CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del l iquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla via [OSCURATO:PERSONA],n. 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] o che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentanoe difendono in virtù di procur a special e su foglio allegato in calce alricorso; ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA]– in persona del la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura institoria per notar Sinesi del 15.9.2023, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza di Spagna, n. 15, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso; ambedue i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1752dei 24/27.11.2023 della Corte d’Appello di Bari , udita la relazione nella camera di consiglio del 27novembre2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. l a “ Fi l ben ” s. r.l. (in origine “[OSCURATO:PERSONA] del Sud” s.r.l.)adiva il Tribunale di Bari (cfr. ricorso “Fi l ben”, pag. 6). Esponeva che con contrattosiglato in data 2.1.2009 la “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” (“F.S.E.”)s.r.l. le aveva affidato in appalto i lavori di periodicamanutenzione di convogli ferroviari. Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il mese di aprile 2015 e il mese di giugno 2016. Chiedeva ingiungersi alla “F.S.E.” il pagamento de i corrispettivi anzidetti , oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002 e spese di lite. 2.Con decre to n. 4 1 7 2 /201 6 il Tribunale di Bari ingiun geva alla “F.S.E.” il pagamento della somma di euro 4.828.405,20, oltre interessi e spese monitorie. 3.Con citazione notificata il 21.12.2016 la “F.S.E.” proponeva opposizione. Eccepiva –tra l’altro – la nullità del contratto intercorso con la controparte, giacché stipulato in violazione delle norme in tema di “affidamento di appalti di servizi da parte di pubbliche amministrazioni (…) e, in ogni caso,in frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c.” (cosìricorso “F.S.E.”, pag. 7). Eccepiva in compensazione i propri crediti di euro 200.000,00 e di euro 2.702.593,25, traente titolo, quest’ultimo, da un lodo arbitrale dell’anno 2012. Instava quindi per la revoca dell’opposta ingiunzione; in via riconvenzionale, per la condanna della controparte alla “restituzione integrale dei compensi versati (…) in esecuzione del contratto” (cosìricorso “F.S.E.”, pag. 7); in ipotesi di conferma dell’avversa pretesa, perché si compensassero le contrapposte ragioni (cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 9). 3.1.Si costituiva la “ Fi l ben” . Deduceva, peraltro,che la questione della validità del contratto “era coperta dal giudicato formatosi in esito ad un precedente decreto non opposto” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 10). Deduceva, peraltro, che l’eccezione di compensazione con riferimento all’importo di euro 2.702.593,25 “era illegittima, perché la relativa restituzione era stata già invocata, sia in via di eccezione che di domanda riconvenzionale, in altro processo” e che in tale processo –ovvero nel giudizio innanzi al Tribunale di Bari iscritto al n. 16329/2015 r.g. di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015[definito in primo grado con la sentenza n. 733/2018 ed in secondo grado con la sentenza n. 1744/2022 dell a Corte d’Appello di Bari (talora erroneamente indicata come n. 1744/2023)]- con ordinanza del 10.4.2016 , ai fini di cui all’art. 649 cod. proc. civ.,il credito era stato ritenuto non esigibile (cfr.ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 12). Instava quindi per il rigetto dell’opposizione. 4.Con sentenza n. 2752/2021 il Tribunale di Bari disconosceva l’invalidità del contratto, revocava nondimeno l’ingiunzione e condannava la “F.S.E.” a pagare a controparte l’importo risultante dalla compensazione con il minor controcredito di euro 200.000,00 (cfr.ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 14). 5.Proponeva appello la “F.S.E.” . Si doleva (con il primo motivo di gravame), per altro, per la mancata declaratoria di nullità del contratto d’appalto (cfr. ricorso “F.S.E.”, pagg. 8 -9). Si doleva, peraltro, per la mancata compensazione dell’avversa pretesa con il proprio creditodi euro 2.702.593,25, traente titolo al lodo del 2012. 5.1.Resisteva la “[OSCURATO:SOCIETA]”. In sede di conclusioni la “[OSCURATO:SOCIETA]” depositava copia conforme della sentenza n. 1744/2022, assunta dalla Corte d’Appello di Bari a definizione del giudizio nell’ambito del quale era stata esclusa la compensabilità del credito nascente dal lodo del 2012(cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pagg. 19 - 21 ) . 6.Con sentenza n. 1752/2023 la Corte d’Appello di Bari accoglieva in parte il gravamee,in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la “F.S.E.” a pagare alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la somma di euro 1.925.811,95, oltre interessi exd.lgs. n. 231/2002; regolava, con distrazione, le spese di lite. Premetteva la Corte di Bari, in ordine al primo motivo di gravame– con cui la “F.S.E.” aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui era stata esclusa la nullità del contratto in data 2.1.2009 “per violazione delle regole dell’evidenza pubblica” -che la “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva allegato il decreto n. 1710/2015, con cui, su suo ricorso, il Tribunale di Bari aveva ingiunto alla “F.S.E.” il pagamento della somma di euro 3.619.252,01 a titolo di corrispettivo alla medesima “[OSCURATO:SOCIETA]” spettante per le prestazioni di manutenzione rese sino al 31.10.2014ed in forza dello stesso contratto posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo che aveva dato origine alla controversia definita con l’appellata sentenza n. 2752/2021 del Tribunale di Bari(cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Indi evidenziava che il decreto ingiuntivo n. 1710/2015 non era stato opposto ed era divenuto definitivo, rendendo cosìinsuscettibili di contestazione i fatti su cui si fondava e, “tra essi, l’esistenza del contrattodel 2 gennaio 2009, la sua validità ed efficacia tra le parti