CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 33936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette la requisitoria e le conclusioni depositate dal Pubblico Mmistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarazi inammissibile o infondato il ricorso; udita la relazione svolta 'dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza emessa in data 11 gennaio 2021, confermava la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Taranto in data 7 ottobre 2019, che accertava la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla penai di anni due di reclusione, considerata la riduzione per il rito abbreviato, nonché alle pene accessorie fallimentari per la medesima durata. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. peri. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, 223 legge fall., nonché artt. 192 e 546 lett. e) cod. proc. pen., e conseguente vizio di motivazione. In particolare il motivo censura la sentenza impugnata perché non avrebbe tenuto conto dei motivi di appello in ordine alla insufficienza degli elementi probatori valorizzati dal giudice di primo grado, vale a dire le sole dichiarazioni del curatore e la lettura delle risultanze contabili, non rendendo una congrua motivazione, che invece risulterebbe apparente e illogica. E ciò anche quanto al dolo, non sostenuto da adeguata motivazione a fronte del ruolo di 'testa di legno' del Martera, emergente dalla relazione ex art. 33 legge fall., che attribuisce ai fratelli Caggia la gestione della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e della neocostituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sostanza il dolo non può essere comprovato sulla base del solo ruolo di amministratore di diritto della fallita. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale in ordine agli artt. 62 bis, 81 e 133 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non abbia 'valutato il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rendendo una motivazione apparente. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 28 aprile 2022 — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, quanto al primo motivo perché versato in fatto, oltre che perché la sentenza esclude il ruolo di mero prestanome del Martera, dovendo per altro ritenersi pienamente utilizzabile il contenuto delle relazioni del curatore fallimentare e motivato, seppur implicitamente, il dolo; il secondo motivo risulta inammissibile perché la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è congrua e priva di vizi logici. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammisibile. 2. Quanto al primo motivo va premesso che la sentenza impugnata rende conto della circostanza che Martera sia stato amministratore della società fallita dal dicembre 2012 al momento del fallimento, intervenuto in data 26 gennaio 2015. Durante tale periodo risultava operato l'aggiornamento delle scritture contabili, consegnate poi dal Martera al curatore fallimentare, dalle quali emergeva che al 31 dicembre 2013 vi erano in cassa euro 18.376,70, mentre nel registro cespiti ammortizzabili alla stessa data risultavano beni presenti in azienda, poi non rinvenuti. 2.1 Incontestata la distrazione nella sua materialità, il motivo si concentra esclusivamente sul deficit motivazionale quanto alla attribuzione al Martera del delitto, in merito al profilo oggettivo e soggettivo. La sentenza impugnata richiama in modo pertinente la relazione del curatore, che anche quale unica fonte di prova può consentire la ricostruzione delle vicende distrattive, non essendovi alcuna regola di valutazione imposta dall'art. 192 cod. proc. pen. Infatti le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257650 - 01). La Corte motiva congruamente, poi, rappresentando come la gestione delle scritture contabili sia avvenuta da parte del Martera che le ha poi consegnate al curatore, con ciò dimostrandosi l'operatività dell'attuale ricorrente quale amministratore di diritto che esercitava effettivamente le proprie funzioni. Rispetto alla tesi difensiva che Martera sia stato una 'testa di legno' in quanto dedito alla miticoltura la Corte, infatti, argomenta anche che proprio il Martera abbia annotato l'operazione di cessione dei beni aziendali il 30 febbraio 2013 in favore della neocostituita società degli ex rappresentanti legali della [OSCURATO:SOCIETA], e ciò indica quale sintomo della circostanza che Martera aveva pienamente esercitato le sue funzioni con consapevolezza. La Corte, in sostanza, con motivazione adeguata e logica, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, non attribuisce al Martera il ruolo di 'testa di legno' ma anzi lo indica come consapevole amministratore di diritto che favorisce lo svuotamento della fallita in ordine al denaro non rinvenuto e ai beni aziendali scomparsi, che risultano specificamente indicati nell'imputazione e risultando gli stressi tratti dal libro dei cespiti ammortizza bili. Il ricorrente chiede, di fatto, una rivalutazione del materiale probatorio, per altro senza denunciare un vizio di travisamento, né indicando e allegando gli atti processuali, in violazione del principio di aul:osufficienza del ricorso. Generico è infatti il richiamo alla relazione del curatore fallimentare che descriverebbe Martera quale 'testa di legno'. Per altro neanche vi è una motivazione apparente, come denunciata, in quanto dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo un elemento probatorio che conforti la tesi difensiva e che sia stato eluso dalla Corte di appello. 2.2 Venendo al dolo, va in primo luogo evidenziato che il motivo sul punto è Inammissibile, perché la doglianza non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. L'appello era concentrato, come la prima parte del ricorso in esame, sulla circostanza che il ricorrente non avesse avuto un ruolo attivo nella distrazione, dunque quanto al profilo oggettivo. E bene secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già cggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). 2.3 Ad ogni buon conto, nel caso in esame si vede in tema di doppia conforme in quanto le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, in quanto i giudici di appello hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). E sul punto del dolo già la sentenza del Tribunale di Taranto dava conto al fol. 4 della sussistenza del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale del tutto consolidato che afferma che ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690; Sez. 5, n. 11793/14 del 05/12/2013, Marafioti, Rv. 260199; Sez. 5, n. 232 del 09/10/2012, Sistro, Rv. 254061) in quanto il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 3229/13 del 14/12/2012, Rossetto, Rv. 253932; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani, Rv. 251214). Analoga, seppur implicita in quanto non oggetto di motivo di appello, valutazione compie anche la Corte territoriale. La motivazione di sussistenza del dolo si trae dall'attribuzione delle condotte distrattive in prima persona al Martera, che agisce con coscienza e volontà, in coerenza con gli orientamenti della Corte di cassazione, anche in considerazione della circostanza che l'indagine psicologica per accertare il dolo dell'agente vada compiuto essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento reale, nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso (Sez. 2, n. 3957 del 17/02/1993, Tonsig, Rv. 193919 01).Tale operazione risulta compiuta implicitamente da parte della Corte di merito, che comunque rinvia alla sentenza di primo grado più esplicita sul punto, descrivendo le ragioni per le quali Martera abbia consapevolmente disposto dei beni, di fatto sottraendoli alla massa fallimentare senza fornire alcuna adeguata spiegazione in ordine alla ragione aziendale della distrazione nonché in ordine alla destinazione. Ne consegue l'inammissibilità per violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nonché per manifesta infondatezza del primo motivo. 3. Il secondo motivo è manifesl:amente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. Nel caso in esame la Corte dJ appello conferma la decisione del Tribunale rilevando la negativa personalità del Martera, comprovata da numerose condanne comunque espressive della pervicace proclività a delinquere, come anche l'assenza di elementi positivamente valutabili, non essendovi quindi ragioni che conducano alla richiesta attenuazione. Le doglianze avanzate con il motivo sono del tutto infondate, atteso che il provvedimento impugnato fornisce sufficiente giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta proclività a delinquere e assenza di elementi positivi, attenendosi ai principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic:, rv 214200) e secondo la quale tale dato può essere costituito anche dalla valutazione della gravità del fatto, che è uno degli indici normativi dettati per la determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3 n. 11963/11 del 16 dicembre 2010, p.g. in proc. Picaku, rv 249754). Il motivo pertanto è inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese