Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:370
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0586_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 giugno 2021 – PL / Commissione
(causa T‑586/19)
«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di valutazione della carriera – Esercizio di valutazione 2017 – Designazione del valutatore – Articolo 22 bis dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Termine ragionevole – Principio di imparzialità – Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Obbligo di motivazione – Articolo 26 dello Statuto – Diritti della difesa»
1.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Potere discrezionale dei valutatori – Obbligo di rispettare scrupolosamente le norme che disciplinano l’organizzazione della procedura di valutazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 60‑62)
2.
Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave – Portata dell’obbligo – Tutela del funzionario che ha comunicato tali fatti – Limiti – Tutela nei confronti delle decisioni adottate come reazione alle denunce effettuate
(Statuto dei funzionari, art. 22 bis, § 3)
(v. punti 67, 68)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Sistema istituito dalla Commissione – Sottoposizione al valutatore di appello – Parere del direttore generale responsabile delle risorse umane – Obbligo di tale direttore generale di consultare preventivamente il funzionario valutato – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 75, 89)
4.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Requisito d’imparzialità – Nozione – Presunzione fino a prova contraria
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41, paragrafo 1)
(v. punti 107, 110)
5.
Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Valutazione del rendimento del funzionario – Presa in considerazione delle assenze giustificate – Limiti
(Statuto dei funzionari, art. 43)
(v. punti 139, 140)
6.
Funzionari – Decisione che incide sulla situazione amministrativa di un funzionario – Considerazione di elementi di fatto non figuranti nel fascicolo personale dell’interessato, ma previamente portati a sua conoscenza – Legittimità – Presupposti
(Statuto dei funzionari, art. 26)
(v. punti 148, 149, 152, 153)
7.
Funzionari – Fascicolo personale – Documenti che devono figurarvi – Decisione che incide sulla situazione amministrativa di un funzionario – Nozione – Documento che riporta elementi fattuali relativi al comportamento del funzionario e utilizzato per l’adozione di una decisione che lo riguarda – Inclusione
(Statuto dei funzionari, art. 26)
(v. punto 150)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 12 ottobre 2018 con cui è stato stabilito il rapporto di valutazione della carriera del ricorrente per il 2017.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
PL è condannato alle spese.