CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 27126/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21065/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente– avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 190/2020 depositata il21/2/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione , [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Caserta , [OSCURATO:PERSONA] al fin e di sentirla condannare al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e nonpatrimoniale cagionato le a seguito dell’aggressione, verbale e fisica, subita dalla convenuta. A sostegno della domanda l’attore lamentòche: (1 ) a fronte di una sua richiesta di spostare un bidone della spazzatura che ostacolava e impediva un’agevole manovra della propria auto, la Carano rispose in maniera sgarbata, apostrofandolo con una frase ingiuriosa e lanciandogli contro, con forza, lo stesso bidone per i rifiuti dal quale fuoriusciva un calcinaccio che lo colpiva alla gamba destra. (2) A seguito dell’alterco , lo Sparago si vedeva costretto a ricorrere alle cure sanitarie presso il [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Caserta. (3) Sul posto intervenneroi locali vigili urbani. ( 4 ) Al fatto era presente [OSCURATO:PERSONA], che rese dichiarazioni presso l’Ufficio della questura di Caserta. 2. Si costitu ì in giudizio la Carano contestando integralmente quanto dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree , in quanto infondate in fatto e diritto. [OSCURATO:PERSONA] chiese inoltre la sospensione del giudizio,essendo pendente, per lo stesso fatto, un procedimento penale nei suoi confrontiinstaurato dallo Sparago con presentazione di una querela per lesioni colpose che determinava il suo rinvio a giudizio. 3. Nelle more , il procedimento penale venne definito il 24/29 / 05 / 2018 , con dichiar azione di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 582 c.p. perché lo stesso era estinto per intervenuta remissione di querela. 4. Con sentenza n. 190/2020 , depositata in data 21/2/2020, oggetto dii ricorso, il Giudice di Pace di Caserta, accertata la lesione dal referto di pronto soccorso allegato alla querela presentata dallo Sparago, e non emergendo alcuna prova contraria al riguardo, accolse la domanda attorea e condann ò la Carano al pagamento in favore del danneggiato Sparago della somma di euro 350,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese processuali. 5. Avverso la pre detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi , cui lo Sparago resiste con controricorso. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce “ Violazione del precetto di cuiall’art. 116 c.p.c., per parziale personale lettura delle emergenze istruttorie” La ricorrente lamenta che l’istruttoria espletata è stata valutata erroneamente, dal momento che i fatti dichiarati dallo Sparagonon si sono verificati. In particolare, a detta della ricorrente, leversioni fornite dai testimoni sono contraddittorie, mentr e l’unica testimonianzaresa da un terzo disinteres sato ([OSCURATO:PERSONA]) non è stata presa in considerazione dal giudice . La ricorrente censura, pertanto, la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.,per parziale e personale lettura delle risultanze istruttorie, nonché per la mancat a dimostrazione del fatto noto , e cioè la fuoriuscita dal bidone lanciato contro lo Sparago del calcinaccio che lo avrebbe ferito. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ Violazione di legge di cuiall’art. 116 c.p.c. per illegittimo ragionamento logico giuridico e insufficientemotivazione”. A detta della ricorrente, non è possibile dimostrare il nesso di causalità tra i fatti oggetto di causa e la lesione diagnosticata. Nello specifico, la ricorrente censura la seguente parte della motivazione della sentenza gravata: “la lesione alla gamba destra veniva certificata dal referto di pronto soccorso che, allegato alla denuncia querela, determinava il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] imputata del reato previsto e punito dall’art. 582 co 2, c.p. Conseguentemente, non emergendo alcuna prova contraria al riguardo, va affermata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle lesioni riportate da [OSCURATO:PERSONA]” (così a p. 7, 2° §, della sentenza). A detta della ricorrente, tale statuizione di responsabilità è illegittima in quanto, come esposto nel precedente motivo, le emergenze istruttorie smentirebbero l’affermazione del giudice “non emergendo alcuna prova contraria al riguardo”. Inoltre, la ricorrente lamenta che il giudice di pace non ha considerato il comportamento elusivo tenuto dal querelante in sede penale. In particolare, lo Sparago, con la remissione di querela, avrebbe dato conferma dell’inesistenza ed infondatezza dei fatti. 3. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi. Al riguardo v a osservato quanto segue. 3.1 In primo luogo, il ricorso viola il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in quanto, con specifico riferimento alle risultanze istruttorie consistenti nelle deposizioni testimoniali, non trascrive il contenuto, rilevante in parte qua, delle dichiarazioni resedai testi escussi, in modo tale da consentire a questa Corte di poterle valutare, sia pur nei ristretti limiti del giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 22726/2011; Cass., 195/2016; Cass., 11599/2019; Cass., 13625/2019; Cass., Sez. III, 13/12/2019, n. 32800). Ciò risulta sufficiente a dar conto della inammissibilità del ricorso. 3.2 Né può d’altro canto sottacersi che non risultano invero sviluppati dalla ricorrente argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto di cui agli artt. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ. e 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., essendosi la ricorrente limitata a muovere doglianze volte esclusivamente ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa. 3.3 Emerge evidente, a tale stregua, come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato dall’art. 366, 1° comma, n. 6, cod. proc. civ., si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione, da parte del giudice del merito , agli elementi valutati, di un significato difforme dalle sue aspettative, e nell’inammissibile pretesa di una rilettura del compendio probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 3.4 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (di recente,Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973; Cass., Sez. III, 21/9/2022, n. 27571). 3.5 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. Risulta pertanto evidente che la complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto, cosìmostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. 4. Dalle considerazioni sopra svolte consegue il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro1200, di cui euro 1000 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore impo