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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 36301/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo, emesso in data 18/02/2022 dal GIP del Tribunale di Milano, della somma di € 699.990,00 in ordine al delitto di ricettazione.

1.1. Denuncia, anzitutto, la violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione del delitto presupposto che il giudice del merito aveva ritenuto di ricondurre ad un'ipotesi di narco-traffico ancorata al labile indizio costituito da una paventata traccia di stupefacente fiutata dal cane "poliziotto" all'interno del vano porta oggetti del cruscotto del veicolo dell'indagato, ove era stata rinvenuta la somma di denaro.

Peraltro, l'assenza di pregnanza di detto elemento era confermata sia dall'assenza di acquisizioni investigative successive all'ormai datato sequestro (ottobre 2021) sia dallo stesso fatto che il GIP del Tribunale di Como, in sede di prima convalida del sequestro (essendosi, poi, tale giudice dichiarato incompetente in favore della autorità giudiziaria di Milano), aveva ritenuto di individuare il fumus in un reato di carattere fiscale e non nella violazione della legge stupefacenti.

1.2. Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al sequestro dell'autovettura, anche in considerazione delle reiterate istanze di dissequestro (in data 28/1/2022 al Gip di Como e il 17/02/2022 al GIP di Milano) avanzate dalla difesa nelle more della procedura di convalida ex art. 27 cod. proc. pen., ritenute assorbite dal provvedimento finale di convalida (che richiama solo quella del 17/02/2022), nulla tuttavia argomentando il provvedimento impugnato a proposito dei rilievi difensivi.

Difettava, infine, qualsiasi riferimento al periculum in mora e alla proporzionalità del vincolo imposto.

2. Con requisitoria in data 22/07/2002 il P.G. presso questa Corte, sul rilevo dell'apparenza della motivazione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

3. Con nota di conclusioni in data 1/09/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Quanto al fumus delicti del delitto di ricettazione, dalla lettura del provvedimento impugnato risultano declinati dal giudice della cautela puntuali elementi di carattere indiziario, la cui convergenza è logicamente dimostrativa, a livello di fumus delicti, della provenienza delittuosa della somma oggetto di sequestro.

Al riguardo, infatti, si è fatto riferimento: alle modalità di rinvenimento del denaro, occultato all'interno di un doppio fondo appositamente creato e posto nel bagagliaio dell'autovettura, intestata ed in uso al ricorrente; alla presenza di una modifica strutturale del veicolo, con creazione di un apposito "doppio fondo"; all'assenza di giustificazioni fornite dall'indagato riguardo la provenienza della somma; all'assenza di capacità reddituale in capo all'indagato tale da consentire di ricondurre tale elevato importo ad una provvista derivante da redditi leciti; alla possibilità che l'auto sia stata utilizzata in precedenti occasioni per il trasporto di stupefacente, per come risulta dall'esito positivo del riscontro operato mediante attività cinofila a ciò specificamente addestrata; alla consapevolezza del ricorrente dell'esistenza del van, nonché delle somme di denaro in essa occultate.

Si è, poi, logicamente evidenziato come la circostanza spontaneamente dichiarata dall'indagato - ossia che il medesimo stesse provenendo dalla Calabria, con sosta in Campania - renda plausibile che lo scopo del viaggio, indicato in poco più di un giorno, non fosse quello di una fugace visita ai parenti, quanto il ritiro ed il trasporto del denaro, per come ricavato dalla circostanza che certamente il ricorrente non avrebbe portato con sé tanto denaro nel corso di un breve viaggio di piacere.

Il giudice della cautela ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Sezione, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e per le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza; in termini v.

Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883; Sez. 2, n. 15946 del 24/03/2022 non massimata; Sez. 2, n. 11282 del 1/02/2022 non massimata).Va, inoltre, ribadito che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza - come avvenuto nel caso in esame - attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444).

2. Quanto, poi, al periculum in mora, si è correttamente richiamata l'esigenza di evitare la dispersione della somma, in ragione della obiettiva circolazione collegata alla natura di res fungibile e, dunque, la sua immissione (e dispersione) nel circuito illecito alla quale era destinata.

Con riguardo, poi, all'ulteriore argomento speso dall'ordinanza impugnata a proposito dell'esigenza di mantenere il vincolo reale anche ai fini della confisca, trattandosi di prodotto del reato, rileva il Collegio che la categoria richiamata non si attaglia al caso in esame, rientrando in tale accezione ciò che dal reato è generato (ad es. la droga nella coltivazione, l'immobile acquistato dal riciclatore investendo i proventi delittuosi nel riciclaggio, la banconota falsa nel falso nummario, il marchio contraffatto nella condotta di contraffazione), mentre la somma costituisce il profitto della ricettazione.

Va sul punto, pertanto, corretta la motivazione, riconducendosi più correttamente l'esigenza ex art. 321., comma 2, cod. proc. pen., alla confisca del profitto del reato.

3. Estraneo al vincolo reale per cui è stato emesso e richiesto dal pubblico ministero il sequestro preventivo è, invece, il tema che investe l'autovettura.

L'odierno petitum cautelare attiene, infatti, soltanto alla somma di denaro.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre per cassazione per l'annullamento del decreto di sequestro preventivo, emesso in data 18/02/2022 dal GIP del Tribunale di Milano, della somma di € 699.990,00 in ordine al delitto di ricettazione. 1.1. Denuncia, anzitutto, la violazione di legge con riferimento alla mancata individuazione del delitto presupposto che il giudice del merito aveva ritenuto di ricondurre ad un'ipotesi di narco-traffico ancorata al labile indizio costituito da una paventata traccia di stupefacente fiutata dal cane "poliziotto" all'interno del vano porta oggetti del cruscotto del veicolo dell'indagato, ove era stata rinvenuta la somma di denaro. Peraltro, l'assenza di pregnanza di detto elemento era confermata sia dall'assenza di acquisizioni investigative successive all'ormai datato sequestro (ottobre 2021) sia dallo stesso fatto che il GIP del Tribunale di Como, in sede di prima convalida del sequestro (essendosi, poi, tale giudice dichiarato incompetente in favore della autorità giudiziaria di Milano), aveva ritenuto di individuare il fumus in un reato di carattere fiscale e non nella violazione della legge stupefacenti. 1.2. Lamenta, altresì, la mancanza di motivazione in ordine al sequestro dell'autovettura, anche in considerazione delle reiterate istanze di dissequestro (in data 28/1/2022 al Gip di Como e il 17/02/2022 al GIP di Milano) avanzate dalla difesa nelle more della procedura di convalida ex art. 27 cod. proc. pen., ritenute assorbite dal provvedimento finale di convalida (che richiama solo quella del 17/02/2022), nulla tuttavia argomentando il provvedimento impugnato a proposito dei rilievi difensivi. Difettava, infine, qualsiasi riferimento al periculum in mora e alla proporzionalità del vincolo imposto. 2. Con requisitoria in data 22/07/2002 il P.G. presso questa Corte, sul rilevo dell'apparenza della motivazione, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 3. Con nota di conclusioni in data 1/09/2022, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Quanto al fumus delicti del delitto di ricettazione, dalla lettura del provvedimento impugnato risultano declinati dal giudice della cautela puntuali elementi di carattere indiziario, la cui convergenza è logicamente dimostrativa, a livello di fumus delicti, della provenienza delittuosa della somma oggetto di sequestro. Al riguardo, infatti, si è fatto riferimento: alle modalità di rinvenimento del denaro, occultato all'interno di un doppio fondo appositamente creato e posto nel bagagliaio dell'autovettura, intestata ed in uso al ricorrente; alla presenza di una modifica strutturale del veicolo, con creazione di un apposito "doppio fondo"; all'assenza di giustificazioni fornite dall'indagato riguardo la provenienza della somma; all'assenza di capacità reddituale in capo all'indagato tale da consentire di ricondurre tale elevato importo ad una provvista derivante da redditi leciti; alla possibilità che l'auto sia stata utilizzata in precedenti occasioni per il trasporto di stupefacente, per come risulta dall'esito positivo del riscontro operato mediante attività cinofila a ciò specificamente addestrata; alla consapevolezza del ricorrente dell'esistenza del van, nonché delle somme di denaro in essa occultate. Si è, poi, logicamente evidenziato come la circostanza spontaneamente dichiarata dall'indagato - ossia che il medesimo stesse provenendo dalla Calabria, con sosta in Campania - renda plausibile che lo scopo del viaggio, indicato in poco più di un giorno, non fosse quello di una fugace visita ai parenti, quanto il ritiro ed il trasporto del denaro, per come ricavato dalla circostanza che certamente il ricorrente non avrebbe portato con sé tanto denaro nel corso di un breve viaggio di piacere. Il giudice della cautela ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Sezione, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e per le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita. (Fattispecie relativa al rinvenimento della somma complessiva di oltre 153.000 euro in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell'imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza; in termini v. Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Rv. 282308; Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Rv. 280883; Sez. 2, n. 15946 del 24/03/2022 non massimata; Sez. 2, n. 11282 del 1/02/2022 non massimata).Va, inoltre, ribadito che il presupposto della ricettazione non deve essere accertato in ogni suo estremo fattuale, non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza - come avvenuto nel caso in esame - attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Rv. 263521; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Rv. 249444). 2. Quanto, poi, al periculum in mora, si è correttamente richiamata l'esigenza di evitare la dispersione della somma, in ragione della obiettiva circolazione collegata alla natura di res fungibile e, dunque, la sua immissione (e dispersione) nel circuito illecito alla quale era destinata. Con riguardo, poi, all'ulteriore argomento speso dall'ordinanza impugnata a proposito dell'esigenza di mantenere il vincolo reale anche ai fini della confisca, trattandosi di prodotto del reato, rileva il Collegio che la categoria richiamata non si attaglia al caso in esame, rientrando in tale accezione ciò che dal reato è generato (ad es. la droga nella coltivazione, l'immobile acquistato dal riciclatore investendo i proventi delittuosi nel riciclaggio, la banconota falsa nel falso nummario, il marchio contraffatto nella condotta di contraffazione), mentre la somma costituisce il profitto della ricettazione. Va sul punto, pertanto, corretta la motivazione, riconducendosi più correttamente l'esigenza ex art. 321., comma 2, cod. proc. pen., alla confisca del profitto del reato. 3. Estraneo al vincolo reale per cui è stato emesso e richiesto dal pubblico ministero il sequestro preventivo è, invece, il tema che investe l'autovettura. L'odierno petitum cautelare attiene, infatti, soltanto alla somma di denaro. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
Decreto Cassazione n. 36301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris