Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26105/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2026 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità del Regno di Spagna, in relazione al mandato di arresto europeo fondato sull'ordinanza cautelare emessa dal Giudice istruttore di Ibiza per il reato di rapina con violenza e intimidazione commesso in territorio spagnolo (Ibiza) il 13 ottobre 2023, subordinando la consegna alla condizione che il predetto, dopo essere stato processato, sia rinviato in Italia per scontare la pena eventualmente applicata e disponendo, inoltre, il differimento dell'esecuzione della consegna a giustizia italiana soddisfatta ex art. 24 1.69/05.

12. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

2.1. Violazione di legge per mancata indicazione delle fonti di prova riguardanti l'individuazione del consegnando quale autore dei reati descritti nel mandato e per difetto di motivazione in ordine alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 18, comma 1, lett. a) (recte lett. e), della legge n. 69/2005 (nel testo previgente al d.lgs. n.10 del 2021) chestatuisce che la consegna deve essere rifiutata se la legislazione dello Stato emittente non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva atteso che il mandato tradotto non reca alcuna indicazione circa i termini di durata massima della custodia cautelare che il consegnando potrà subire in Spagna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti.

Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l'indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato, individuato quale responsabile a titolo di concorso.

Deve, innanzitutto, rilevarsi chei trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 17 escludendo il potere della Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza.

Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 / sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». 2Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione.

L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale. f Con il digs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118).

E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6).

Sulla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione.

La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina / ma solo perché funzionale alla verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005.

Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni oramai abrogate, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione.

Va ricordato, peraltro, che anche in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità in termini di mero controllo esterno del provvedimento cautelare estero e non come autonoma verifica della qualificata probabilità di colpevolezza, proprio al fine di fornire una interpretazione 3costituzionalmente orientata di dette previgenti disposizioni che si ponevano altrimenti in contrasto con la normativa europea e con il principio della massima reciproca fiducia degli Sati membri sul rispetto dei diritti fondamentali di libertà personale da parte degli ordinamenti nazionali, garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (per tutte, Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Nel caso in esame è stata riportata nella motivazione della sentenza una precisa descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto con riferimento all'individuazione del ricorrente come l'autore della rapina dell'orologio Rolex del valore di 20 mila euro sottratto alla vittima con violenza sulla persona, e tanto basta per la verifica della condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7 della

I. 69/2005.

2. Quanto al secondo motivo se ne deve rilevare l'assoluta genericità e la mancata deduzione davanti alla Corte di appello.

Giova ricordare che l'art. 18, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69, che prevedeva il rifiuto della consegna «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva» è stato soppresso dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 18, eliminando tale disposizione per la considerazione che l'attuazione dello strumento del mandato di arresto europeo si fonda sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici sanciti dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e dalla Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, più specificamente, sulla generale previsione in tutti gli ordinamenti degli Stati membri di limiti di durata della carcerazione preventiva o comunque di altri meccanismi processuali, che obbligatoriamente prevedono con cadenze predeterminate un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa.

Ciò ovviamente non significa che il contenimento della durata della detenzione preventiva entro "tempi ragionevoli", come garantito dall'art. 5, par. 3, CEDU, nonché dall'art. 6 TUE e dalle norme costituzionali, non assuma più rilevanza quale motivo di rifiuto ostativo alla consegna (Sez.

