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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20594/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' EUGENIOiconclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. eg) J j_. h, e; o [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022, con cui veniva applicata al suddetto la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e tutte le attività inerenti per la durata di dodici mesi, in quanto gravemente indiziato in ordine al concorso nei delitti di impiego di denaro di provenienza illecita ex art. 648-ter di cui ai capi 46) e 48) dell'imputazione provvisoria, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (dovendosi, invero, ritenere il concorso nell'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., di cui ai medesimi capi di imputazione, contestato ai soli responsabili del delitto presupposto - componenti del clan Moccia - come specificato nelle prime righe di p. 13 dell'ordinanza e a p. 33, nella quale si specifica che il contributo di Ferone è consistito nel riciclaggio dei capitali provenienti dalle casse dei Moccia).

2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 648-ter, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza sub specie del concorso nei reati ipotizzati.

Rileva la difesa che al ricorrente vengono contestate due fattispecie di concorso nei reati di reimpiego e autoriciclaggio, aggravate come sopra, in relazione ad investimenti asseritamente posti in essere dal clan Moccia attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sia tramite la costituzione di un'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese o [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, ATI o RTI (capo 46 relativo alla gara di appalto del lotto 20), sia mediante il pagamento dei lavori della [OSCURATO:PERSONA] (RFI) subappaltati alla società dell'Esposito (capo 48 della rubrica).

Si duole della assimilazione della posizione processuale di Ferone alle posizioni degli altri imprenditori coinvolti nella vicenda, in primis quella di [OSCURATO:PERSONA], tutti considerati come "imprenditori asserviti" al [OSCURATO:PERSONA].Lamentano i difensori che il Tribunale del riesame si è limitato a descrivere il "sistema escogitato dal clan", focalizzando il discorso sulla figura di Esposito e ha poi apoditticamente esteso la consapevolezza di tali operazioni finanziarie agli altri imprenditori coinvolti, come [OSCURATO:PERSONA], facendo leva su una non meglio precisata agevolazione, senza farsi carico di collegarla al momento consumativo del reato e all'effettività causale del preteso contributo di Ferone nell'attività di riciclaggio.

Rilevano i difensori, quanto a tale contributo, che, secondo la stessa impostazione accusatoria, si collocherebbe in un momento successivo all'ingresso dei capitali illeciti dei Moccia nel circuito delle società ad esse riconducibili; e che i Giudici del riesame non si confrontano con quanto valorizzato dalla difesa nell'atto di appello, ossia con il dato che l'appalto aggiudicato al RTI non imponeva alcun apporto di capitali a titolo di iniziali spese di gestione, ma semplicemente la prestazione di fideiussione bancaria dell'importo di 1.100.000,00 euro, che fu richiesta dall'impresa dell'indagato in qualità di capofila e prestata da Unicredit con capitali della medesima società giacenti presso quell'istituto.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dei suddetti articoli e vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, riguardo alla inidoneità degli elementi fondanti la gravità indiziaria.

Ci si duole che l'ordinanza impugnata sia intessuta di affermazioni apodittiche, a partire da quella secondo cui gli esiti dell'attività captativa e in particolare dell'intercettazione della conversazione ambientale del 25 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero significativi per il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo da questi svolto nella dinamica dei fatti.

A tale riguardo la difesa osserva che: - l'unico dato certo che emerge è il rapporto imprenditoriale tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che fa da sfondo all'intenzione di Esposito di voler recuperare una somma di denaro da Ferone ("4 milioni del vecchio"); - la conversazione, come anche le altre conversazioni indicate come fonti di prova, intercorre tra terzi soggetti, non comparendo come interlocutore l'indagato; - non emerge dalle conversazioni la conoscenza in capo all'indagato dei rapporti, personali ed economici, tra Esposito ed esponenti della famiglia Moccia; - le dazioni contestate a Ferone al capo 48), per importi pari ad euro 449.500,00 ed euro 120.000,00, trovano piena giustificazione nella documentazione allegata all'appello, essendo il corrispettivo esatto di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per acconti e saldi di lavori eseguiti in subappalto; - apoditticamente il Tribunale del riesame ha ritenuto la documentazione inidonea a confutare l'impianto accusatorio circa gli accordi a monte e le strategie di intervento del clan negli appalti grazie al supporto degli imprenditori collusi.

