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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 765/2023

ECLI:EU:T:2023:364
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0239_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑239/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi interessati – Errore di valutazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punti 29-33)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Documenti accessibili al pubblico che attestano il sostegno al regime bielorusso – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico [Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punti 34, 35, 61)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive –– Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Errore di valutazione – Assenza [Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punti 43, 45-47, 50, 54-56, 59, 64, 68, 79)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punto 78) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] IOOO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 242 del 21.6.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0239_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 giugno 2023 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑239/21) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi interessati – Errore di valutazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punti 29-33) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Documenti accessibili al pubblico che attestano il sostegno al regime bielorusso – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico [Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punti 34, 35, 61) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive –– Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Errore di valutazione – Assenza [Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punti 43, 45-47, 50, 54-56, 59, 64, 68, 79) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione [Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato] (v. punto 78) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] IOOO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 242 del 21.6.2021 .
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