e la validità o meno dei rinnovi automatici ad ogni successiva scadenza” (così sentenza d’appello, pag. 5). Evidenziava altresìche la stessaquestione era già stata scrutinata dalla Corte d’Appello di Bari con la sentenza n. 1744/2022, sentenza con cui era stata decisa – mercè , peraltro, ampio riferimento alla motivazione della sentenza n. 13207/2015 della Corte di cassazione - una controversia tra le stess e parti, relativa a crediti pretesi dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” parimenti in virtù del contratto del 2.1.2009 e portati dal decreto ingiuntivo n. 3798/2015(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava dunque che negli esposti termini non potevano porsi in discussione néla validità del contratto in data 2.1.2009 né il meccanismo che regolava i successivi rinnovi (c fr. sentenza d’appello, pag. 1 1 ) ; e che nei medesimitermini risultavano assorbite e la questione “della natura giuridica di F.S.E.” e la questione “della sottoposizione dei suoi atti negoziali alla procedura dell’evidenza pubblica” (così sentenza d’appello, pag. 11). Evidenziava la Corte di Bari, in ordine al secondo motivo di gravame (recte, in ordine al quarto profilo del primo motivo di gravame)– con cui la “F.S.E.” aveva censurato il primo dictum, siccome il tribunale non aveva scrutinato l’addotta nullità del contratto in data 2.1.2009 “perché stipulato in frode alla legge” –che il mezzo di impugnazione era destinato, analogamente,a non sortir alcun esito in dipendenza della preclusione atta a scaturire dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015 (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Evidenziava in ogni caso – pur a supporre che la ragione di nullità ex art.1344 cod. civ., in quanto emersa successivamente alla proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1710/2015, non incorresse nella preclusione da giudicato - che non era stata acquisita prova adeguata dell’asserito carattere “in frode alla legge” del contratto in data 2.1.2009 (cfr. sentenza d’appello, pag. 13). Evidenziava segnatamente che la “F.S.E.” aveva fatto leva su gli elementi raccolti nel corso dell’indagine penale, “che, però, [erano] risultati equivoci ed ambivalenti anche in ambito penale” (così sentenza d’appello, pag. 13). Premetteva la Corte di Bari, in ordine al quinto motivo di gravame –con cui la “F.S.E.” aveva,peraltro, lamentato il rigetto dell’eccezione di compensazione correlata al credito di euro 2.702.593,25, oltre interessi, all’uopo vantato– che nella specie era pacifico e documentato che la “[OSCURATO:SOCIETA]” con lodo arbitrale pronunciato in data 30.4.2012 erastata condannata a restituire alla “F.S.E.” la somma di euro 4.278.856,00, ossia la somma che alla stessa “[OSCURATO:SOCIETA]” la “F.S.E.” aveva versato a titolo di acconto per l’esecuzione di un contratto in seguito risolto(cfr. sentenza d’appello, pag. 26). Premetteva poi che si era disposto che l’a nzidetto a cconto “valesse come acconto per le manutenzioni che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto eseguire sulle nuove carrozze, da recuperare in occasione degli stati di avanzamento in ragione del 30% su ogni fattura” (cosìsentenza d’appello, pagg. 26 - 27) . Premetteva altresìche nel giudizio definito dalla Corte barese con la sentenza n. 1744/2022l’eccezione di compensazione era stata respinta in primo grado – con la sentenza n. 733/2018 emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio iscritto al n. 16329/2015 r.g. -siccome formulata tardivamente, o ssia per la prima volta con la comparsa conclusionale - “in quanto il rapporto con Fi l ben, per la manutenzione dei treni (…) era ancora in essere (…) per cui, dovendosi rispettare il meccanismo di restituzione delle somme stabilito dagli arbitri, non era possibile ritenere il credito suscettibile di essere compensato con quello della controparte” -ed era stata respinta in secondo grado – ossia con la sentenza n. 1744/2022– siccome “il motivo di gravame non conteneva una critica idonea a [contrastare]il fondamento [del primo dictum] ai sensi dell’art. 342 c.p.c.” (così sentenza d’appello, pag. 27). Premetteva inoltre che nell’opposizione all’ingiunzione che aveva originato il presente giudizio,la “F.S.E.” aveva espressamente allegato la cessazione del rapporto intercorso con la “[OSCURATO:SOCIETA]”e, dunque, il venir meno del “meccanismo di restituzione stabilito dagli arbitri”, sicché nessun ostacolo si frapponeva all’esigibilità del controcredito (cfr.sentenza d’appello, pagg. 27 - 28) . Premetteva quindi che nulla ostava alla disamina dell’eccezione di compensazione, benché sollevata pur nell’altro giudizio, giacché non si prospettava né la pendenza di una controversiapregiudiziale, involgente una questione idonea a condizionare l’esito di altra contesa,né si era al cospetto di un’ipotesi di litispendenza ovvero di continenza , giacché , sebbene il credito opposto in compensazione fosse lo stesso,“diversa [era] la sua condizione di esigibilità” (cosìsentenza d’appello, pag. 28). Evidenziava dunque che ricorrevano i presupposti per far luogo alla compensazione “propria”, siccome la “ Fi l ben ” non aveva “contestato la sussistenza del credito e neppure il suo ammontare alla data di introduzione del giudizio di primo grado” (così sentenza d’appello, pag. 28), né aveva contestato, in relazione al disposto dell’art. 115 cod. proc. civ., che successivamente al mese di giugno 2016 il contratto di manutenzione fosse cessato (cfr. sentenza d’appello, pag. 29). Evidenziava in conclusione che dal credito,pari ad euro 4.628.405,20, d ella “[OSCURATO:SOCIETA]” era da detrarre il controcredito, pari ad euro 2.702.593,25, della “F.S.E.” –poiché a tale importo si era ridotto l’originario controcredito – sicché la “[OSCURATO:SOCIETA]” era creditrice della “F.S.E.” per il minor ammontare di euro 1.925.811,95, oltre interessi come già accordati in prime cure. 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Fi l ben ” s .r.l. in liquidazione ; ne ha chiesto sulla scorta di sette motiv i la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Avverso la medesima sentenza ha proposto separato ricorsola “F.S.E.” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spesedi lite. 8.La “[OSCURATO:SOCIETA]” ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso. La “F.S.E.” parimenti ha depositato controricorso onde resistere al ricorso di controparte. 9.Ambedue le parti hanno depositato memo ria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo l a “ Fi l ben ” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 4 e/o n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 39, 1° co. e 2° co. , 100, 112, 153, 2° co., 163, 3° co., n. 3 e n. 4, 166, 167, 183, 5° co. e 6° co., 295, 324e 345 cod. proc. civ. edegli artt. 2 697 e 2909 cod. civ. Deduce che ha errat o la Corte di B a ri a ritenere che l’eccezione di compensazione sollevata nel presente giudizio fosse ammissibile, siccome diversa dall’eccezione di compensazione sollevata nel giudizio definito dalla stessa Corte baresecon la sentenza n. 1744/2022, in quanto era venuta meno la condizione di inesigibilità ovvero in quanto “in quest’ultimo e precedente processo l’elemento secondario della fattispecie fosse stato dedotto tardivamente”(così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 35) . Deduce invero che gli elementi secondari ed accessori, quali quelli idonei a determinare l’esigibilità del credito, non hanno “portata individuatrice del diritto” (cosìricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 36). Deduce che di conseguenza ha errato la corte d’appello a non rilevare “la medesimezza [dell’eccezione di compensazione] con quella (sub iudice) scrutinata, prima, con la sentenza n. 733/2018 del Tribunale di Bari (…) e poi con la sentenza n. 1744/2022 della Corte d’Appello di Bari”(così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 37). Deduce quindi che la corte distrettuale avrebbe dovuto opinare per l’inammissibilità dell’eccezione di compensazione, siccome lo stesso credito non può essere eccepito contemporaneamente in compensazione in processi diversi, onde paralizzare le avverse domande, siccome vi è carenza di interesse ad eccepire in compensazione una seconda volta lo stesso credito, siccome si determina una duplicazione di giudizi (cfr.ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pagg. 37 - 38 ) . 11.Con il secondo motivo l a “ [OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 4 e/o n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 1° co. e 2° co., 100, 112, 153, 2° co., 163, 3° co., n. 3 e n. 4, 166, 167, 183, 5° co. e 6° co., 295, 324 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e 2909 cod. civ. Deduce che la Corte di Bari, allorché ha fatto luogo alla delibazione dell’eccezionedi compens azione già sollevata n el giudizio definito dalla stessa Corte con la sentenza n. 1744/2022, ha inammissibilmente statuito in ordine questioni costituenti “l’oggetto del decidere di un altro e distinto processo” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 43). Deduce invero che la questione della “tardività e/o ritualità dell’allegazione relativa all’interruzione del contatto di appalto del 2009” è un argomento che inerisce in via esclusiva al giudizio definito in grado d’appello con la sentenza n. 1744/2022 e avverso laquale pende ricorso per cassazione(cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 43). Deduce del resto che “l ’eccezione di compensazione formula t a nel primo giudizio comprende sia l’assunto fatto generatore del credito (il Lodo arbitrale) che la ritenuta condizione di esigibilità (interruzione del contratto) e spetterà solo al giudice titolare della relativa causa stabilire sulla ritualità o meno dell’estensione del themadispuntandum” (c osì ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 52 ) . 12.Con il terzo motivo l a “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte di Bari è incorsa in “omesso esame”, ossia “non si è avveduta che agli atti vi era il Ricorso per Cassazione che, nell’ambito del primo giudizio, Fse aveva propostoper censurare (anche) le statuizioni della Corte di Appello di Bari in tema di interruzione del rapporto contrattuale ” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 58). Deduce dunque che,se la c orte d’appello non fosse incorsa nel denunciato “omesso esame”,avrebbe rilevato che nel parallelo giudizio “non si discutesse solo dell’eccezione di compensazione, ma il relativo esame era esteso anche all’interruzione del contratto di appalto del 2009 e, così, alla condizione di esigibilità del preteso credito”(così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 59). 13.Con il quarto motivo l a “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa interpretazione degli artt. 1241, 1243 e ss. e2697 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bari, “perché ha operato la compensazione malgrado il credito opposto in compensazione fosse oggetto di accertamento in un altro giudizio[allo stato pendente dinanzi a questa Corte di legittimità ed iscritto al n. 11922/2023 r.g.]” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pagg. 60 e 62). Deduce quindi che la corte d’appello ha disatteso le indicazioni di cui alla pronuncia delle sezioni unite n. 23225/2016(cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 63). Deduce ulteriormente che risultava ex actische il credito fosse contestato in un altro giudizio ovvero nell’ambito del giudizio scaturito dall’opposizione promossa innanzi al Tribunale di Bari avverso il decreto ingiuntivo n. 3798/2015 ed iscritto– innanzi al Tribunale di Bari - al n. 16329/2015 r.g. (cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pagg. 63 -73). 