noleggio dell’aeromobile non ammessi al passivo, benché fossero munite di certificazione notarile di conformità alle scritture contabili regolarmente tenute. Col motivo non si coglie, difatti, la ragione della decisione, calibrata non già sulla mancanza di certezza della data, ma sull’inidoneità probatoria delle fatture, siano esse munite o no di data certa, perché di formazione unilaterale, proveniente dal creditore, ossia da chi intende valersene. 3.- Infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, col quale la società si duole della violazione degli artt. 2704 e 2710 c.c., anche in relazione all’art. 43 l.fall., poiché, argomenta, all’applicazione della disciplina delineata dalle norme in questione milita la circostanza che il curatore è subentrato nel processo, facendo RG n. 33134/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore valere una pretesa rientrante nel patrimonio del fallito e, quindi, facendone propri i titoli, le prospettazioni e le domande. Quel che rileva, difatti, è la posizione sostanziale del curatore, secondo che egli rappresenti gli interessi della collettività dei creditori oppure eserciti diritti di spettanza del fallito nei confronti dei terzi: nel primo caso, che appunto si configura in sede di accertamento del passivo,egli è terzo : è nell'altro, ossia quando in via d’esempio agisca per la riscossione di un credito del fallito, che egli subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, facendone valere i diritti così come in capo a quello esistevano e si configuravano (principio consolidato, in espressione del quale vedi, tra le più recenti, Cass. n. 30446/19 e n. 27902/20). 3.1.- Poiché nel caso in esame il curatore assume posizione di terzietà, è a lui inapplicabile la disciplina delineata dalle norme in questione, come le sezioni unite hanno già avuto modo di stabilire (Cass., sez. un., n. 4213/13). Irril evante è per conseguenza la condotta del curatore, su cui s’insiste in memoria, di prosecuzione del giudizio instaurato antecedentemente al fallimento. Il motivo è respinto. 4.-Il ricorso è quindi rigettato. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva della parte vittoriosa. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato
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