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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36983/2022

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 1 5719 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] urastato.it); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Puglia n.2702/01/20 depositata i n data 30 / 11 /20 2 0 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il c ontribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per interessi da rateazione e imposte erariali riferite all’anno 2007, conl’aggiunta di sanzioni e interessi ; - la CTP rigettava i l ricors o ; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame , limitatamente alle sanzioni; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione de gli art t . 3 bis, c. 3 e c. 4 del d.

Lgs.n. 462del 1997; artt. 21 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 7della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto non agevole rinvenire e controllare gli importi dovuti per sanzioni e interessi perché semplicementenon ne è spie gato il meccanismo di calcolo; - il secondo motivo deduce la viol azione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973 in uno con l’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte della oggettiva e dettagliata rappresentazione della fattispecie offerta dall’Ufficio , come esaurientemente illustrata nella motivazione della cartella, erroneamente annullato l’atto impugnatoquanto alle sanzioni; - preliminarmente , rileva la Corte che è necessario integrare il contraddittoriocon il concessionario per la riscossione; p.q.m. rinviaa nuovo ruolo dando termine a pare ricorrente di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorionei confro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 5719 /202 1 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] urastato.it); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Puglia n.2702/01/20 depositata i n data 30 / 11 /20 2 0 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il c ontribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per interessi da rateazione e imposte erariali riferite all’anno 2007, conl’aggiunta di sanzioni e interessi ; - la CTP rigettava i l ricors o ; - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame , limitatamente alle sanzioni; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione de gli art t . 3 bis, c. 3 e c. 4 del d. Lgs.n. 462del 1997; artt. 21 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 7della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto non agevole rinvenire e controllare gli importi dovuti per sanzioni e interessi perché semplicementenon ne è spie gato il meccanismo di calcolo; - il secondo motivo deduce la viol azione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973 in uno con l’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte della oggettiva e dettagliata rappresentazione della fattispecie offerta dall’Ufficio , come esaurientemente illustrata nella motivazione della cartella, erroneamente annullato l’atto impugnatoquanto alle sanzioni; - preliminarmente , rileva la Corte che è necessario integrare il contraddittoriocon il concessionario per la riscossione; p.q.m. rinviaa nuovo ruolo dando termine a pare ricorrente di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorionei confro
Sentenza Cassazione n. 36983/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris