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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1990

ECLI:EU:C:1990:203
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61988J0365 - IT Avis juridique important | 61988J0365 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 15 MAGGIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] BV. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 6, PUNTO 2 - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 365/88. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01845 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - [OSCURATO:PERSONA] di garanzia - Competenza condizionata unicamente dal sussistere di un rapporto di connessione con la domanda principale - [OSCURATO:PERSONA] proposta ad un giudice adito in via principale ex art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] - Inclusione - Requisiti di ammissibilità - Applicazione delle norme processuali del foro - Limiti ( [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, artt . 5, 1°, e 6, 2 °) [OSCURATO:PERSONA] un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norma dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] a conoscere di un' azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale .

Quest' ultima disposizione esige infatti, per concentrare presso il medesimo giudice la cognizione dell' intera causa, solo un nesso di collegamento tra il merito della domanda e l' istanza di chiamata in garanzia, indipendentemente dal fondamento della competenza in ordine alla causa principale .

L' art . 6, 2°, va interpretato nel senso che non obbliga il giudice nazionale ad ammettere un' azione di chiamata in garanzia e che questi può applicare le norme processuali del proprio diritto nazionale per valutare l' ammissibilità della domanda, purché ciò non pregiudichi l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] in materia e, in particolare, purché la reiezione dell' azione di garanzia non sia fondata sul fatto che il garante abbia la propria residenza o il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-365/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Duesseldorf ( Repubblica federale di Germania ), e [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede all' Aja ( [OSCURATO:PERSONA] ), domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, LA CORTE ( Prima Sezione ), composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R .

Joliet e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale : C.O .

Lenz cancelliere J.A .

Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni presentate - per la [OSCURATO:PERSONA], attrice nella causa principale, dall' avv .

Elisabeth C.M .

Schippers, del foro dell' Aja, - per il governo della Repubblica federale di Germania, dal dott . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, - per il governo della Repubblica francese, dai sigg .

Régis de Gouttes, in qualità di agente, e Géraud de Bergues, in qualità di agente supplente, - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig .

B.J .

Drijber, membro del servizio giuridico, assistito dal sig .

G .

Cherubini, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 novembre 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 9 dicembre 1988, pervenuta alla Corte il 15 dicembre successivo, lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] ( Corte di cassazione dei [OSCURATO:PERSONA] ) ha sollevato, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 6, 2°, di detta [OSCURATO:PERSONA] . 2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), con sede in Duesseldorf ( Repubblica federale di Germania ), e la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede all' Aja ( [OSCURATO:PERSONA] ). 3 Dagli atti di causa risulta che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell' annullamento della prenotazione di un elevato numero di stanze d' albergo commissionatale dalla [OSCURATO:PERSONA] su incarico e per conto della società [OSCURATO:PERSONA] eG ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") di Duesseldorf, conveniva la stessa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell' Aja al fine di ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale oltre interessi e spese . [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo in via principale che il giudice adito si dichiarasse incompetente a conoscere della domanda e in subordine che venisse ordinata l' integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] perché questa potesse rispondere, in quanto mandante, all' azione di garanzia . 4 [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di chiamata in garanzia perché il suo accolgimento avrebbe ritardato e reso più complesso lo svolgimento della causa principale, decisione che la [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell' Aja sostenendo che l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] farebbe obbligo al giudice dinanzi al quale sia stata proposta la domanda principale di accogliere la richiesta di chiamata in garanzia "sempreché quest' ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo", deroga contenuta nella stessa disposizione . 5 [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale motivo e confermava la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l' art . 6 non prevedesse un obbligo, bensì meramente la facoltà di accogliere la richiesta di chiamata in garanzia . 6 Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali : "A - [OSCURATO:PERSONA] in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, sia citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] attribuisca a detto giudice la competenza a conoscere dell' azione di garanzia esperita dal convenuto avverso una persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice .

B - Se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che il giudice è tenuto ad accogliere la domanda di chiamata in garanzia, a meno che non ricorra l' eccezione menzionata in detta disposizione .

C - In caso di soluzione negativa della questione sub B : se il giudice possa applicare le norme processuali della sua legge nazionale per stabilire se si debba accogliere la domanda di autorizzazione di chiamata in garanzia, o se il disposto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] comporti che il giudice debba esaminare la domanda in base a criteri diversi da quelli del suo diritto processuale nazionale e, in caso affermativo, quali siano detti criteri ". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza .

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sulla prima questione 8 La prima questione riguarda l' ipotesi in cui il giudice competente ai sensi dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA], che deroga al principio generale sancito all' art . 2, sia chiamato a pronunciarsi su di un' azione di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un soggetto domiciliato sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice . 9 L' attrice della causa principale e le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte deducono dalla genericità della formulazione dell' art . 6, 2°, che la norma ai sensi della quale un soggetto può essere convenuto in caso di azione di garanzia dinanzi al "giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale" è indipendente dal criterio di competenza in base al quale è stata proposta la domanda principale . 10 Si deve ricordare anzitutto che l' art . 6, 2°, contenuto nella sezione 2 della [OSCURATO:PERSONA], relativa alle competenze speciali, costituisce al pari dell' art . 5, 1°, una deroga al criterio della competenza del giudice dello Stato in cui il convenuto abbia il proprio domicilio, enunciato all' art . 2 . 11 L' art . 6, 2°, prevede un' attribuzione di competenza speciale, con facoltà di scelta per l' attore in considerazione del fatto che esiste, in casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia ed il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell' economia del giudizio ( v . sentenza 22 novembre 1978, Somafer SA / Saar-Ferngas AG, causa 33/78, Racc . pag . 2183 ). [OSCURATO:PERSONA] consente dunque di concentrare presso il medesimo giudice la cognizione dell' intera causa .

Conseguentemente il nesso di collegamento tra il merito della domanda e l' istanza di chiamata in garanzia è sufficiente a determinare la competenza del giudice dinanzi al quale sia stata proposta l' azione di garanzia, indipendentemente dal fondamento della competenza in ordine alla causa principale; a tal riguardo la competenza di cui all' art . 2 e quella di cui all' art . 5 sono equivalenti . 12 La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che qualora un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norma dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], a conoscere di un' azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale .

Sulla seconda e sulla terza questione 13 Tali due questioni sono intese ad accertare se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] imponga al giudice di accogliere l' istanza di chiamata in garanzia che non sia stata proposta al fine di distogliere dal proprio giudice naturale il soggetto chiamato o se, invece, il giudice possa decidere sull' ammissibilità dell' istanza in forza delle norme processuali nazionali . 14 L' attrice della causa principale, il governo francese ed il governo della Repubblica federale di Germania interpretano l' art . 6, 2°, come una dispozione autonoma .

Tale interpretazione scaturirebbe da considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia : la tutela giuridica completa che gli Stati contraenti sono tenuti a garantire alle parti qualora uno dei loro giudici sia competente, non potrebbe essere limitata per effetto di norme processuali nazionali . 15 [OSCURATO:PERSONA] si è allineata nel corso del giudizio a tale soluzione che, a suo parere, presenterebbe il vantaggio della semplicità e garantirebbe l' uniforme applicazione della [OSCURATO:PERSONA] : il giudice nazionale sarebbe quindi tenuto ad accogliere l' istanza di chiamata in garanzia . 16 Nel corso della fase orale la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la competenza giurisdizionale costituisce solamente una delle condizioni dell' ammissibilità dell' istanza; il giudice adito risolve anzitutto la questione della competenza ai sensi delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], quindi verifica se l' istanza soddisfi le altre condizioni della chiamata in garanzia stabilite dalla lex fori . 17 Si deve sottolineare che l' oggetto della [OSCURATO:PERSONA] non è quello di unificare le norme processuali bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell' ambito delle relazioni intracomunitarie nonché di facilitare l' esecuzione delle decisioni giudiziarie .

Si deve, quindi, distinguere nettamente la competenza dalle condizioni di ammissibilità di una domanda . 18 In materia di istanza di chiamata in garanzia, l' art . 6, 2°, si limita ad individuare il giudice competente e non riguarda affatto le condizioni di ammissibilità propriamente dette . 19 Risulta peraltro da costante giurisprudenza che per quanto attiene alle norme processuali occorre fare riferimento alle norme nazionali di ciascun giudice nazionale ( v . in particolare per quanto riguarda la nozione di litispendenza la sentenza 7 giugno 1984, Zelger / Salinitri, causa 129/83, Racc . pag . 2397, nonché per quella di esecuzione di una decisione straniera le sentenze 2 luglio 1985, [OSCURATO:PERSONA] / SA Brasseries du pêcheur, causa 148/84, Racc . pag . 1981, e 4 febbraio 1988, Hoffmann / Krieg, causa 145/86, Racc . pag . 645 ). 20 Si deve tuttavia precisare che l' applicazione delle norme processuali nazionali non deve compromettere l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] .

Infatti, come affermato dalla Corte particolarmente nella sentenza 15 novembre 1983, Duijnstee ( causa 288/82, Racc . pag . 3663 ), il giudice non può fare riferimento alle condizioni di ammissibilità previste dall' ordinamento nazionale qualora ciò comporti una limitazione dell' attuazione delle norme di competenza previste dalla [OSCURATO:PERSONA] . 21 Pertanto, il rigetto di un' azione di garanzia non può essere fondato, né implicitamente né espressamente, sulla circostanza che i terzi chiamati in causa abbiano il loro domicilio o la loro residenza in uno Stato contraente diverso da quello del giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda principale . 22 La seconda e la terza questione debbono essere quindi risolte dichiarando che l' art . 6, 2°, va interpretato nel senso che non obbliga il giudice nazionale ad ammettere un' azione di chiamata in garanzia e che questi può applicare le norme processuali del proprio diritto nazionale per valutare l' ammissibilità della domanda, purché ciò non pregiudichi l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] in materia e, in particolare, purché la reiezione dell' azione di garanzia non sia fondata sul fatto che il garante abbia la propria residenza o il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale .

Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione .

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Prima Sezione ), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], dichiara : 1 ) [OSCURATO:PERSONA] un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norma dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], a conoscere di un' azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . 2 ) L' art . 6, 2°, va interpretato nel senso che non obbliga il giudice nazionale ad ammettere un' azione di chiamata in garanzia e che questi può applicare le norme processuali del proprio diritto nazionale per valutare l' ammissibilità della domanda, purché ciò non pregiudichi l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] in materia e, in particolare, purché la reiezione dell' azione di garanzia non sia fondata sul fatto che il garante abbia la propria residenza o il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0365 - IT Avis juridique important | 61988J0365 SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 15 MAGGIO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] BV. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 6, PUNTO 2 - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 365/88. raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01845 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - [OSCURATO:PERSONA] di garanzia - Competenza condizionata unicamente dal sussistere di un rapporto di connessione con la domanda principale - [OSCURATO:PERSONA] proposta ad un giudice adito in via principale ex art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] - Inclusione - Requisiti di ammissibilità - Applicazione delle norme processuali del foro - Limiti ( [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, artt . 5, 1°, e 6, 2 °) [OSCURATO:PERSONA] un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norma dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] a conoscere di un' azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . Quest' ultima disposizione esige infatti, per concentrare presso il medesimo giudice la cognizione dell' intera causa, solo un nesso di collegamento tra il merito della domanda e l' istanza di chiamata in garanzia, indipendentemente dal fondamento della competenza in ordine alla causa principale . L' art . 6, 2°, va interpretato nel senso che non obbliga il giudice nazionale ad ammettere un' azione di chiamata in garanzia e che questi può applicare le norme processuali del proprio diritto nazionale per valutare l' ammissibilità della domanda, purché ciò non pregiudichi l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] in materia e, in particolare, purché la reiezione dell' azione di garanzia non sia fondata sul fatto che il garante abbia la propria residenza o il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-365/88, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Duesseldorf ( Repubblica federale di Germania ), e [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede all' Aja ( [OSCURATO:PERSONA] ), domanda vertente sull' interpretazione dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, LA CORTE ( Prima Sezione ), composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R . Joliet e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale : C.O . Lenz cancelliere J.A . Pompe, vicecancelliere viste le osservazioni presentate - per la [OSCURATO:PERSONA], attrice nella causa principale, dall' avv . Elisabeth C.M . Schippers, del foro dell' Aja, - per il governo della Repubblica federale di Germania, dal dott . [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, - per il governo della Repubblica francese, dai sigg . Régis de Gouttes, in qualità di agente, e Géraud de Bergues, in qualità di agente supplente, - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig . B.J . Drijber, membro del servizio giuridico, assistito dal sig . G . Cherubini, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza ed a seguito della trattazione orale del 22 novembre 1989, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 13 dicembre 1989, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 9 dicembre 1988, pervenuta alla Corte il 15 dicembre successivo, lo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] ( Corte di cassazione dei [OSCURATO:PERSONA] ) ha sollevato, in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art . 6, 2°, di detta [OSCURATO:PERSONA] . 2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), con sede in Duesseldorf ( Repubblica federale di Germania ), e la [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede all' Aja ( [OSCURATO:PERSONA] ). 3 Dagli atti di causa risulta che la [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell' annullamento della prenotazione di un elevato numero di stanze d' albergo commissionatale dalla [OSCURATO:PERSONA] su incarico e per conto della società [OSCURATO:PERSONA] eG ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] ") di Duesseldorf, conveniva la stessa [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell' Aja al fine di ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale oltre interessi e spese . [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo in via principale che il giudice adito si dichiarasse incompetente a conoscere della domanda e in subordine che venisse ordinata l' integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] perché questa potesse rispondere, in quanto mandante, all' azione di garanzia . 4 [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda di chiamata in garanzia perché il suo accolgimento avrebbe ritardato e reso più complesso lo svolgimento della causa principale, decisione che la [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell' Aja sostenendo che l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] farebbe obbligo al giudice dinanzi al quale sia stata proposta la domanda principale di accogliere la richiesta di chiamata in garanzia "sempreché quest' ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo", deroga contenuta nella stessa disposizione . 5 [OSCURATO:PERSONA] respingeva tale motivo e confermava la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che l' art . 6 non prevedesse un obbligo, bensì meramente la facoltà di accogliere la richiesta di chiamata in garanzia . 6 Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], il quale ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali : "A - [OSCURATO:PERSONA] in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, sia citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] attribuisca a detto giudice la competenza a conoscere dell' azione di garanzia esperita dal convenuto avverso una persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice . B - Se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che il giudice è tenuto ad accogliere la domanda di chiamata in garanzia, a meno che non ricorra l' eccezione menzionata in detta disposizione . C - In caso di soluzione negativa della questione sub B : se il giudice possa applicare le norme processuali della sua legge nazionale per stabilire se si debba accogliere la domanda di autorizzazione di chiamata in garanzia, o se il disposto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] comporti che il giudice debba esaminare la domanda in base a criteri diversi da quelli del suo diritto processuale nazionale e, in caso affermativo, quali siano detti criteri ". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte . Sulla prima questione 8 La prima questione riguarda l' ipotesi in cui il giudice competente ai sensi dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA], che deroga al principio generale sancito all' art . 2, sia chiamato a pronunciarsi su di un' azione di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un soggetto domiciliato sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice . 9 L' attrice della causa principale e le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte deducono dalla genericità della formulazione dell' art . 6, 2°, che la norma ai sensi della quale un soggetto può essere convenuto in caso di azione di garanzia dinanzi al "giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale" è indipendente dal criterio di competenza in base al quale è stata proposta la domanda principale . 10 Si deve ricordare anzitutto che l' art . 6, 2°, contenuto nella sezione 2 della [OSCURATO:PERSONA], relativa alle competenze speciali, costituisce al pari dell' art . 5, 1°, una deroga al criterio della competenza del giudice dello Stato in cui il convenuto abbia il proprio domicilio, enunciato all' art . 2 . 11 L' art . 6, 2°, prevede un' attribuzione di competenza speciale, con facoltà di scelta per l' attore in considerazione del fatto che esiste, in casi ben determinati, un collegamento particolarmente stretto fra una data controversia ed il giudice che può essere adito, circostanza rilevante ai fini dell' economia del giudizio ( v . sentenza 22 novembre 1978, Somafer SA / Saar-Ferngas AG, causa 33/78, Racc . pag . 2183 ). [OSCURATO:PERSONA] consente dunque di concentrare presso il medesimo giudice la cognizione dell' intera causa . Conseguentemente il nesso di collegamento tra il merito della domanda e l' istanza di chiamata in garanzia è sufficiente a determinare la competenza del giudice dinanzi al quale sia stata proposta l' azione di garanzia, indipendentemente dal fondamento della competenza in ordine alla causa principale; a tal riguardo la competenza di cui all' art . 2 e quella di cui all' art . 5 sono equivalenti . 12 La prima questione deve pertanto essere risolta nel senso che qualora un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norma dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], a conoscere di un' azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . Sulla seconda e sulla terza questione 13 Tali due questioni sono intese ad accertare se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] imponga al giudice di accogliere l' istanza di chiamata in garanzia che non sia stata proposta al fine di distogliere dal proprio giudice naturale il soggetto chiamato o se, invece, il giudice possa decidere sull' ammissibilità dell' istanza in forza delle norme processuali nazionali . 14 L' attrice della causa principale, il governo francese ed il governo della Repubblica federale di Germania interpretano l' art . 6, 2°, come una dispozione autonoma . Tale interpretazione scaturirebbe da considerazioni attinenti alla buona amministrazione della giustizia : la tutela giuridica completa che gli Stati contraenti sono tenuti a garantire alle parti qualora uno dei loro giudici sia competente, non potrebbe essere limitata per effetto di norme processuali nazionali . 15 [OSCURATO:PERSONA] si è allineata nel corso del giudizio a tale soluzione che, a suo parere, presenterebbe il vantaggio della semplicità e garantirebbe l' uniforme applicazione della [OSCURATO:PERSONA] : il giudice nazionale sarebbe quindi tenuto ad accogliere l' istanza di chiamata in garanzia . 16 Nel corso della fase orale la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che la competenza giurisdizionale costituisce solamente una delle condizioni dell' ammissibilità dell' istanza; il giudice adito risolve anzitutto la questione della competenza ai sensi delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], quindi verifica se l' istanza soddisfi le altre condizioni della chiamata in garanzia stabilite dalla lex fori . 17 Si deve sottolineare che l' oggetto della [OSCURATO:PERSONA] non è quello di unificare le norme processuali bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale nell' ambito delle relazioni intracomunitarie nonché di facilitare l' esecuzione delle decisioni giudiziarie . Si deve, quindi, distinguere nettamente la competenza dalle condizioni di ammissibilità di una domanda . 18 In materia di istanza di chiamata in garanzia, l' art . 6, 2°, si limita ad individuare il giudice competente e non riguarda affatto le condizioni di ammissibilità propriamente dette . 19 Risulta peraltro da costante giurisprudenza che per quanto attiene alle norme processuali occorre fare riferimento alle norme nazionali di ciascun giudice nazionale ( v . in particolare per quanto riguarda la nozione di litispendenza la sentenza 7 giugno 1984, Zelger / Salinitri, causa 129/83, Racc . pag . 2397, nonché per quella di esecuzione di una decisione straniera le sentenze 2 luglio 1985, [OSCURATO:PERSONA] / SA Brasseries du pêcheur, causa 148/84, Racc . pag . 1981, e 4 febbraio 1988, Hoffmann / Krieg, causa 145/86, Racc . pag . 645 ). 20 Si deve tuttavia precisare che l' applicazione delle norme processuali nazionali non deve compromettere l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] . Infatti, come affermato dalla Corte particolarmente nella sentenza 15 novembre 1983, Duijnstee ( causa 288/82, Racc . pag . 3663 ), il giudice non può fare riferimento alle condizioni di ammissibilità previste dall' ordinamento nazionale qualora ciò comporti una limitazione dell' attuazione delle norme di competenza previste dalla [OSCURATO:PERSONA] . 21 Pertanto, il rigetto di un' azione di garanzia non può essere fondato, né implicitamente né espressamente, sulla circostanza che i terzi chiamati in causa abbiano il loro domicilio o la loro residenza in uno Stato contraente diverso da quello del giudice dinanzi al quale è stata proposta la domanda principale . 22 La seconda e la terza questione debbono essere quindi risolte dichiarando che l' art . 6, 2°, va interpretato nel senso che non obbliga il giudice nazionale ad ammettere un' azione di chiamata in garanzia e che questi può applicare le norme processuali del proprio diritto nazionale per valutare l' ammissibilità della domanda, purché ciò non pregiudichi l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] in materia e, in particolare, purché la reiezione dell' azione di garanzia non sia fondata sul fatto che il garante abbia la propria residenza o il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica francese e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese . [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE ( Prima Sezione ), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA], dichiara : 1 ) [OSCURATO:PERSONA] un convenuto residente sul territorio di uno Stato contraente venga citato in giudizio in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente, questo giudice è pure competente, a norma dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], a conoscere di un' azione di garanzia promossa nei confronti di un soggetto residente sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale . 2 ) L' art . 6, 2°, va interpretato nel senso che non obbliga il giudice nazionale ad ammettere un' azione di chiamata in garanzia e che questi può applicare le norme processuali del proprio diritto nazionale per valutare l' ammissibilità della domanda, purché ciò non pregiudichi l' effetto utile della [OSCURATO:PERSONA] in materia e, in particolare, purché la reiezione dell' azione di garanzia non sia fondata sul fatto che il garante abbia la propria residenza o il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito in via principale .
Sentenza Corte di giustizia UE/1990 — Fons Iuris — Fons Iuris