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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21322/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non !sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e segnatamente: quello afferente la motivazione spesa in relazione al giudizio di disponibilità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e lineari su quello logico (si veda la pagina 3, penultimo capoverso sull'intensità del controllo che porto alla verifica dell'assenza del ricorrente dall'abitazione ove si trovava ristretto in detenzione domiciliare e l'assenza di prova in ordine alle circostanze in fatto addotte dalla difesa); quello afferente alla dosimetria sanzionatoria e al mancato riconoscimento delle generiche perché addotto in termini di marcata genericità a frante di una sentenza, quella impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non !sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e segnatamente: quello afferente la motivazione spesa in relazione al giudizio di disponibilità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti corretti sul piano giuridico e lineari su quello logico (si veda la pagina 3, penultimo capoverso sull'intensità del controllo che porto alla verifica dell'assenza del ricorrente dall'abitazione ove si trovava ristretto in detenzione domiciliare e l'assenza di prova in ordine alle circostanze in fatto addotte dalla difesa); quello afferente alla dosimetria sanzionatoria e al mancato riconoscimento delle generiche perché addotto in termini di marcata genericità a frante di una sentenza, quella impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 01
Sentenza Cassazione n. 21322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris