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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10043/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19842/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BCLCLN52M15G3710) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Li(44C nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 673/2018 depositata il 22/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 673/2018 la Corte di appello di Catania accoglieva l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ,respingendo quello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto condannava gli appellanti al pagamento in favore dell'Istituto di credito della somma di C 50.887,25 compensando le spese di giudizio in ragione della metà fra le parti e condannando gli appellanti principali al pagamento della rimanente metà.

Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, osservava che , con riguardo alla contestazione relativa alla mancata espunzione dalla ricostruzione contabile delle date specifiche operazioni di addebito con sottoscrizioni apocrife e mancanti in quanto disposte da un soggetto diverso dal legale rappresentante, l'avvenuta spedizione degli estratti conto in corso di rapporto ai sensi dell'art 1832 c.c., anche se non riguardava il piano giuridico afferente la validità dell'atto e del contratto, aveva la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista.

Rilevava poi che la riferibilità di tali ordini alla società poteva evincersi , a fronte della pluralità e della reiterazione delle disposizioni impugnate, dalla condotta inerte tenuta dalla piena operatività del rapporto di conto corrente per un arco temporale tanto lungo da ritenere che le operazioni contabili , se pur non direttamente imputabili al legale rappresentante , fossero state consapevolmente accettate e ratificate con un comportamento la cui concludenza era stata convalidata , per un verso dalla mancata contestazione e per l'altro dalla qualità dei soggetti beneficiari , molti dei quali identificabili in personale appartenenti all'ambito familiare dei componenti la compagine sociale e addirittura fideiussori cui era dato di ricondurre la titolarità dei rapporti di conto corrente in accredito , così come ricavati dalla singole contabili di versamento e , conclusivamente , dalla decisiva circostanza che le operazioni bancarie in contestazione risultano per la gran parte temporalmente effettuate di seguito e in concomitanza ad altre e diverse operazioni di accredito per ciò stesso , con ogni verosimiglianza, compiute dal medesimo soggetto la cui condotta non poteva essere disconosciuta solo per le evenienze contabili passive.

Alla luce di tali considerazioni la Corte distrettuale , sulla scorta dell'indagine tecnica, rilevava la sussistenza di poste passive a carico delle parti appellanti nella misura di 50.887,25 e in questo senso emetteva una statuizione di condanna nei loro confronti.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentata della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che : Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli ad 2697 c.c. e dell'ad 2729 c.c. in relazione all'alt 1832 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto decaduti i ricorrenti dalla contestazione degli estratti conti in assenza della prova della loro mancata ricezione.

Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2969 c.c. in relazione all'art 112 c.p.c. per avere la Corte di appello rilevato d'ufficio in mancanza di allegazione da parte della Banca l'eccezione di decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto.

Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 1832 c.c. e dell'art 119 del Dlgs 385/1993 per avere la Corte di appello ritenuto approvati tacitamente gli estratti conto e le poste contabili fondando il suo convincimento su elementi non univoci .

Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art 1852 e dell'art 1703 c.c. per avere la Corte di appello omesso di valutare il fondamento del rapporto alla luce delle norme sul mancato e sulla diligenza del mandatario.

Con un quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c. per non avere la Corte di appello in sede di regolamentazione delle spese di lite tenuto conto della sostanziale soccombenza reciproca.

Il primo motivo è infondato.

Giova ricordare che il sindacato di legittimità gpera soltanto o , uandp il giudice del merito abbia direttamente violato taleilt-iffla norma; deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi SU indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, o, al più, quando quegli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, ed incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta" (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Rimane sottratta al controllo in sede di legittimità la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.9054/2022).

Nella specie, la Corte muove il suo ragionamento dal fatto certo della mancata contestazione degli estratti conto per quattro anni e dell'avvenuta ricezione della revoca dell'affidamento presso la sede della società debitrice, ove sono stati inviati gli estratti, e ne trae la conseguenza - sul piano presuntivo, ed in assenza di dimostrazioni di segno contrario da parte del correntista, dell'avvenuta ricezione degli estratti conto.

Le considerazioni svolte dai ricorrenti non scalfiscono i requisiti della precisione, gravità e concordanza degli elementi presuntivi assemblati dalla Corte d'appello ma si basano sulla generica allegazione della diversità tra la spedizione della revoca del fido e di quella degli estratti.

Né si può ritenere che la Corte di appello rilevando che nessuna prova era stata fornita dal correntista, a fronte della presunzione correttamente utilizzata dalla banca, abbia invertito l'onere della prova incorrendo nella dedotta violazione dell'art. 2697 c.c.. che si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni.

Il secondo motivo è certamente inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo i ricorrenti riportato in alcun modo le difese svolte dalla banca, onde consentire di verificare se l'Istituto di credito avesse, o meno, eccepito la decadenza del correntista ex artt. 1832 c.c. e 193 d.lgs. n. 385/1993.

Terzo e quarto motivo ,che vanno esaminati congiuntamente , sono inammissibili.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. 3574/2011; Cass. 11626/2011).

Nella specie, la Corte ha accertato - sulla base di una serie di elementi presuntivi, concernenti la mancanza di contestazioni per un lungo arco temporale da parte del correntista, e la contiguità al medesimo dei soggetti che avevano compiuto le operazioni passive ,l'assenza di specifiche contestazioni, la qualità dei soggetti beneficiari, molti dei quali appartenenti all'ambito familiare dei componenti la compagine sociale o addirittura dai fideiussori - la positiva riferibilità alla società debitrice delle operazioni passive documentate dagli estratti conto, sicchè l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni, non poteva ritenersi adempiuto dalla correntista.

Orbene, in ordine alla sindacabilità in cassazione della valutazione delle prove operata in sede di merito, non possono che rilevarsi stringenti limiti.

In particolare, relativamente alla valutazione delle prove indiziarie, è comune l'affermazione che "spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità" (Cass. n. 22366/2021; cfr. anche Cass. n. 1234/2019).

Inoltre, deve rilevarsi che quando critiche di tale ordine vengano mosse è necessario che le stesse facciano "emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio", non potendo "limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito" (Cass. n. 5279/2020).

Ebbene, alla luce di quanto osservato, non appare che le censure mosse nel ricorso contro gli argomenti della Corte d'appello di Catania appaiano idonee a confutare la incensurabilità della sentenza gravata, non emergendo nel ragionamento del giudice dì appello illogicità o contraddizioni.

Il quinto motivo è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 11329/2019) in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

La pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione, poichè il principio di soccombenza, esplicitato nell'art. 91 c.p.c., esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite, ossia quella per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa.

I motivi sono stati indicati dalla Corte territoriale ( a pag 9 della sentenza), che ha così assolto all'obbligo del giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, Valutazioni queste che sono insindacabili da questa Corte, rientrando nell' esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass.12 marzo 2019, n. 7060).

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 5000,00 oltre C 200,00 per esborsi e oltre accessori di legge .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19842/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (BCLCLN52M15G3710) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Li(44C nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 673/2018 depositata il 22/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: Con sentenza nr 673/2018 la Corte di appello di Catania accoglieva l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ,respingendo quello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto condannava gli appellanti al pagamento in favore dell'Istituto di credito della somma di C 50.887,25 compensando le spese di giudizio in ragione della metà fra le parti e condannando gli appellanti principali al pagamento della rimanente metà. Il giudice del gravame, per gli aspetti che qui interessano, osservava che , con riguardo alla contestazione relativa alla mancata espunzione dalla ricostruzione contabile delle date specifiche operazioni di addebito con sottoscrizioni apocrife e mancanti in quanto disposte da un soggetto diverso dal legale rappresentante, l'avvenuta spedizione degli estratti conto in corso di rapporto ai sensi dell'art 1832 c.c., anche se non riguardava il piano giuridico afferente la validità dell'atto e del contratto, aveva la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista. Rilevava poi che la riferibilità di tali ordini alla società poteva evincersi , a fronte della pluralità e della reiterazione delle disposizioni impugnate, dalla condotta inerte tenuta dalla piena operatività del rapporto di conto corrente per un arco temporale tanto lungo da ritenere che le operazioni contabili , se pur non direttamente imputabili al legale rappresentante , fossero state consapevolmente accettate e ratificate con un comportamento la cui concludenza era stata convalidata , per un verso dalla mancata contestazione e per l'altro dalla qualità dei soggetti beneficiari , molti dei quali identificabili in personale appartenenti all'ambito familiare dei componenti la compagine sociale e addirittura fideiussori cui era dato di ricondurre la titolarità dei rapporti di conto corrente in accredito , così come ricavati dalla singole contabili di versamento e , conclusivamente , dalla decisiva circostanza che le operazioni bancarie in contestazione risultano per la gran parte temporalmente effettuate di seguito e in concomitanza ad altre e diverse operazioni di accredito per ciò stesso , con ogni verosimiglianza, compiute dal medesimo soggetto la cui condotta non poteva essere disconosciuta solo per le evenienze contabili passive. Alla luce di tali considerazioni la Corte distrettuale , sulla scorta dell'indagine tecnica, rilevava la sussistenza di poste passive a carico delle parti appellanti nella misura di 50.887,25 e in questo senso emetteva una statuizione di condanna nei loro confronti. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentata della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che : Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli ad 2697 c.c. e dell'ad 2729 c.c. in relazione all'alt 1832 c.c. per avere la Corte di appello ritenuto decaduti i ricorrenti dalla contestazione degli estratti conti in assenza della prova della loro mancata ricezione. Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 2969 c.c. in relazione all'art 112 c.p.c. per avere la Corte di appello rilevato d'ufficio in mancanza di allegazione da parte della Banca l'eccezione di decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto. Con un terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli art 1832 c.c. e dell'art 119 del Dlgs 385/1993 per avere la Corte di appello ritenuto approvati tacitamente gli estratti conto e le poste contabili fondando il suo convincimento su elementi non univoci . Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli art 1852 e dell'art 1703 c.c. per avere la Corte di appello omesso di valutare il fondamento del rapporto alla luce delle norme sul mancato e sulla diligenza del mandatario. Con un quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 91 c.p.c. per non avere la Corte di appello in sede di regolamentazione delle spese di lite tenuto conto della sostanziale soccombenza reciproca. Il primo motivo è infondato. Giova ricordare che il sindacato di legittimità gpera soltanto o , uandp il giudice del merito abbia direttamente violato taleilt-iffla norma; deliberando che il ragionamento presuntivo possa basarsi SU indizi che non siano gravi, precisi e concordanti, o, al più, quando quegli abbia fondato la presunzione su indizi privi di gravità, precisione e concordanza, sussumendo, cioè, sotto la previsione dell'art. 2729 c.c., fatti privi dei caratteri legali, ed incorrendo, quindi, in una falsa applicazione della norma, esattamente assunta nella enunciazione della "fattispecie astratta", ma erroneamente applicata alla "fattispecie concreta" (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Rimane sottratta al controllo in sede di legittimità la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.9054/2022). Nella specie, la Corte muove il suo ragionamento dal fatto certo della mancata contestazione degli estratti conto per quattro anni e dell'avvenuta ricezione della revoca dell'affidamento presso la sede della società debitrice, ove sono stati inviati gli estratti, e ne trae la conseguenza - sul piano presuntivo, ed in assenza di dimostrazioni di segno contrario da parte del correntista, dell'avvenuta ricezione degli estratti conto. Le considerazioni svolte dai ricorrenti non scalfiscono i requisiti della precisione, gravità e concordanza degli elementi presuntivi assemblati dalla Corte d'appello ma si basano sulla generica allegazione della diversità tra la spedizione della revoca del fido e di quella degli estratti. Né si può ritenere che la Corte di appello rilevando che nessuna prova era stata fornita dal correntista, a fronte della presunzione correttamente utilizzata dalla banca, abbia invertito l'onere della prova incorrendo nella dedotta violazione dell'art. 2697 c.c.. che si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni. Il secondo motivo è certamente inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo i ricorrenti riportato in alcun modo le difese svolte dalla banca, onde consentire di verificare se l'Istituto di credito avesse, o meno, eccepito la decadenza del correntista ex artt. 1832 c.c. e 193 d.lgs. n. 385/1993. Terzo e quarto motivo ,che vanno esaminati congiuntamente , sono inammissibili. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., l'approvazione tacita dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni (Cass. 3574/2011; Cass. 11626/2011). Nella specie, la Corte ha accertato - sulla base di una serie di elementi presuntivi, concernenti la mancanza di contestazioni per un lungo arco temporale da parte del correntista, e la contiguità al medesimo dei soggetti che avevano compiuto le operazioni passive ,l'assenza di specifiche contestazioni, la qualità dei soggetti beneficiari, molti dei quali appartenenti all'ambito familiare dei componenti la compagine sociale o addirittura dai fideiussori - la positiva riferibilità alla società debitrice delle operazioni passive documentate dagli estratti conto, sicchè l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni, non poteva ritenersi adempiuto dalla correntista. Orbene, in ordine alla sindacabilità in cassazione della valutazione delle prove operata in sede di merito, non possono che rilevarsi stringenti limiti. In particolare, relativamente alla valutazione delle prove indiziarie, è comune l'affermazione che "spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità" (Cass. n. 22366/2021; cfr. anche Cass. n. 1234/2019). Inoltre, deve rilevarsi che quando critiche di tale ordine vengano mosse è necessario che le stesse facciano "emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio", non potendo "limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito" (Cass. n. 5279/2020). Ebbene, alla luce di quanto osservato, non appare che le censure mosse nel ricorso contro gli argomenti della Corte d'appello di Catania appaiano idonee a confutare la incensurabilità della sentenza gravata, non emergendo nel ragionamento del giudice dì appello illogicità o contraddizioni. Il quinto motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 24502/2017; Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 11329/2019) in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. La pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione, poichè il principio di soccombenza, esplicitato nell'art. 91 c.p.c., esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite, ossia quella per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali necessari ai fini della relativa decisione, per avervi dato causa. I motivi sono stati indicati dalla Corte territoriale ( a pag 9 della sentenza), che ha così assolto all'obbligo del giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, Valutazioni queste che sono insindacabili da questa Corte, rientrando nell' esclusiva pertinenza di merito, salvo la loro contrarietà a norme di legge (Cass.12 marzo 2019, n. 7060). Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive C 5000,00 oltre C 200,00 per esborsi e oltre accessori di legge . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor
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