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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2022

Cassazione n. 27891/2022

Testo disponibile della fonte

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ente Rep.

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 4428 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Michelina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R66 F912N) MAURIELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84C59 F9120) MAURIELLO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92E14 F912U) eredi dell'originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R21 F912S), deceduto in data 29.01.2022 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72S26 1438B) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore ARIEMMA Giuseppe (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indica- to), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 4428/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12/07/2022 - Ord. interlocutoria - Pag. 1 di 3 •V‘2.3 z per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8216/2020, pubblicata in data 2 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti e ragioni della decisione Il presente ricorso è stato proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c., nei confronti della ASL Napoli 1 Centro e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Cen- tro di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato ed è stata, quindi, fissata con decreto l'adunanza della Corte per la data odierna del 12 lu- glio 2022.

Il decreto di fissazione risulta comunicato al ricorrente con deposito in Cancelleria, in quanto il suo indirizzo PEC sarebbe stato riscontrato come «non presente nel Reginde».

In data 8 luglio 2022 (quindi dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), sì sono peraltro costituiti gli eredi del ricorrente stes- so, documentandone il decesso, avvenuto in data 29 gennaio 2022 (dopo il deposito del ricorso) e chiedendo un rinvio della trattazione per potere formulare le proprie difese.

Ritiene la Corte che sia opportuno il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, per consentire agli eredi del ricorrente - salve le verifiche sulla regolarità della loro costituzione - l'eventuale tempestivo deposito della memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in vista della nuova adunanza camerale. per questi motivi Ric. n. 4428/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12/07/2022 - Ord. interlocutoria - Pag. 2 di 3 La Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 4428 del ruolo generale dell'anno 2021, vertente tra [OSCURATO:PERSONA] Michelina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R66 F912N) MAURIELLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84C59 F9120) MAURIELLO Alessandro (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 86C18 F912B) MAURIELLO Andrea (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 92E14 F912U) eredi dell'originario ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54R21 F912S), deceduto in data 29.01.2022 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72S26 1438B) -ricorrenti- e [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rap- presentante pro tempore ARIEMMA Giuseppe (C.F.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indica- to), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- Ric. n. 4428/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12/07/2022 - Ord. interlocutoria - Pag. 1 di 3 •V‘2.3 z per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8216/2020, pubblicata in data 2 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti e ragioni della decisione Il presente ricorso è stato proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], costituito personalmente in giudizio ai sensi dell'art.86 c.p.c., nei confronti della ASL Napoli 1 Centro e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] del dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Cen- tro di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato ed è stata, quindi, fissata con decreto l'adunanza della Corte per la data odierna del 12 lu- glio 2022. Il decreto di fissazione risulta comunicato al ricorrente con deposito in Cancelleria, in quanto il suo indirizzo PEC sarebbe stato riscontrato come «non presente nel Reginde». In data 8 luglio 2022 (quindi dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.), sì sono peraltro costituiti gli eredi del ricorrente stes- so, documentandone il decesso, avvenuto in data 29 gennaio 2022 (dopo il deposito del ricorso) e chiedendo un rinvio della trattazione per potere formulare le proprie difese. Ritiene la Corte che sia opportuno il rinvio della trattazione a nuovo ruolo, per consentire agli eredi del ricorrente - salve le verifiche sulla regolarità della loro costituzione - l'eventuale tempestivo deposito della memoria di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., in vista della nuova adunanza camerale. per questi motivi Ric. n. 4428/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12/07/2022 - Ord. interlocutoria - Pag. 2 di 3 La Corte: - rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezio
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