U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv. 235352), in relazione alla più generale previsione di cui agli artt. 1, comma-ter, e 2 della I.n. 69/20051che impongono la tutela dei diritti fondamentali della persona, ma solamente cke è preciso onere del ricorrente addurre l'assenza di tali limiti con specifiche allegazioni e sulla base di fonti dotate di un sufficiente margine di plausibilità che, se del caso, possono rendere necessaria una verifica attraverso la richiesta di informazioni allo Stato emittente. 4Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha fornito elementi specifici di valutazione della doglianza dedotta, in relazione ai quali la Corte di appello avrebbe avuto un onere di motivazione e di verifica, anche mediante l'acquisizione di ulteriori informazioni.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2026 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti Autorità del Regno di Spagna, in relazione al mandato di arresto europeo fondato sull'ordinanza cautelare emessa dal Giudice istruttore di Ibiza per il reato di rapina con violenza e intimidazione commesso in territorio spagnolo (Ibiza) il 13 ottobre 2023, subordinando la consegna alla condizione che il predetto, dopo essere stato processato, sia rinviato in Italia per scontare la pena eventualmente applicata e disponendo, inoltre, il differimento dell'esecuzione della consegna a giustizia italiana soddisfatta ex art. 24 1.69/05. 12. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato. 2.1. Violazione di legge per mancata indicazione delle fonti di prova riguardanti l'individuazione del consegnando quale autore dei reati descritti nel mandato e per difetto di motivazione in ordine alla esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 18, comma 1, lett. a) (recte lett. e), della legge n. 69/2005 (nel testo previgente al d.lgs. n.10 del 2021) chestatuisce che la consegna deve essere rifiutata se la legislazione dello Stato emittente non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva atteso che il mandato tradotto non reca alcuna indicazione circa i termini di durata massima della custodia cautelare che il consegnando potrà subire in Spagna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi dedotti. Nella motivazione della sentenza impugnata si dà conto della natura processuale del MAE, contenente sia l'indicazione del provvedimento cautelare emesso per reati rientranti nel campo di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005, e sia la descrizione delle circostanze del reato, delle modalità esecutive e del grado di partecipazione del ricercato, individuato quale responsabile a titolo di concorso. Deve, innanzitutto, rilevarsi chei trattandosi di mandato di arresto emesso in data successiva al 2 febbraio 2021 trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 17 escludendo il potere della Corte di appello di valutare i gravi indizi di colpevolezza. Invero, al fine di armonizzare e adeguare la normativa nazionale a quella europea, con le modifiche apportate dal d.lgs 2 febbraio 2021, n. 10 / sono state eliminate quelle disposizioni che facevano riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare, in particolare quella di cui all'art. 1, comma 3, legge 69 del 2005 che stabiliva che « l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile». 2Ed ancora è stato soppresso tra le cause di rifiuto l'art. 18, comma 1, lett. q), della legge cit. che faceva riferimento all'emissione di un provvedimento cautelare mancante di motivazione. L'art. 6, comma primo, lett. c), della legge n. 69 del 2005 consente, infatti, il ricorso alla procedura in esame con riferimento ad ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti al processo, essendo la finalità del mandato non solo quella di dare esecuzione ad una pena definitivamente irrogata dall'A.G. di uno Stato membro ma anche di dare corso all'esercizio dell'azione penale. f Con il digs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). E in linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e), della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato soppresso il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (di cui al previgente comma 4, lettera a), dello stesso art. 6). Sulla verifica della fondatezza dell'accusa, per quanto sopra osservato sugli interventi normativi operati per l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, nessuna interferenza è ammessa da parte dell'A.G. dello Stato di esecuzione, essendo tale verifica di esclusiva competenza del giudizio penale pendente davanti all'A.G. dello Stato di emissione. La descrizione dei fatti è comunque sempre richiesta dalla nuova disciplina / ma solo perché funzionale alla verifica del requisito della doppia incriminazione e più in generale dell'ambito di applicazione riferito ai reati di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 69 del 2005. Coerentemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo è stato definitivamente chiarito, con la soppressione delle disposizioni oramai abrogate, che non spetta alla A.G. dello Stato di esecuzione il vaglio della fondatezza dell'accusa che è rimesso esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione. Va ricordato, peraltro, che anche in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, che prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", tale requisito è sempre stato inteso dalla giurisprudenza di legittimità in termini di mero controllo esterno del provvedimento cautelare estero e non come autonoma verifica della qualificata probabilità di colpevolezza, proprio al fine di fornire una interpretazione 3costituzionalmente orientata di dette previgenti disposizioni che si ponevano altrimenti in contrasto con la normativa europea e con il principio della massima reciproca fiducia degli Sati membri sul rispetto dei diritti fondamentali di libertà personale da parte degli ordinamenti nazionali, garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Nel caso in esame è stata riportata nella motivazione della sentenza una precisa descrizione dei fatti contenuta nel mandato di arresto con riferimento all'individuazione del ricorrente come l'autore della rapina dell'orologio Rolex del valore di 20 mila euro sottratto alla vittima con violenza sulla persona, e tanto basta per la verifica della condizione della doppia punibilità di cui all'art. 7 della I. 69/2005. 2. Quanto al secondo motivo se ne deve rilevare l'assoluta genericità e la mancata deduzione davanti alla Corte di appello. Giova ricordare che l'art. 18, lett. e), legge 22 aprile 2005, n. 69, che prevedeva il rifiuto della consegna «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva» è stato soppresso dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, che ha modificato l'art. 18, eliminando tale disposizione per la considerazione che l'attuazione dello strumento del mandato di arresto europeo si fonda sulla presunzione del rispetto dei diritti fondamentali e dei principi giuridici sanciti dall'art. 6 del Trattato dell'Unione Europea e dalla Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e, più specificamente, sulla generale previsione in tutti gli ordinamenti degli Stati membri di limiti di durata della carcerazione preventiva o comunque di altri meccanismi processuali, che obbligatoriamente prevedono con cadenze predeterminate un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, alla estinzione della stessa. Ciò ovviamente non significa che il contenimento della durata della detenzione preventiva entro "tempi ragionevoli", come garantito dall'art. 5, par. 3, CEDU, nonché dall'art. 6 TUE e dalle norme costituzionali, non assuma più rilevanza quale motivo di rifiuto ostativo alla consegna (Sez. U, n. 4614 del 30/1/2007, Ramoci, Rv. 235352), in relazione alla più generale previsione di cui agli artt. 1, comma-ter, e 2 della I.n. 69/20051che impongono la tutela dei diritti fondamentali della persona, ma solamente cke è preciso onere del ricorrente addurre l'assenza di tali limiti con specifiche allegazioni e sulla base di fonti dotate di un sufficiente margine di plausibilità che, se del caso, possono rendere necessaria una verifica attraverso la richiesta di informazioni allo Stato emittente. 4Nel caso di specie, invece, il ricorrente non ha fornito elementi specifici di valutazione della doglianza dedotta, in relazione ai quali la Corte di appello avrebbe avuto un onere di motivazione e di verifica, anche mediante l'acquisizione di ulteriori informazioni. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. D P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26105/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris