CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catanzaro, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], al viale Carso n. 57 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3389, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 10.12.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto:Ires, Iva ed Irap, 2011 - Prenotazione d’acquisto, o compravendita mobiliare - Documentazione extracontabile -Prova presuntiva. Fatti di causa 1. A seguito di accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza e compendiati in [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione regolarmente consegnato alla contribuente, l’Agenzia delle Entrate, condividendo le conclusioni del PVC in cui si contestava la percezione di un maggior reddito non dichiarato in conseguenza del reperimento di documentazione extracontabile, notificava il 10.5.2014 alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TDY03T100329, avente ad oggetto il maggior reddito non dichiarato ai fini Ires, Iva ed Irap, in relazione all’anno 2011. 2.La contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro censurando, innanzitutto, che la pretesa documentazione extracontabile contestata non si componeva di contratti di compravendita di elementi di arredamento, bensì di meri atti di prenotazione in relazione ad un futuro acquisto. La CTP riteneva infondate le difese proposte dalla società, e rigettava il suo ricorso. 3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello la contribuente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria. La CTR riteneva che la documentazione reperita presso l’impresa si risolvesse effettivamente in documentazione extracontabile idonea a provare atti di compravendita e perciò il conseguimento di un maggior reddito non dichiarato. Per l’effetto, il giudice del gravame confermava la decisione di primo grado. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore. La contribuente ha pure depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la nullità della decisione assunta dalla CTR perché presenta una motivazione “apparente e/o inesistente”, non dando “ragione dei motivi che sorreggono il decisum” (ric., p. 4). 2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell’art. 109, comma 2, lettera a), del Tuir (Dpr n. 917 del 1986), per non avere il giudice dell’appello tenuto conto che i corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti, e sono quindi imponibili, soltanto a seguito della consegna o spedizione dei beni. 3. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria ha affermato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente, in relazione al primo motivo, perché volto a contrastare la motivazione della decisione d’appello pur in presenza di una decisione c.d. doppia conforme dei giudizi del merito. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, invece, l’inammissibilità dipenderebbe dall’essere fondato su una non consentita richiesta di riesame nel merito delle emergenze istruttorie. 3.1. Il ricorso in esame non merita queste censure. Con il primo motivo di impugnazione la contribuente contesta la nullità della sentenza del giudice dell’appello perché fondata su una motivazione meramente apparente, critica consentita anche in presenza di una c.d. doppia conforme. Mediante il secondo motivo di ricorso è invece denunciata la violazione delle regole legali in materia di imputazione temporale dei pagamenti ai fini fiscali, una censura di diritto, pertanto. 4. Con il primo motivo di ricorso la contribuente critica la nullità della decisione assunta dalla CTR per aver adottato una motivazione meramente apparente, non illustrando i motivi che sorreggono il decisum. 4.1. La controricorrente replica che la motivazione della CTR è completa, ed accerta l’intervenuta evasione sul fondamento di documentazione extracontabile, pacificamente utilizzabile in sede di accertamento fiscale così come in sede processuale, ed in grado di assicurare elementi di prova presuntiva gravi, precisi e concordanti. Evidenzia, peraltro, non contrastata sul punto dalla ricorrente, che i contratti acquisiti presso l’impresa presentano una totale completezza nella descrizione delle operazioni commerciali concluse, essendo riportate “la data dell’operazione, il nominativo dell’acquirente, l’ammontare del contratto, le modalità di pagamento pattuite, l’ammontare dell’acconto corrisposto dal cliente ed il nominativo del soggetto cui tale acconto fu consegnato” (controric., p. 12). 4.2. La motivazione espressa dal giudice di secondo grado, per quanto succinta, appare sufficientemente completa e ben comprensibile. La CTP aveva ritenuto che la documentazione extracontabile rinvenuta presso l’impresa assicurasse prova adeguata della conclusione di transazioni di vendita di complementi d’arredo e non di mere prenotazioni in vista di un futuro (eventuale?) acquisto. La CTR, nel confermare la decisione dei primi giudici, ha innanzitutto osservato che la contribuente non ha proposto una critica specifica delle ragioni della decisione adottate dalla CTP. Quindi il giudice dell’appello ha reputato di dover comunque entrare nel merito del giudizio ed ha valutato che l’allegazione della società secondo cui la documentazione rinvenuta dalla GdF si risolveva in mere prenotazioni di acquisto, e non in contratti di vendita, è rimasta una mera prospettazione priva di qualsiasi riscontro documentale. Il giudice del gravame procede anche ad esemplificare, e scrive che se davvero si fosse trattato di mere prenotazioni, non tutte andate a buon fine, la società avrebbe senz’altro potuto produrre “disdette, rifiuti di finanziamento e quant’altro potesse valere a dimostrare la mancata conclusione del contratto” (sent. CTR, p. 3), ma non ha prodotto nulla di simile. 4.3. La motivazione della decisione del giudice di secondo grado è quindi presente ed agevolmente comprensibile. La ricorrente, però, non si confronta con la stessa, non la contrasta efficacemente. Neppure illustra in qual modo ritenga di aver provato la reale natura della documentazione extracontabile rinvenuta presso i suoi uffici, non spiega perché la valutazione della CTR, la quale richiedeva alla parte una produzione documentale che, ove i suoi argomenti fossero stati effettivamente fondati, non avrebbe dovuto avere difficoltà a reperire, dovrebbe ritenersi errata. In definitiva il primo motivo di ricorso risulta infondato e deve perciò essere respinto. 5. Mediante il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR per non aver tenuto conto che i corrispettivi delle cessioni di beni mobili si considerano conseguiti, e sono quindi imponibili, alla data della spedizione o della consegna. 5.1. In proposito il giudice del gravame scrive che la società, nell’appello, “ripropone la questione relativa all’imputazione dei maggiori ricavi agli anni successivi. Anche questa ipotesi non ha trovato nessuna forma di dimostrazione documentale” (sent. CTR, p. 3). 5.2. Anche in questo caso la pur sintetica motivazione proposta dalla CTR appare sufficientemente completa ed agevolmente comprensibile. Valuta il giudice dell’appello che le allegazioni della contribuente secondo cui l’intervenuta conclusione di alcune delle transazioni commerciali è divenuta rilevante ai fini fiscali solo in anni successivi, sono rimaste prive di ogni riscontro. Anche a voler prescindere dal dato di fatto che la contribuente non propone neppure un’elencazione completa delle operazioni commerciali in relazione alle quali domanda sia accertato che il rilievo fiscale risulti riferibile ad anno successivo, indicando le specifiche ragioni della richiesta con riferimento a ciascuna transazione, la ricorrente, anche questa volta, non si confronta efficacemente con la decisione assunta dal giudice di secondo grado. La società insiste, incorrendo in una petizione di principio, nell’affermare che gli atti rinvenuti dalla GdF erano mere prenotazioni, e sostiene che, se del caso, la rilevanza fiscale delle transazioni sarebbe insorta nel diverso momento della spedizione o consegna dei beni mobili. 5.2.1. Anche a voler seguire l’argomento proposto dalla società, però, non può non osservarsi che la stessa non illustra in alcun modo come abbia provato le circostanze che si limita a prospettare. Non allega alcuna prova di un pagamento del prezzo, o di una consegna dei beni mobili, in anno diverso rispetto alle pretese prenotazioni. Vero è che non risulta escluso il pagamento in contanti, ma in sede di accertamento fiscale anche di questo occorre assicurare la prova. Non solo, la contribuente invoca che i contratti di prenotazione “in parte sono stati annullati per rinuncia … per eventuale rifiuto di finanziamento da parte della società finanziaria, per rifiuto all’acquisto della merce …” (ric., p. 7), ma neppure indica a quali contratti intenda operare riferimento e comunque, di tali circostanze non assicura alcuna prova. Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,