14.Con il quinto motivo l a “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la Corte di Bari, allorché ha assunto che il credito opposto in compensazionenon fosse stato contestato, ha omesso l’ “esame di almeno due documenti decisivi (…) che escludono che il credito opposto in compensazione, in tutte le sue componenti (…),fosse pacifico” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pagg. 76 - 77). Deduce segnatamente che la corte d’appello ha omesso l’esame dell’ordinanza pronunciata il[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari nel giudizio iscritto al n. 16329/2015 r.g. nonché della comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, comparsa ove era stata eccepita l’inammissibilità dell’avversa eccezione di compensazione(cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]” , pagg. 77- 78 ) . Deduce dunque che gli atti anzidetti dimostrano che il credito opposto in compensazione era stato “confutato nella maniera più radicale possibile, perché ne era stata obiettata la relativa inammissibilità”, “il che(…) è molto di più che una specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto eccepito” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pagg. 81- 82 ) . 15.Con il sesto motivo l a “ [OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Bariha erroneamente percepito le “risultanze di causa dalle quali emergeva inequivocabilmente la contestazione della sussistenza del credito” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 87). Deduce invero che, costituitasi in data 24.1.2017 nella fase cautelare del giudizio di primo grado, haconfutato “ l’eccepita eccezione riconvenzionale di compensazione”sulla scorta dell’ordinanza pronunciata in data 10.4.2016 nel parallelo giudizio iscritto al n. 16329/2015 (cosìricorso “Fiben”, pagg. 87 - 88 ) nonché sulla scorta dei successivi depositi processuali, con cui si dava conto degli esiti del parallelo giudizio (cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 89). 16.Con il settimo motivo l a “ [OSCURATO:SOCIETA] ” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. , dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111, 6° co., Cost.Deduce che la Corte di Bari, con motivazione apparente, perplessa ed irriducibilmente contraddittoria, ha reputato non contestato il controcredito opposto in compensazione(cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 93 ) . Deduce segnatamente che il riferimento – nella sentenza in questa sede impugnata –a talun i passaggi motivazionali della sentenza n. 1744/2022 della stessa Corte di Bari e dunque alla “compiuta e diffusa descrizione della contestazione del credito cristallizzata nella [medesima] sentenza n. 1744/2022”(così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 94), “è assolutamente incompatibile con la successiva affermazione della non contestazione del credito” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 95). Deduce del resto che il lodo arbitrale del 2012 non contiene una statuizione di condanna e prevede unicamente che “la residua parte di acconto del risolto contratto del 2006 venga imputata come anticipazione per il successivo appalto del 2009”(così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]” , pag. 97 ) . 17.Con il primo motivo la “F.S.E.” denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che haerratola Corte di Bari a correlare l’effetto preclusivo derivante dal giudicato scaturito dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015 “anche al meccanismo dei successivi rinnovi contrattuali”(così ricorso “F.S.E.”, pag. 11). Deduce che di conseguenza la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di nullità - di essa “F.S.E.” – del rapporto, siccome proseguito in via di fatto oltre la scadenza contrattuale in assenza dei presupposti di legge (cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 11). Deduce ulteriormente che, allorché ha connesso il giudicato pur ai “successivi rinnovi” del contratto di manutenzione, la corte distrettuale ha assunto erroneamente che “la durata del rapporto fosse soggetta ad automatici rinnovi ” (così ricorso “F.S.E.”, pag. 11). Deduce che viceversa tal ultimo assunto “contraddice il chiaro tenore del Contratto di Manutenzione”(così ricorso “F.S.E.”, pag. 11). Deduce per altro verso che “la prosecuzione di fatto del rapporto dopo la sua naturale scadenza determina autonoma causa di nullità”(così ricorso, pag. 15). Deduce del resto che “la proroga o il rinnovo dei contratti pubblici al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce (…) violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza (…)” (così ricorso “F.S.E.”, pag. 16). 18.Con il secondo motivo l a “F.S.E.” denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Bari a riconos cere efficacia di giudicato al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 – non opposto - “ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA] per il pagamento da parte di FSE del corrispettivo per le prestazioni rese in base al Contratto di Manutenzione sino al 31 ottobre 2014”. Deduce che di conseguenza la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di nullità per violazione di norme imperative, quali quelle dettate dal d.lgs. n. 163/2006(cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 17). Deduce segnatamente che la corte distrettualeha violato i limiti del giudicato esterno, siccome ha attribuito al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 efficacia di giudicato anche in relazione a profili non espressamente trattati o esaminati con il ricorso o con il successivo decreto ingiuntivo. Deduce segnatamente che, al pari del ricorso ex art. 633 cod. proc. civ., il decreto ingiuntivo n. 1710/2015 “omette ogni considerazione sulla fonte del credito o su qualificazione e natura delle parti contraenti”, sicché è da escludere che rechi accertamento implicito circa la qualificazione di essa ricorrente e circa l’inapplicabilità al rapporto negoziale de quodelle norme di evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 163/2006 (cfr. ricorso “F.S.E.”, pagg. 20 –21). Deduce d’altra parte che i principi espressi dalle sezioni unite – con la sentenza n. 9479 del 2023 –inducono a ritenere che in presenza di un interesse meritevole di tutela il decreto ingiuntivo privo di motivazione - in ordine alla validità di clausole contrattuali -non esplica l’efficacia preclusiva del giudicato (cfr.ricorso “F.S.E.”, pag. 22). 19.Con il terzo motivo l a “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.,ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Baria ritenere che la preclusione connessa al giudicato correlato al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 – non opposto – esplicasse valenza pur in ordine al profilo del primo motivo d’appello, con cui “aveva lamentato l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine alla autonoma causa di nullità del Contratto di Manutenzione ai sensi dell’art.1344 c.c. in quanto (…) in frode alla legge”(così ricorso “F.S.E.”, pag. 24). Deduce che in parte qua la pronuncia della corte d’appello “soggiace alle medesime censure svolte con il [OSCURATO:PERSONA] di Ricorso”(cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 24). Deduce altresìche in parte qua la corte distrettuale non ha tenuto conto di circostanze, di cui si è dato conto nel corso del giudizio di merito, “emerse solo successivamentealla scadenza dei termini per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1710/2015, e quindi comunque sottratte al rilievo del giudicato”(cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 26). Deduce segnatamente che la corte territoriale non ha tenuto conto degli “accertamenti contenuti nel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione notificato ad FSE dalla Guardia di Finanza in data 22 dicembre 2015, con cui, in relazione alle contestazioni di natura tributaria ivi contenute, sono state rappresentate le vicende connesse alla stipula del Contratto di Manutenzione” (così ricorso “F.S.E.”, pag. 26). Deduce segnatamenteche “i fatti così documentati hanno avuto poi ulteriore conferma nell’ambito del procedimento penale avviato, inter alios, contro i Sigg.ri Fiorillo e Beltramelli. In particolare, con l’ordinanza di convalida del sequestro (…) anch’essa successiva al decreto di esecutorietà” (così ricorso “F.S.E.”, pag. 27). Deduce dunque che le sopravvenute indagini della polizia giudiziaria “non sono state valorizzate dal giudice di secondo grado ai fini della decisione in ordine all’ammissibilità delle domande di accertamento della nullità del Contratto di Manutenzione”(così ricorso “F.S.E.”, pag. 28) ovvero che la Corte barese “avrebbe dovuto dichiarare che le suddette circostanze assumevano autonoma rilevanza al fine di escludere il rilievo del giudicato esterno connesso alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015” (così ricorso “F.S.E.”, pag. 29), viepiù che la stessa corte di seconde cure ha dato atto che siffatte circostanze “sfuggono al giudicato” (cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 30). 20.Con il quarto motivo l a “F.S.E.” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co ., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione all’art. 161 cod. proc. civ.;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 1344 cod. civ. anche in relazione all’art. 57 d.lgs. n. 163/2006; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Premette che la Corte di Bari, benché abbia reputato inammissibile il quarto profilo del primo motivo d’appello, si è comunque pronunciata in ordine al merito della domanda di nullità exart. 1344 cod. civ. Indi deduce – onde evitare ogni forma di acquiescenza - che la statuizione della corte d’appello in parte qua è tamquam non esset, siccome-alla luce della pronuncia n. 3840/2007 delle sezioni unite - all’esito della declaratoria di inammissibilità la corte distrettuale aveva consumato la propria potestas iudicandi(cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 32 ) . 21.Va disaminata dapprima l’impugnazione proposta dalla “[OSCURATO:SOCIETA]”. Difatti, la “[OSCURATO:SOCIETA]” ha notificato il suo ricorso in data 7.5.2024 e viceversa la “F.S.E.” ha notificato il suo ricorso in data 24.5.2024. Dunque, giacché notificato antecedentemente, il ricorso della “Flben” è da qualificare “principale”. Soccorre in tal senso l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua ha carattere generale il principio secondo cui l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti esecondo cui le impugnazioni successive alla prima assumono carattereincidentale (cfr. Cass. sez. lav. 18.9.2007, n. 19340; Cass. 30.4.2009, n. 10124). 22. Si giustifica la di samina contestuale del primo motivo, del secondo motivo, del terzo motivo e del quarto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”. Gli anzidetti mezzi di impugnazione, invero, sono connessi e le ragioni che militano per il loro rigetto – siccome, appunto, i medesimi motivi sono da rigettare –tendono a ripr oporsi e a sovrapporsi. 23.Un aspetto va previamente rimarcato. Sia il presente giudizio, originato dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 4172/2016e definito in prime cure con la sentenza n. 2752/2021 ed in seconde cure con la sentenza n. 1752/2023 in questa sede impugnata, sia il giudizio originato dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015, definito in prime cure con la sentenza n. 733/2018 ed in seconde cure con la sentenza n. 1744/2022, si sono svolti, entrambi, in epoca più o meno co eva , innanzi al Tribunale di Bari edpoi alla Corte d’Appello di Bari (c fr. ricorso “F ilben ”, pa g g. 12 e 37). 24. A fronte del testé riferito rilievo per nulla si giustifica la denuncia ta violazione– veicolata e d al primo mezzo e dal secondo mezzo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” –del 1° co. e del 2° co. dell’art. 39 cod. proc. civ. Questa Corte, difatti,spiega che la situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi (appartenenti al medesimo ordine giudiziario)(cfr. Cass. (ord.) 24.7.2013, n. 18024), sicchéla contemporanea pendenza davanti al medesimo giudice, da intendersi come ufficio giudiziario, di più procedimenti relativi alla stessa causa non è riconducibile all’àmbito dell’art. 39, 1° co., cod. proc. civ.e dà luogo all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 273 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 21.4.2010, n. 9510). Similmente, questa Corte spiega che la continenza disciplinata dall’art.39cod. proc. civ. presuppone la pendenza di due cause, di cui una conti nente, davanti a giudici diversi, per cui essa sipone come uno dei criteri di spostamentodella competenza di una delle due cause, sicché q uando, invece, le due cause giàpendano davanti allo stesso giudice, il problema non si pone più in termini dispostamento della competenza ma in termini di riunione ai sensi degli artt.273 e 274 cod. proc. civ. (a seconda che si individui l’identità, sia pur parziale, di cause o laconnessione) (cfr. Cass. (ord.) 22.1.1997, n. 671) . Ulteriormente, questa Corte puntualizza che l’eventuale provvedimento del giudice ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ., che può essere assunto anche d’ufficio, ha carattereordinatorio ed è insuscettibile di gravame in sede di legittimità;e che identicamente la mancata assunzione del provvedimento ex artt. 273 e 274 cod. proc. civ. nonincide sulla validità degli atti e della decisione, per cui anche in tal caso la situazione non può essere proposta adoglianza in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 22.1.1997, n. 671; Cass. 27.5.2010, n. 12989; Cass. (ord.) 19.11.2024, n. 29757, secondo cui, nel caso di connessione della causacon altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell’art. 274, 2° co., cod. proc. civ., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una dellecause di riferire al capo dell’ufficio, in quanto trattasi di una norma attinente al mero ordine interno (ad unostesso ufficio giudiziario) di trattazione dellecause e non ad una fa se dell ’ “ iter ” formativo del convincimento del giudice; Cass. 25.1.2008, n. 1697). In pari tempo– questa Corte - esplicita che non sussiste litispendenza fra due cause tra le stesse parti, quando pendano in gradi diversi (cfr. Cass. (ord .) 18.6.2002, n. 8833). E, egualmente,che le norme dettate in tema di continenza dall’art. 39 cod. proc. civ. non operano con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino l’uno in fase di gravame, l’altro in primo grado(cfr. Cass. 24.11.2000, n. 15193). 25.Ebbene, in questo quadro non p uò che reputarsi quanto segue. In ipotesi di mancata riunione di cause identiche ovvero di cause connesse nulla osta a che ciascun giudice del medesimo ufficio giudiziario decida validamente, fatta salva beninteso la preclusione atta a scaturire dal giudicato (cfr. Cass. (ord.) 17.4.2023, n. 10183, secondo cui gli istituti della litispendenza e della continenza, operando soltanto tra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, non sono applicabili se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, anche se in gradi diversi, di talché, non essendo l’omessa riunione motivo di invalidità, sarà opponibile il giudicato prima intervenuto, ovvero, qualora non dedotto o rilevato, opererà la regola della prevalenza del successivo, salvo l’utilizzo dell’art. 337, 2° co., cod. proc. civ.). In particolare, nulla osta a che ciascun giudice (del medesimo ufficio giudiziario)decida validamente, salva la preclusione derivante dal giudicato, in ordine, così come nella specie, alla medesima eccezione di compensazione sollevata in ciascuna causa connessa con riferimento a prestazioni che ineriscono a periodi temporali diversi di esecuzione dello stesso contratto di durata. 26.Conseguentemente non può che p ostularsi quanto segue. Invano la “[OSCURATO:SOCIETA]” prospetta, con il primo mezzo, che ha errato la Corte di Bari a ritenere che “l’eccezione di compensazione formulata nell’odierno processo, benché riguardante il medesimo credito, fosse diversa rispetto a quella eccepita in altro e anteriore giudizio in corso fra le stesse parti” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 31), ossia nel giudizio scaturito dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015. Invano la “[OSCURATO:SOCIETA]” prospetta, con il secondo mezzo, che la Corte di Bari con la statuizione in questa sede impugnata ha compiuto “un’inammissibile invasione di campo sugli accertamenti che costituiscono l’oggetto del decidere di un altro e distinto processo”(così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 43), ossia nel giudizio scaturito dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015. Invano la “[OSCURATO:SOCIETA]” prospetta, con il terzo mezzo, che la Corte di Bari “ha tralasciato di rilevare il contenuto del Ricorso per Cassazione (…)proposto da [OSCURATO:PERSONA] nel parallelo giudizio nel quale era stata formulata la medesima eccezione di compensazione oggetto di causa” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 54), ossia nel giudizio scaturito dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015. Invano la “[OSCURATO:SOCIETA]” prospetta, con il quarto mezzo, che la Corte di Bari “ha omesso di rigettare l’eccezione di compensazione, malgrado l’esistenza del relativo credito fosse oggetto di accertamento in un separato processo” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 60), ossia nel giudizio scaturito dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015. Invero, l’identità dell’eccezione comunque non era atta a menomare e ad invalidare la potestas decidendiesplicatasi nel presente giudizio dapprima con la sentenza n. 2752/2021 del Tribunale di Bari e poi con la sentenza n. 1752/2023 della Corte d’Appello di Bari in questa sede impugnata ( negli anzidetti termini , propriamente, può esser condiviso il rilievo della ricorrente incidentale secondo cui “non si vede davvero quale istituto di diritto processuale possa impedire di opporre un controcredito più che capiente, quale appunto quello in esame, alle plurime (…) pretese di pagamento di una medesima controparte”: così memoria “F.S.E.”, pag. 8). 27.Ben vero, con precipuo riferimento al terzo mezzo, va soggiunto che l ’ art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (nella riformulazione risultante dall’art. 54 del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, convertito in legge 7.8.2012, n. 134, ed applicabile nella specie) ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053 (Rv. 629831); cfr. altresì Cass. 8.10.2014, n. 21152;Cass. 8.9.2016, n. 17761). E talenon è, evidentemente , il ricorso per cassazione proposto dalla “F.S.E.” avvero la sentenza n. 1744/2022pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari nel giudizio scaturito dall’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3798/2015 (ed oggetto del ricorso innanzi a questa Corte iscritto al n. 11922/2023 r.g.). Ben vero, con precipuo riferimento al quarto mezzo, va soggiunto che incongruo è il riferimento alla pronuncia n. 23225/2016 delle sezioni unite di questa Corte. Ciò, evidentemente, siccome l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, in quantoacclarata con il lodo arbitrale del 2012, non poteva reputarsi controversa. D’altronde, si è anticipato che la stessa “[OSCURATO:SOCIETA]”, con il settimo motivo di ricorso, ha dato atto che il lodo arbitrale del 2012prevedeva che “la residua parte di acconto del risolto contratto del 2006 [venisse] imputata come anticipazione per il successivo appalto del 2009” (così ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 97). 28. Analogamente si giustifica l ’esame simultaneo del quinto motivo, del sesto motivo e del settimo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”. Gli anzidetti mezzi di impugnazione, infatti, sono connessi e le ragioni che inducono al loro rigetto –siccome, appunto, i motivi de quibus sono da rigettare –parimenti si ripropongono e sovrappongono. 29.Va premesso l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale n el vigore del novellato art. 115 cod.proc. civ., ai sensidel quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’àmbito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass. (ord.) 7.2.2019, n. 3680; cfr. Cass. (ord.) 28.10.2019, n. 27490, secondo cui l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione). 30.Ebbene, è innegabile che la “[OSCURATO:SOCIETA] ”, siccome si duole dell’omesso esame dell’ordinanza pronunciata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari nonché dell’omesso/erroneo esame dei “successivi depositi processuali”, censura tout courtl’apprezzamento “di fatto” cui la Corte di Bari ha, in parte qua, atteso. Cosicché soccorrel’elaborazione di questa Corte, secondo cui c on il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927). 31. Ben vero , con precipuo ri guardo al settimo motivo, va soggiunto che nessuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte inficia il dictum della Corte pugliese. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)– la corte d’appello ha – siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. D’altra parte,nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. –al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, senza dubbio insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). 32.Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso incidentale della “F.S.E.” sono all’evidenza connessi. Il che ne suggerisce il vaglio contestuale. I predetti mezzi di impugnazione sono comunque privi difondamento e da respingere. 33.Con specifico riferimento al secondo motivo – di valenza s icuramente preliminare – questa Corte non può che reiterare i l proprio radicato indirizzo ricostruttivo. Ovvero l’insegnamento a tenor del quale il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. (ord.) 19.9.2024, n. 25180; Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22465; Cass. 28.11.2017, n. 28318;Cass. 6.9.2007, n. 18725; Cass. sez. lav. 20.4.1996, n. 3757, secondo cui il principio per cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, ma anche a quella, implicita, inerente alla esistenza e validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge - che acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata al pari di una sentenza di condanna - in quanto il procedimento monitorio dà luogo ad un accertamento che, benché sommario ed eventuale (in quanto soggetto a verifica in caso di opposizione), deve riguardare innanzitutto l’esistenza e la validità del rapporto giuridico presupposto della pronuncia finale. Si veda anche Cass.26.6.2015, n. 13207– richiamata dalla Corte di Bari - secondo cui, q uando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione). 34.Su tale scorta – e pur nella consapevolezza di un’indicazione di segno diverso (il riferimento è a Cass.22.6.2020, n. 12111) – questo Collegio non può che opinare nei termini seguenti. Correttamente la Corte di Bari ha esteso gli effetti del giudicato esterno correlato al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 anche ai crediti oggetto dell’ingiunzione n. 4172/2016 –che ha dato origine al presente giudizio -relativi alleprestazioni rese nel periodo aprile 2015/giugno 2016. Invano, conseguentemente, la ricorrente incidentale adduce che, in ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, l’àmbito oggettivo del giudicato è circoscritto al “dedotto” e non si estende al “deducibile” “in ragione delle peculiarità del procedimento per ingiunzione” (cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 18) e dunque in ragione della mancata previa sottoposizione al contraddittorio delle parti dell’ingiunzione non opposta assunta “inaudita altera parte” (cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 19). Ed invano adduce che né il ricorso per decreto ingiuntivo né l’ingiunzione n. 1710/2015 che ne è scaturita, “enunciano in alcun modo i principi di diritto in virtù dei quali il Contratto di Manutenzione debba essere considerato pienamente valido ed efficace tra le parti” (così ricorso “F.S.E.”, pagg. 19 –20). 35. Con s peci fic o riferimento al primo motivo è sufficiente rimarcare che l’efficacia preclusiva che il giudicato conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015 esplica, si estende senz’altro al titolodel credito oggetto dell’ingiunzione (non opposta). Cosicché, per un verso, ineccepibilmente la Corte di Bari ha assunto che la mancata opposizione aveva reso insuscettibile di contestazione, peraltro, il profilo concernente “la validità dei rinnovi automatici ad ogni successiva scadenza” (così sentenza d’appello, pag. 5), viepiù che la Corte pugliese ha rimarcato che “il decreto ingiuntivo [n. 1710/2015] non opposto [aveva] riguardato crediti maturati proprio nella vigenza del rapporto rinnovatosi alla scadenza negoziale” (cosìsentenza d’appello, pag. 11) Cosicché, per altro verso, invano la ricorrente incidentale adduce che “né il ricorso per decreto ingiuntivo né il relativo provvedimento monitorio recano menzione alcuna della durata contrattuale e del meccanismo di rinnovo previsto contrattualmente” (così ricorso, pag. 14). Ed invano adduce che il decorso del termine naturale del contratto importa che la successiva periodicità, nel corso della quale sono maturati i crediti azionati in questa sede, si qualifica “come del tutto autonoma”(così ricorso “F.S.E.”, pag. 14). 36.Una duplice ulteriore notazione si impone. Da un lato, allorché ha opinato per l’efficacia preclusiva ad ampio spettro del giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015, la corte distrettuale si è in tal guisa senza dubbiopronunciata in ordine alla domanda di nullità - d ella “F.S.E.” – del rapporto, siccome – si assume -proseguito in via di fatto oltre la scadenza contrattuale in assenza dei presupposti di legge, ed in ordine all’eccezione di nullità – della “F.S.E.” - per violazione di norme imperative, quali quelle dettate dal d.lgs. n. 163/2006. Cosicché la denuncia di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.,veicolata e dal secondo motivo e dal primo motivo dell’impugnazione incidentale, è in totoingiustificata. Dall’altro, il corretto riscontro dell’efficacia preclusiva del giudicato connesso al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 non opposto pur i n r elazione “al meccanismo dei successivi rinnovi contrattuali”, assorbe qualsivoglia deduzione circa lacorretta esegesi del contratto di manutenzione. Cosicché invano la ricorrente incidentale prospetta che “le parti [avevano] disciplinato esclusivamente l’eventuale rinnovo per un ulteriore biennio alla scadenza del quale il rapporto doveva intendersi terminato” e che “anche in virtù dell’ulteriore rinnovo biennale previsto contrattualmente, il rapporto doveva intendersi cessato entro l’anno 2014”(così ricorso “ F.S.E.”, pag. 1 2 ) . 37.Il terzo motivo del ricorso incidentale della “F.S.E.” va parimenti respinto. 38.L’impugnata statuizione è da reputar ineccepibile pur nella parte in cui la Corte di Bariha assunto che l’efficacia preclusiva del giudicato scaturito dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 1710/2015 si esplicasseanche in relazione al motivo d’appello veicolante l’omessa pronuncia – da parte del tribunale –in ordine alla ragione di nullità del contratto di manutenzione in data 2.1.2009 “perché stipulato in frodealla legge ”. 39.Un duplice riscontro si impone al riguardo. 39.1.È vero senza dubbio che questa Corte ha avuto cura di puntualizzare che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di undecreto ingiuntivo (copre non soltanto l’esistenza del creditoazionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi sifondano, ma anche l’inesistenzadi fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del creditoprecedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre)non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino unmutamento del “ petitum ” ovvero della “ causa petendi ” in seno alla domanda rispetto al ricorsoesaminato dal decreto esec utivo (cfr. Cass. 11.5.2010, n. 11360). E senza dubbio con il terzo mezzo la ricorrente incidentale ha addotto che la corte territoriale non ha tenuto conto di circostanze –asseritamente - “emerse solo successivamente alla scadenza dei termini per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1710/2015, e quindi comunque sottratte al rilievo del giudicato”(cfr. ricorso “F.S.E.”, pag. 26). Ciò nondimeno, con il quarto motivo , per certi versi rid efinendo quanto prospettato con il terzo motivo, la ricorrente incidentale ha precisat o che le ragioni dell’addotta nullità exart. 1344 cod. civ. erano correlate alla circostanza per cui l’iter negoziale che aveva condotto alla stipulazione del contratto di manutenzione, aveva “determinato una deviazione dai primari interessi di selezione del contraente e di trasparenza della contrattazione” ovvero non risiedevano “nel pregiudizio subito da FSE o nel vantaggio patrimoniale conseguito da [OSCURATO:SOCIETA], ricorrendo, invece, per il sol fatto che le regole di evidenza pubblica [fossero]state eluse” (così ricorso “F.S.E.”, pag. 35). Il che innegabilmente avvalora l’affermazione della Corte di Bari secondo cui anche il secondo motivo d’appello era assorbito “dal giudicato del decreto ingiuntivo n. 1710/2015” (così sentenza d’appello, pag. 12). Del resto, la corte d’appello, ad ulteriore riscontro dell’efficacia preclusiva del giudicato correlato al decreto ingiuntivo n. 1710/2015 non opposto pur in ordine alla nullità ex art. 1344 cod. civ., ha specificato che la “F.S.E.” “in sostanza concentra, ancora una volta, l’attenzione sul mancato rispetto della procedura cui (…) la stipula del contratto avrebbe dovuto soggiacere, sia pure prospettandola quale frutto di un accordo tra le parti” (così sentenza d’appello, pag. 12). 39.2. L e circostanze – che si è addotto – successive all’esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1710/2015 sono state, in realtà , vagliate dalla Corte di Bari (“(…), attingendo da una indagine penale (…) non deducibile quale motivo di opposizione al decreto ingiuntivo 1710/2015 perché successivamente emerso (…)”: cosìsentenza d’appello, pag. 13). Tant’è che la corte distrettuale, seppur “a valle” della declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello concernente l’asseritanullità ex art. 1344 cod. civ., ha nel complesso, con una valutazione di ampio spettro, opinato –lo si è detto -nel senso che gli “elementi raccolti dall’autorità inquirente (…) sono risultati equivoci ed ambivalenti anche in ambito penale” (così sentenza d’appello, pag. 13). In tal guisa il terzo motivo del ricorso incidentale si risolve nella mera riproposizione delle censure già prospettate con il motivo d’appello (cfr. Cass.(ord.) 24.9.2018, n. 22478, secondo cui con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.). 40.Il quarto motivo del ricorso incidentale va parimenti respinto. 41.È sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2007, n. 3840; Cass. 20.8.2015, n. 17004). 42. Il rigetto e del ricorso principale e del ricorso incidentale giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 43.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale; rige