CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 12193/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto, con atto separato; lette le successive memorie riepilogative trasmesse rispettivamente in data 17 e 18 febbraio 2026; rilevato che il primo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che censurano le modalità di valutazione delle prove non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, la quale ha già provveduto a chiarire che l'acquisizione della relazione di servizio del sovraintendente Musco è avvenuta nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti e senza alcuna opposizione da parte della difesa (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); del resto, neppure la difesa affronta con il ricorso la c.d. prova di resistenza, non avendo argomentato in ordine alla assoluta decisività della prova che ritiene acquisita illegittimamente, senza la quale l'esito della regiudicanda sarebbe stato diverso; considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento dell'imputato quale autore del reato di cui agli artt. 110 e 628, commi 1 e 3, n. 3-quinquies cod. pen., stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito ha ritenuto integrati gli elementi, soggettivi ed oggettivi, della rapina sulla base delle dichiarazioni fornite dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], a cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., anche se costituita parte civile, in quanto possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214);considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata riqualificazione del reato in questione nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis, comma 2, cod. pen. è manifestamente infondato e non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, come si evince dalla lettura delle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata; considerato che il quarto di motivo di ricorso, che denuncia l'eccessività della pena ed il mancato riconoscimento dellit circostanzt attenuantex art. 62-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice non ha ravvisato alcun elemento positivamente valutabile a tal fine in considerazione della particolare gravità ed intensità del dolo, delle modalità della condotta e della natura del reato in questione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la mancata riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che l'omessa risposta argomentativa alla diversa qualificazione già richiesta in sede di conclusioni in primo grado, è manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado, sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non ha ritenuto configurabile il reato di truffa (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata), valorizzando evidenti elementi della condotta locupletativa violenta; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito in ordine al riconoscimento del ricorrente da parte della persona offesa, all'indicazione del colore dell'autovettura e alla relazione tra i due imputati ed il veicolo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: il colore dell'autovettura emerge da una serie di accertamenti, avviati a seguito dei filmati acquisiti dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di una sala slot ubicata nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con lucidità, come testimoniato dal sovraintendente Musco, 3ha riconosciuto l'imputato come colui che gli ha sottratto il denaro dalla giacca; mentre il legame tra gli imputati ed -il veicolo risulta dai controlli effettuati in luoghi differenti e distanti dalla loro residenza e dalla localizzazione del cellulare di [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali non è stata fornita alcuna ricostruzione alternativa (si vedano pagg. 4-5); ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] j,k,eLetk_ DEPogrr,A,TA 31 M 26