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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04037/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0466ZM2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che gli stessi sono viziati da genericità, limitandosi a contestare la tecnica redazionale della motivazione della sentenza di appello, la quale ha risposto puntualmente all'unico motivo di appello - anch'esso estremamente generico - sul trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/10/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 0466ZM2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che gli stessi sono viziati da genericità, limitandosi a contestare la tecnica redazionale della motivazione della sentenza di appello, la quale ha risposto puntualmente all'unico motivo di appello - anch'esso estremamente generico - sul trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/10/20
Sentenza Cassazione n. 04037/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris