CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07025/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/12/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata con l'aggiunta della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi quattro, giorni otto di arresto ed euro 1.867 di ammenda, convertita nella pena pecuniaria di euro 33.867, in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 1 e 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per difetto di correla- zione tra la sentenza e la richiesta di patteggiamento concordata, non essendo stata prevista in dispositivo la sospensione condizionale della pena. 2.2. Violazione dell'art. 222 C.d.S. per l'erroneità della statuizione della revoca della patente di guida. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Al riguardo, va premesso che è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una compo- nente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012; in motivazione, la Corte ha precisato che non è consentito al giudice di appello frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato). Ne consegue che, nella fattispecie, il Padulosi aveva effettivamente subordinato la richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena e il P.M. aveva prestato il proprio consenso, ma il Tribunale non l'ha esaminata. [OSCURATO:PERSONA] a quo avrebbe dovuto svolgere una valutazione complessiva, senza accet- tare la pattuizione in termini solo parziali. L'organo giudicante, pertanto, deve svol- gere una nuova valutazione del contenuto complessivo dell'accordo. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Bologna per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tri- bunale di Bologna. Così deciso in Roma il 17 novem