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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10419/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, in data 25 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 commi 2, lettera c) e 2 -sexies del Codice della Strada, contestato come commesso il 23 ottobre 2020.

Quale unico motivo di ricorso si lamenta che non sono state disposte, nei confronti dell'imputata, né la sanzione amministrativa accessoria della confisca (obbligatoria nel caso in cui il veicolo con cui fu commesso il reato appartenesse alla Fiammenghi), né quella della sospensione della patente di guida (che doveva comunque essere disposta e che andava applicata in misura raddoppiata nel caso in cui il veicolo condotto dall'imputata in occasione del reato appartenesse a soggetti terzi estranei al reato).

Il P.G. ricorrente ha quindi chiesto annullarsi in parte qua la detta sentenza, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

2. Il ricorso é fondato e va accolto.

Con la sentenza impugnata é stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma secondo, lettera c), aggravato ai sensi del comma 2 -sexies dello stesso articolo.

Tuttavia, nell'applicare la sospensione della patente di guida nella misura anzidetta, il giudice a quo ha completamente omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenesse o meno all'imputata (confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato).

2. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cremona limitatamente alla questione concernente le sanzioni amministrative accessorie da irrogarsi nel caso di specie, che dovranno essere determinate a cura del giudice del rinvio a seconda dell'appartenenza del veicolo con cui fu commesso il reato all'imputata o a terzi estranei al reato stesso. jL P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Cremona.

Così deciso in Roma il 25 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod.proc.pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona, in data 25 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reato p. e p. dall'art. 186 commi 2, lettera c) e 2 -sexies del Codice della Strada, contestato come commesso il 23 ottobre 2020. Quale unico motivo di ricorso si lamenta che non sono state disposte, nei confronti dell'imputata, né la sanzione amministrativa accessoria della confisca (obbligatoria nel caso in cui il veicolo con cui fu commesso il reato appartenesse alla Fiammenghi), né quella della sospensione della patente di guida (che doveva comunque essere disposta e che andava applicata in misura raddoppiata nel caso in cui il veicolo condotto dall'imputata in occasione del reato appartenesse a soggetti terzi estranei al reato). Il P.G. ricorrente ha quindi chiesto annullarsi in parte qua la detta sentenza, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 2. Il ricorso é fondato e va accolto. Con la sentenza impugnata é stata applicata la pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma secondo, lettera c), aggravato ai sensi del comma 2 -sexies dello stesso articolo. Tuttavia, nell'applicare la sospensione della patente di guida nella misura anzidetta, il giudice a quo ha completamente omesso di applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenesse o meno all'imputata (confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato). 2. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Cremona limitatamente alla questione concernente le sanzioni amministrative accessorie da irrogarsi nel caso di specie, che dovranno essere determinate a cura del giudice del rinvio a seconda dell'appartenenza del veicolo con cui fu commesso il reato all'imputata o a terzi estranei al reato stesso. jL P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sanzione amministrativa accessoria da applicare e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Cremona. Così deciso in Roma il 25 gen
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