Rilevano i difensori che l'affermazione secondo cui Ferone avrebbe partecipato ad incontri riservati non solo è incoerente con le risultanze probatorie, ma risente del pregiudizio di colpevolezza nei confronti del suddetto.

Osservano che: - manca qualsiasi informazione circa il tema di tali riunioni rimasto estraneo ad attività captativa; - il dato temporale per il quale la riunione svoltasi presso la sede della società di Ferone sarebbe intervenuta tre giorni prima dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è elemento di portata neutra; - la circostanza che dalla documentazione acquisita dai carabinieri del ROS presso gli uffici di RFI emerge che Ferone avrebbe iniziato a pagare i lavori subappaltati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a decorrere dal 25 maggio 2018, ossia dallo stesso giorno della conversazione tra Esposito e Moccia, risulta tanto generica quanto insinuante.

Aggiungono i difensori che nessuno dei collaboratori di giustizia ha dichiarato di conoscere ovvero ha indicato l'indagato o la sua società come indirettamente collegata ad attività riferibile al clan.

Osservano i difensori che è affermata apoditticamente anche la consapevolezza di Ferone rispetto all'asserita contaminazione mafiosa della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non emergendo da alcun dato probatorio che l'indagato fosse a conoscenza della circostanza che i Moccia investissero denaro nelle attività di detta associazione.

Rilevano che nel provvedimento genetico detta consapevolezza è affermata sulla base a) della "riservatezza degli incontri", b) dell'aver acconsentito, in determinati casi, l'affidamento di lavori con la forma del "subappalto in nero", c) dello "incredibile esborso di denaro non tracciabile", d) della zona in cui risultano essere stati effettuati i lavori, ossia Afragola, notoria roccaforte del clan Moccia; e che nessuno di detti elementi è riferibile all'indagato.

I difensori concludono, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.L'ordinanza impugnata muove dall'indubbio - e non contestato - presupposto che le somme "investite" dai componenti del clan Moccia e in particolare dai fratelli Moccia sono provento del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e di quelli ad esso connessi agli stessi ascrivibili, e che tali operazioni finanziarie emergono dalle conversazioni registrate e in particolare dalla conversazione ambientale n. 993 del 25 maggio 2018, definita «autoeloquente», che analiticamente riporta ed esamina (p. 5 e ss.).

Evidenzia che da detta conversazione e comunque dal complesso delle conversazioni intercettate si evince che: - l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] custodiva il capitale investito dai Moccia per la gestione dell'appalto del Lotto 20 dei lavori dell'[OSCURATO:PERSONA], da realizzare in [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (ATI), che poi realmente si sarebbe costituita in data 28/11/2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria), di cui socio di maggioranza e amministratore risultava [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (mandante), riconducibile proprio a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi due figli, soci formali della stessa, e [OSCURATO:SOCIETA]. (mandante), con distribuzione delle quote dei lavori in capo a ciascuna azienda (41% la prima, 20% la seconda e 39% la terza); - Esposito consegnava cospicue somme di denaro in contanti ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], anche tramite Gennaro, figlio di quest'ultimo, che non trovavano alcuna giustificazione formale dalla documentazione acquisita, mantenendo per conto e nell'interesse dei fratelli Moccia una "contabilità", suddivisa tra vecchia e nuova, attraverso "pizzini", proprio al fine di rendicontare una precedente consegna di somme di denaro, da mantenere necessariamente riservata per la provenienza illecita delle stesse; - il versamento di somme di denaro dai Moccia alle società, utilizzando quale veicolo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e il successivo "ritorno" ai Moccia avveniva di continuo.

Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei rilievi difensivi di cui all'appello, secondo cui dalle conversazioni intercettate, peraltro non con l'imprenditore ma tra terze persone, non emergerebbe la conoscenza dell'indagato in ordine ai rapporti tra Esposito, la cui società sarebbe una delle tante a cui il primo avrebbe subappaltato lavori commissionati da [OSCURATO:PERSONA], e la famiglia Moccia, l'ordinanza di appello osserva che deve, indubbiamente, ritenersi la messa a disposizione del sodalizio da parte di Ferone della propria società per la realizzazione del progetto di investimento dei capitali illeciti del clan negli appalti dell'alta velocità.Rileva, a tale riguardo, che è senza dubbio significativa la coincidenza dell'inizio dei pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],Z4arteiu siv." per i lavori alla stessa subappaltati presso il sito RFI di Ret-Fair.ina, per complessivi 852.000,00 euro, con la conversazione del 25.5.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui si discute dei contributi di ciascuno, anche di Ferone (per euro 1.500.000,00), alle quote di capitale necessarie a sostenere i costi di gestione del raggruppamento ed emerge che questi doveva 4 milioni di euro per vecchi lavori effettuati fino al mese di luglio 2016, di cui aveva restituito fino a quel momento euro 495.000 euro; sempre dalla medesima conversazione emerge che per lavori successivi i Moccia avevano ricevuto da Ferone la somma di 120.000,00 euro e da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) la somma di euro 340.000,00, per un totale complessivo di euro 910.000,00 (individuato nel capo 48 dell'imputazione provvisoria, come parziale rimborso e guadagno dei Moccia a fronte di un investimento iniziale non quantificabile).

Per come sempre evidenziato da detta ordinanza, tale conversazione risulta in linea con altre conversazioni precedenti, dimostrative del consapevole, proficuo e personale coinvolgimento di Ferone nel piano del sodalizio, oltre che dell'esistenza di modalità operative e strategie a monte per eludere ogni controllo, tra cui: - quelle del febbraio 2018, in particolare l'ambientale del 20.2.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergevano per la prima volta in assoluto i rapporti tra il primo imprenditore, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.1) e Ferone, finalizzati alla ripartizione dei lavori nell'ambito degli appalti di RFI, e il ruolo di coordinatore e punto di riferimento nella stessa assunto da [OSCURATO:PERSONA]; - quelle (nn. 4878 e 4879), sempre ambientali, del 22.5.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Angelo, in cui si parlava della riunione in quella data tenuta proprio presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., da cui i due conversanti erano appena usciti, e si dava conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla geolocalizzazione del suo cellulare, e di [OSCURATO:PERSONA], nonché degli accordi presi; - quelle (nn. 929 e 930) del 23.5.18, tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Angelo, intercettate negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da cui emerge che sulla quota complessiva dell'investimento relativo ai nuovi bandi di gara, pari a 9.800.000,00, un milione doveva essere messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], il cui mancato versamento aveva creato difficoltà al gruppo, in quanto si sarebbe dovuto aggiungere alla somma complessiva di euro 5.500.000,00 già messa a disposizione dai Moccia, come confermato, altresì, dalla conversazione n. 995 del 25.5.18 (da cui emerge anche che [OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando all'ATI con la propria azienda,aveva versato la somma di un milione di euro), e detto capitale, materialmente custodito da [OSCURATO:PERSONA] (deputato, poi, dai Moccia ad incassare gli interessi derivanti dal capitale investito), sarebbe stato utilizzato per ammortizzare i costi di gestione nell'ambito del RTI aggiudicatario del Lotto 20 dal medesimo (capo 46 dell'imputazione provvisoria); - quella del 5.6.18 tra Giovanni e i figli, in cui si fa riferimento alle pretese di [OSCURATO:PERSONA] nella ripartizione delle quote per il Lotto

20. I Giudici del riesame sottolineano come a tali univoche risultanze delle conversazioni intercettate vada aggiunto quanto emergente dalla documentazione acquisita dagli inquirenti, relativa all'aggiudicazione dell'appalto RFI relativo al Lotto 20 all'ATI summenzionata, che nella documentazione prodotta per la gara sottolineava la disponibilità di mezzi finanziari propri, necessari per finanziare i costi di gestione dei lavori, tali da ridurre al minimo le anticipazioni bancarie e, quindi, senza notevoli oneri per interessi passivi.

E, dopo avere evidenziato come i due reati contestati, come già ritenuto dal G.i.p., debbano ritenersi integrare un'unica ipotesi, in quanto relativi comunque alla realizzazione del Lotto 20, concludono per la sussistenza di un grave e specifico compendio indiziario in ordine alla partecipazione di Ferone all'attività di riciclaggio di capitali provenienti dalle casse dei Moccia, attraverso la messa a disposizione della sua impresa, con indubbi profitti personali oltre che del clan, al quale le somme investite venivano restituite a seguito dei pagamenti dei vari SAL ovvero acconsentendo, in determinati casi, all'affidamento di lavori con forme di "subappalto in nero".

A fronte di tali argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, oltre che coerenti con la disamina delle risultanze investigative sopra indicate, il ricorso, di contro, insistendo a) sull'inconsapevolezza del contributo fornito da Ferone ad un'attività di riciclaggio per giunta antecedente, b) sul fatto che l'appalto aggiudicato non imponesse alcun apporto di capitali a titolo di iniziali spese di gestione, ma semplicemente la prestazione di una fideiussione bancaria, c) sul carattere non eloquente delle conversazioni intercorrenti tra terze persone diverse dall'indagato, d) sulla corrispondenza tra le dazioni contestate al Ferone al capo 48), per importi pari ad euro 449.500,00 ed euro 120.000,00, e le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per acconti e saldi di lavori eseguiti in subappalto, e) sull'irrilevanza della partecipazione di Ferone a riunioni il cui oggetto di discussione non è noto, manifesta la sua infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' EUGENIOiconclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. eg) J j_. h, e; o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 9 aprile 2022, con cui veniva applicata al suddetto la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e tutte le attività inerenti per la durata di dodici mesi, in quanto gravemente indiziato in ordine al concorso nei delitti di impiego di denaro di provenienza illecita ex art. 648-ter di cui ai capi 46) e 48) dell'imputazione provvisoria, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (dovendosi, invero, ritenere il concorso nell'autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., di cui ai medesimi capi di imputazione, contestato ai soli responsabili del delitto presupposto - componenti del clan Moccia - come specificato nelle prime righe di p. 13 dell'ordinanza e a p. 33, nella quale si specifica che il contributo di Ferone è consistito nel riciclaggio dei capitali provenienti dalle casse dei Moccia). 2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 648-ter, 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione riguardo alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza sub specie del concorso nei reati ipotizzati. Rileva la difesa che al ricorrente vengono contestate due fattispecie di concorso nei reati di reimpiego e autoriciclaggio, aggravate come sopra, in relazione ad investimenti asseritamente posti in essere dal clan Moccia attraverso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], sia tramite la costituzione di un'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese o [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, ATI o RTI (capo 46 relativo alla gara di appalto del lotto 20), sia mediante il pagamento dei lavori della [OSCURATO:PERSONA] (RFI) subappaltati alla società dell'Esposito (capo 48 della rubrica). Si duole della assimilazione della posizione processuale di Ferone alle posizioni degli altri imprenditori coinvolti nella vicenda, in primis quella di [OSCURATO:PERSONA], tutti considerati come "imprenditori asserviti" al [OSCURATO:PERSONA].Lamentano i difensori che il Tribunale del riesame si è limitato a descrivere il "sistema escogitato dal clan", focalizzando il discorso sulla figura di Esposito e ha poi apoditticamente esteso la consapevolezza di tali operazioni finanziarie agli altri imprenditori coinvolti, come [OSCURATO:PERSONA], facendo leva su una non meglio precisata agevolazione, senza farsi carico di collegarla al momento consumativo del reato e all'effettività causale del preteso contributo di Ferone nell'attività di riciclaggio. Rilevano i difensori, quanto a tale contributo, che, secondo la stessa impostazione accusatoria, si collocherebbe in un momento successivo all'ingresso dei capitali illeciti dei Moccia nel circuito delle società ad esse riconducibili; e che i Giudici del riesame non si confrontano con quanto valorizzato dalla difesa nell'atto di appello, ossia con il dato che l'appalto aggiudicato al RTI non imponeva alcun apporto di capitali a titolo di iniziali spese di gestione, ma semplicemente la prestazione di fideiussione bancaria dell'importo di 1.100.000,00 euro, che fu richiesta dall'impresa dell'indagato in qualità di capofila e prestata da Unicredit con capitali della medesima società giacenti presso quell'istituto. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dei suddetti articoli e vizio di motivazione, sub specie di motivazione apparente, riguardo alla inidoneità degli elementi fondanti la gravità indiziaria. Ci si duole che l'ordinanza impugnata sia intessuta di affermazioni apodittiche, a partire da quella secondo cui gli esiti dell'attività captativa e in particolare dell'intercettazione della conversazione ambientale del 25 maggio 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero significativi per il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e al ruolo da questi svolto nella dinamica dei fatti. A tale riguardo la difesa osserva che: - l'unico dato certo che emerge è il rapporto imprenditoriale tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. che fa da sfondo all'intenzione di Esposito di voler recuperare una somma di denaro da Ferone ("4 milioni del vecchio"); - la conversazione, come anche le altre conversazioni indicate come fonti di prova, intercorre tra terzi soggetti, non comparendo come interlocutore l'indagato; - non emerge dalle conversazioni la conoscenza in capo all'indagato dei rapporti, personali ed economici, tra Esposito ed esponenti della famiglia Moccia; - le dazioni contestate a Ferone al capo 48), per importi pari ad euro 449.500,00 ed euro 120.000,00, trovano piena giustificazione nella documentazione allegata all'appello, essendo il corrispettivo esatto di fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per acconti e saldi di lavori eseguiti in subappalto; - apoditticamente il Tribunale del riesame ha ritenuto la documentazione inidonea a confutare l'impianto accusatorio circa gli accordi a monte e le strategie di intervento del clan negli appalti grazie al supporto degli imprenditori collusi. Rilevano i difensori che l'affermazione secondo cui Ferone avrebbe partecipato ad incontri riservati non solo è incoerente con le risultanze probatorie, ma risente del pregiudizio di colpevolezza nei confronti del suddetto. Osservano che: - manca qualsiasi informazione circa il tema di tali riunioni rimasto estraneo ad attività captativa; - il dato temporale per il quale la riunione svoltasi presso la sede della società di Ferone sarebbe intervenuta tre giorni prima dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è elemento di portata neutra; - la circostanza che dalla documentazione acquisita dai carabinieri del ROS presso gli uffici di RFI emerge che Ferone avrebbe iniziato a pagare i lavori subappaltati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a decorrere dal 25 maggio 2018, ossia dallo stesso giorno della conversazione tra Esposito e Moccia, risulta tanto generica quanto insinuante. Aggiungono i difensori che nessuno dei collaboratori di giustizia ha dichiarato di conoscere ovvero ha indicato l'indagato o la sua società come indirettamente collegata ad attività riferibile al clan. Osservano i difensori che è affermata apoditticamente anche la consapevolezza di Ferone rispetto all'asserita contaminazione mafiosa della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non emergendo da alcun dato probatorio che l'indagato fosse a conoscenza della circostanza che i Moccia investissero denaro nelle attività di detta associazione. Rilevano che nel provvedimento genetico detta consapevolezza è affermata sulla base a) della "riservatezza degli incontri", b) dell'aver acconsentito, in determinati casi, l'affidamento di lavori con la forma del "subappalto in nero", c) dello "incredibile esborso di denaro non tracciabile", d) della zona in cui risultano essere stati effettuati i lavori, ossia Afragola, notoria roccaforte del clan Moccia; e che nessuno di detti elementi è riferibile all'indagato. I difensori concludono, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.L'ordinanza impugnata muove dall'indubbio - e non contestato - presupposto che le somme "investite" dai componenti del clan Moccia e in particolare dai fratelli Moccia sono provento del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e di quelli ad esso connessi agli stessi ascrivibili, e che tali operazioni finanziarie emergono dalle conversazioni registrate e in particolare dalla conversazione ambientale n. 993 del 25 maggio 2018, definita «autoeloquente», che analiticamente riporta ed esamina (p. 5 e ss.). Evidenzia che da detta conversazione e comunque dal complesso delle conversazioni intercettate si evince che: - l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] custodiva il capitale investito dai Moccia per la gestione dell'appalto del Lotto 20 dei lavori dell'[OSCURATO:PERSONA], da realizzare in [OSCURATO:PERSONA] di Imprese (ATI), che poi realmente si sarebbe costituita in data 28/11/2018 tra la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria), di cui socio di maggioranza e amministratore risultava [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (mandante), riconducibile proprio a [OSCURATO:PERSONA] e ai suoi due figli, soci formali della stessa, e [OSCURATO:SOCIETA]. (mandante), con distribuzione delle quote dei lavori in capo a ciascuna azienda (41% la prima, 20% la seconda e 39% la terza); - Esposito consegnava cospicue somme di denaro in contanti ad Antonio e [OSCURATO:PERSONA], anche tramite Gennaro, figlio di quest'ultimo, che non trovavano alcuna giustificazione formale dalla documentazione acquisita, mantenendo per conto e nell'interesse dei fratelli Moccia una "contabilità", suddivisa tra vecchia e nuova, attraverso "pizzini", proprio al fine di rendicontare una precedente consegna di somme di denaro, da mantenere necessariamente riservata per la provenienza illecita delle stesse; - il versamento di somme di denaro dai Moccia alle società, utilizzando quale veicolo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e il successivo "ritorno" ai Moccia avveniva di continuo. Quanto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei rilievi difensivi di cui all'appello, secondo cui dalle conversazioni intercettate, peraltro non con l'imprenditore ma tra terze persone, non emergerebbe la conoscenza dell'indagato in ordine ai rapporti tra Esposito, la cui società sarebbe una delle tante a cui il primo avrebbe subappaltato lavori commissionati da [OSCURATO:PERSONA], e la famiglia Moccia, l'ordinanza di appello osserva che deve, indubbiamente, ritenersi la messa a disposizione del sodalizio da parte di Ferone della propria società per la realizzazione del progetto di investimento dei capitali illeciti del clan negli appalti dell'alta velocità.Rileva, a tale riguardo, che è senza dubbio significativa la coincidenza dell'inizio dei pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA],Z4arteiu siv." per i lavori alla stessa subappaltati presso il sito RFI di Ret-Fair.ina, per complessivi 852.000,00 euro, con la conversazione del 25.5.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui si discute dei contributi di ciascuno, anche di Ferone (per euro 1.500.000,00), alle quote di capitale necessarie a sostenere i costi di gestione del raggruppamento ed emerge che questi doveva 4 milioni di euro per vecchi lavori effettuati fino al mese di luglio 2016, di cui aveva restituito fino a quel momento euro 495.000 euro; sempre dalla medesima conversazione emerge che per lavori successivi i Moccia avevano ricevuto da Ferone la somma di 120.000,00 euro e da [OSCURATO:PERSONA] (amministratore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) la somma di euro 340.000,00, per un totale complessivo di euro 910.000,00 (individuato nel capo 48 dell'imputazione provvisoria, come parziale rimborso e guadagno dei Moccia a fronte di un investimento iniziale non quantificabile). Per come sempre evidenziato da detta ordinanza, tale conversazione risulta in linea con altre conversazioni precedenti, dimostrative del consapevole, proficuo e personale coinvolgimento di Ferone nel piano del sodalizio, oltre che dell'esistenza di modalità operative e strategie a monte per eludere ogni controllo, tra cui: - quelle del febbraio 2018, in particolare l'ambientale del 20.2.