CassazionedecretoSezione LDecisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 34557/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 915-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona 2021 del Presidente del Consiglio pro tempore, 2266 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5980/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2014 R.G.N. 915/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 915/2015 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA], dirigente di seconda fascia della [OSCURATO:PERSONA], in quiescenza dall'i agosto 2004, per il riconoscimento degli importi della retribuzione di posizione quantificati con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio del 6 agosto 2007. 2.11 giudice dell'appello osservava che dagli articoli 54, 55 e 58 CCNL 2002/2005 per i dirigenti dell'area VIII nonché dagli articoli 2 e 6,comma quattro, CCNI per il biennio 2004/2005 risultava la necessità di un atto della amministrazione per la determinazione dell'importo della retribuzione di posizione, sulla base delle risorse disponibili anno per anno; detta determinazione era avvenuta soltanto con decreto del Segretario Generale del 6 agosto 2007 ed a decorrere dall'i gennaio 2006. 3.Doveva quindi escludersi che alla PALAIA, cessata dal servizio nell'anno 2004, potessero riconoscersi le predette retribuzioni, attribuite, sulla base delle risorse disponibili, soltanto da una data successiva al suo pensionamento. 4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di censura ed illustrato con memoria, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli articoli 2,5,53,54,55 CCNL per il personale dirigente dell' Area VIII 2002/2005. 2.Si deduce che il suddetto CCNL si era rinnovato automaticamente dopo la scadenza, come previsto dall'articolo 2, comma quattro sicché il decreto del segretario Generale del 6 agosto 2007— con il quale erano stati rideterminati i valori economici della retribuzione di posizione dei dirigenti a decorrere dal gennaio 2006— era stato emesso nella sua vigenza. 3. Secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma tre, del medesimo CCNL, i benefici economici risultanti dalla applicazione del contratto hanno PROC. nr. 915/2015 RG effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti di seconda fascia cessati dal servizio nel periodo di vigenza del contratto, vigenza che si era protratta fino alla sottoscrizione del successivo contratto collettivo (il 4 agosto 2010). 4.Con il secondo mezzo si lamenta violazione e/o falsa interpretazione degli articoli 2 e 40 del D.L.gs. nr. 165/2001, assumendo la contrarietà della statuizione impugnata alle disposizioni dell'articolo 2, comma tre, TU nr. 165/2001, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire ai dipendenti trattamenti economici non previsti dalla contrattazione collettiva e dell'articolo 40, comma tre, dello stesso TU, che stabilisce la coincidenza dell'arco temporale di vigenza dei due livelli di contrattazione. 5.11 ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è infondato. 6.11 CCNL per il personale dirigente dell'aera VIII (dirigenza della presidenza del Consiglio dei Ministri) per il quadriennio 2002/2005, nel titolo IV- trattamento economico, contiene al capo III le previsioni relative ai referendari ed ai dirigenti di seconda fascia. 7.L'articolo 52 disciplina il trattamento economico fisso, stabilendo che esso si compone dello stipendio tabellare, della retribuzione di posizione- parte fissa e della retribuzione individuale di anzianità. La retribuzione di posizione-parte fissa è determinata dal medesimo articolo in un importo annuo lordo di C 9.143,77 dal gennaio 2002 e di C 10.339,77 dal gennaio 2003, comprensivo della tredicesima mensilità. 8.L'articolo 53 prevede, poi, che le retribuzioni così determinate hanno effetto, tra l'altro, sul trattamento di quiescenza; la disposizione si applica alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile «in godimento». 9.L'articolo 54 provvede alla determinazione dell'importo complessivo della retribuzione di posizione, stabilendo che esso venga fissato dalla amministrazione previa «graduazione» delle funzioni dei dirigenti, alla quale è correlato il trattamento economico di posizione. Il comma quattro dello PROC. nr. 915/2015 RG stesso articolo fissa i criteri generali della graduazione delle funzioni, poi definiti attraverso informazione e concertazione sindacale. All'esito della graduazione, l'amministrazione attribuisce ad ogni posizione dirigenziale un valore economico, tenendo comunque conto delle fasce e dei parametri di cui al successivo articolo 55. 10.Da ultimo, l'articolo 55 dispone che i valori economici della retribuzione di posizione sono di norma articolati in tre fasce (riducibili a due) e che la individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata dall'amministrazione sulla base delle risorse disponibili, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive e dei valori minimi e massimi fissati dalla stessa norma. 11. Il suddetto CCNL 2002/2005 per i dirigenti dell'Area VIII —area scorporata con il CCNQ 23 settembre 2004 dalla precedente area I— ha confermato il regime previsto, nella precedente tornata contrattuale, dal CCNL 1998/2001 per i dirigenti dell' Area I, che parimenti distingueva una parte fissa ed una parte variabile della retribuzione di posizione, la prima determinata dalla contrattazione collettiva come valore minimo di un incarico, la seconda individuata con atto unilaterale della amministrazione, all'esito della graduazione delle funzioni. 12. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata nè con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, nè, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale ( Cass. 28 settembre 2020, nr. 20480; Cass. 7 agosto 2019 nr. 21166; Cass. 1 febbraio 2018 nr. 2495; Cass.10 novembre 2016, nr.22934; Cass. 25 settembre 2015, nr. 19040; Cass.nr. 14279/2014; Cass. nr. 6956/2014). 13. In mancanza della graduazione della specifica funzione, il diritto a percepire la retribuzione di posizione deve essere limitato alla parte fissa della stessa, predeterminata nel suo ammontare dalle stesse parti collettive, correlata alla funzione dirigenziale in quanto tale e sganciata da ogni PROC. nr. 915/2015 RG valutazione connessa alla specificità del singolo incarico (Cassazione civile sez. lav., 28 settembre 2020, n.20480). 14.Nella fattispecie di causa, l'oggetto della pretesa riguarda unicamente la parte variabile della retribuzione di posizione, derivante dalla graduazione delle retribuzioni di posizione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 6 agosto 2007. E' pacifico che i valori economici della retribuzione di posizione venivano determinati a decorrere soltanto dall'I. gennaio 2006, momento in cui la PALAIA era già cessata dal servizio. 15.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che la dirigente non potesse vantare alcun diritto a percepire la retribuzione di posizione nella misura determinata dal suddetto decreto, stante il già rilevato carattere costitutivo dell'atto di graduazione delle funzioni dirigenziali e dell'atto di graduazione delle retribuzioni di posizione e la decorrenza dall'anno 2006 da quest'ultimo fissata. 16. Non si ravvisa, del resto, alcuna ragione di illegittimità nella fissazione della predetta decorrenza temporale, poiché le determinazioni della amministrazione sono condizionate dalla disponibilità annuale delle risorse nel relativo fondo, come disposto dagli articoli 54 e 55 CCNL. 17. Non giova, invece, alla ricorrente la vigenza del CCNL 2002-2005 alla data del decreto segretariale, posto che sulla base del contratto collettivo il dirigente matura il diritto alla sola parte fissa della retribuzione di posizione, nella specie incontestatamente corrisposta. 18. Né la ricorrente può utilmente invocare le disposizioni dell'articolo 53 CCNL— nella parte in cui prevede il computo della retribuzione di posizione, nella componente fissa e variabile, nel trattamento di quiescenza— poiché la norma si riferisce alla sola retribuzione di posizione «in godimento». 19. Il ricorso deve essere pertanto respinto. 20. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccomebenza. 21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da PROC. nr. 915/2015 RG parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in 3.000 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del,L_ ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, s