Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 765/2023
ECLI:EU:T:2023:364
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0239_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 giugno 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑239/21) (
1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi di persone, entità e organismi interessati – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato]
(v. punti 29-33)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Documenti accessibili al pubblico che attestano il sostegno al regime bielorusso – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova – Elementi comunicati a carico e a discarico
[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato]
(v. punti 34, 35, 61)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive –– Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato]
(v. punti 43, 45-47, 50, 54-56, 59, 64, 68, 79)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione
[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2021/353 e (PESC) 2022/307, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, 2021/339 e 2022/300, allegato]
(v. punto 78)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] IOOO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
(
1
)
GU C 242 del 21.6.2021
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