CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39922/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: VALENTINI RODOLF0 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]_ avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di assoluzione dal reato di cui all'art. 388 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla idoneità del fatto ad integrare una condotta elusiva. Al cospetto di tali argomentazioni le argomentazioni del ricorrente non possiedono valenza decisiva al fine di ritenere comprovata una condotta fraudolenta, diretta a frustrare il diritto di visita della persona offesa; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso otto