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], da cui emergevano per la prima volta in assoluto i rapporti tra il primo imprenditore, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.1) e Ferone, finalizzati alla ripartizione dei lavori nell'ambito degli appalti di RFI, e il ruolo di coordinatore e punto di riferimento nella stessa assunto da [OSCURATO:PERSONA]; - quelle (nn. 4878 e 4879), sempre ambientali, del 22.5.18 tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Angelo, in cui si parlava della riunione in quella data tenuta proprio presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., da cui i due conversanti erano appena usciti, e si dava conto della presenza di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalla geolocalizzazione del suo cellulare, e di [OSCURATO:PERSONA], nonché degli accordi presi; - quelle (nn. 929 e 930) del 23.5.18, tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Angelo, intercettate negli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., da cui emerge che sulla quota complessiva dell'investimento relativo ai nuovi bandi di gara, pari a 9.800.000,00, un milione doveva essere messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], il cui mancato versamento aveva creato difficoltà al gruppo, in quanto si sarebbe dovuto aggiungere alla somma complessiva di euro 5.500.000,00 già messa a disposizione dai Moccia, come confermato, altresì, dalla conversazione n. 995 del 25.5.18 (da cui emerge anche che [OSCURATO:PERSONA], pur non partecipando all'ATI con la propria azienda,aveva versato la somma di un milione di euro), e detto capitale, materialmente custodito da [OSCURATO:PERSONA] (deputato, poi, dai Moccia ad incassare gli interessi derivanti dal capitale investito), sarebbe stato utilizzato per ammortizzare i costi di gestione nell'ambito del RTI aggiudicatario del Lotto 20 dal medesimo (capo 46 dell'imputazione provvisoria); - quella del 5.6.18 tra Giovanni e i figli, in cui si fa riferimento alle pretese di [OSCURATO:PERSONA] nella ripartizione delle quote per il Lotto 20. I Giudici del riesame sottolineano come a tali univoche risultanze delle conversazioni intercettate vada aggiunto quanto emergente dalla documentazione acquisita dagli inquirenti, relativa all'aggiudicazione dell'appalto RFI relativo al Lotto 20 all'ATI summenzionata, che nella documentazione prodotta per la gara sottolineava la disponibilità di mezzi finanziari propri, necessari per finanziare i costi di gestione dei lavori, tali da ridurre al minimo le anticipazioni bancarie e, quindi, senza notevoli oneri per interessi passivi. E, dopo avere evidenziato come i due reati contestati, come già ritenuto dal G.i.p., debbano ritenersi integrare un'unica ipotesi, in quanto relativi comunque alla realizzazione del Lotto 20, concludono per la sussistenza di un grave e specifico compendio indiziario in ordine alla partecipazione di Ferone all'attività di riciclaggio di capitali provenienti dalle casse dei Moccia, attraverso la messa a disposizione della sua impresa, con indubbi profitti personali oltre che del clan, al quale le somme investite venivano restituite a seguito dei pagamenti dei vari SAL ovvero acconsentendo, in determinati casi, all'affidamento di lavori con forme di "subappalto in nero". A fronte di tali argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, oltre che coerenti con la disamina delle risultanze investigative sopra indicate, il ricorso, di contro, insistendo a) sull'inconsapevolezza del contributo fornito da Ferone ad un'attività di riciclaggio per giunta antecedente, b) sul fatto che l'appalto aggiudicato non imponesse alcun apporto di capitali a titolo di iniziali spese di gestione, ma semplicemente la prestazione di una fideiussione bancaria, c) sul carattere non eloquente delle conversazioni intercorrenti tra terze persone diverse dall'indagato, d) sulla corrispondenza tra le dazioni contestate al Ferone al capo 48), per importi pari ad euro 449.500,00 ed euro 120.000,00, e le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per acconti e saldi di lavori eseguiti in subappalto, e) sull'irrilevanza della partecipazione di Ferone a riunioni il cui oggetto di discussione non è noto, manifesta la sua infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la co
Sentenza Cassazione n. 20594/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris