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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 04399/2024

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eguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5905/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.), [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] , r appresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, come da procura specialea margine de l ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 1262/24/20 15, depositata il 23.07.2015.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del13 febbraio 2024 .

Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Treviso rigettava i ricors i riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in breve Imput) , da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti a vvis i di accertamento , per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali erano stati recuperati a tassazione nei confronti della predetta società costi ritenuti indeducibili e IVA considerata indetraibile, a seguito di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dall’impresa individuale “DuemmeAssistenze di [OSCURATO:PERSONA]” (in breve Duemme) , risultato un evasore totale, ed era stato rettificato nei confronti dei soci il relativo reddito di partecipazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale delVeneto rigettava l’appello proposto dall a società Imput e dai suoi soci, osservando, per quanto qui rileva,che: -dalla motivazione degli atti impositivi si evinceva che la Input aveva utilizzato fatture passive prive di elementi certi e precisi, emesse dall’impresa individuale Duemme; - la fattura doveva contenere, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 633 del 1972, l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”; le fatture contestate non erano conformi a detta disposizione, perché contenevano una descrizione delle prestazioni “estremamente generica”, soprattutto per la “quantità”, per cui, trattandosi di prestazioni lavorative, avrebbe dovuto essere espressa “in ore o quantomeno in giornate, con l’indicazione della relativa data e luogo”; - sebbene le fatture fossero state compilate dal soggetto emittente, ricadeva sul contribuente,che aveva registrato tali fatture pone ndo il relativo costo in deduzione, l’onere di dimostrare la loro inerenza ed esistenza, chiedendo all’emittente di integrarne la descrizione oppure procurandosi elementi idonei a dimostrare l’effettività delle prestazioni; - l’inesistenza delle prestazioni era stata riscontrata anche dalle risultanze contabili della Imput, essendo emerso che quest’ultima aveva pagato solo una minima parte delle prestazioni alla Duemmee i dati contabili rilevati non coincidevano con le risultanze delle fatture contabilizzate negli anni 2007 e 2008; - dal riepilogo delle fatture per gli anni 2007 e 2008 si evinceva un significativo debito della Input nei confronti della Duemme; nonostante il mancato pagamento delle prestazioni, dovuto ad alcune contestazioni, tuttavia, la Input aveva continuato ad avvalersi delle prestazioni della Duemmee non aveva provato di avere instaurato un contenzioso in sede giudiziaria; - dalla “scheda” prodotta in giudizio dalla Input non si evincevano elementi in grado di dimostrare l’inerenza dei costi derivanti dalle prestazioni fatturate dalla Duemme; - il motivo di appello riguardante l’irrogazione delle sanzioni era inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per mancanza di specificità dei motivi, essendosi i contribuenti limitati a richiamare le deduzioni svolte nei ricorsi introduttivi; - l a società e i soci impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva all’impugnazione con controricorso ; -i ricorrenti presentavano memoria. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , i contribuenti de duc ono la violazione o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che i contribuenti non avevano fornito la prova dell’inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla Duemme, sebbene dette fatture non recassero affatto una sommaria indicazione delle prestazioni e i contribuenti avessero documentato l’inerenza depositando con il ricorso introduttivo un prospetto dal quale si evinceva che alle singole fatture emesse dalla Duemme, in relazione a diversi eventi, corrispondevano le fatture che la Input emetteva, a sua volta, nei confronti dei propri clienti, avendo la decisione impugnata motivato in modo apparente sul punto; - con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il thema decidendum fosse l’inerenza dei costi e la mancata prova offerta dai contribuenti, mentre la questione dedotta dagli avvisi di accertamento riguardava l’esistenza dei costi oggetto delle fatture, perché “non certi e precisi”; aggiungono, poi, che la CTR non aveva considerato quanto dedotto dai contribuenti in ordine alla irrilevanza dei mancati pagamenti e della prosecuzione dei rapporti lavorativi nonostante alcune contestazioni sorte tra le parti; - con il terzo motivo, lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e denunciano la nullità della sentenza impugnata per mancata o irragionevole motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che l’Ufficio non aveva dimostrato l’inesistenza delle prestazioni eseguite e fatturate alla Input, non essendo sufficiente provare che la società emittente fosse una “cartiera” per dedurre la fittizietà delle operazioni fatturate, avendo i contribuentiprovato l’effettiva esistenza di dette prestazioni mediante l’esibizione della documentazione contabile; rileva no la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove affermavache i costi di cui alle fatture emesse dalla Duemme erano sia oggettivamente inesistenti sia non inerenti, in quanto un costo, per essere non inerente, dovevaessere esistente ed effettivo; - con il quarto motivo, deduc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, 7, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiara re inammissibile il motivo di appello avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per mancanza di specificità dei motivi , avendo i contribuenti richiamato le censure proposto con il ricorso introduttivo; nel merito, i ricorrenti insistono sull’insussistenza dei presupposti per applicare le sanzioni; - in via preliminare va dato atto che in data 31.01.2024 i ricorrenti hanno depositato, con modalità telematiche, memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate, facendo presente di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a seguito dell’affidamento dei carichi oggetto del presente ricorso all’agente della riscossione, e di avere provveduto al pagamento integrale del debito, come risultava dalla documentazione allegata alla predetta memoria; - ciò posto, come ha più volte affermato questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato d.l. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 6 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 29/01/2021, n. 2108; Cass. 23/06/2021, n. 17915; Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535); -il giudizio va pertanto dichiarato estinto, in quanto i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come attestato nelle comunicazioni delle somme dovute con i prospetti di sintesi, allegati alla memoria; - le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088); - l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5905/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.), [OSCURATO:PERSONA] Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] , r appresentat i e difes i da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 9, come da procura specialea margine de l ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l Veneton. 1262/24/20 15, depositata il 23.07.2015. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del13 febbraio 2024 . Oggetto: Tributi [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Treviso rigettava i ricors i riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in breve Imput) , da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], avverso distinti a vvis i di accertamento , per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni di imposta 2007 e 2008, con i quali erano stati recuperati a tassazione nei confronti della predetta società costi ritenuti indeducibili e IVA considerata indetraibile, a seguito di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse dall’impresa individuale “DuemmeAssistenze di [OSCURATO:PERSONA]” (in breve Duemme) , risultato un evasore totale, ed era stato rettificato nei confronti dei soci il relativo reddito di partecipazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale delVeneto rigettava l’appello proposto dall a società Imput e dai suoi soci, osservando, per quanto qui rileva,che: -dalla motivazione degli atti impositivi si evinceva che la Input aveva utilizzato fatture passive prive di elementi certi e precisi, emesse dall’impresa individuale Duemme; - la fattura doveva contenere, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 633 del 1972, l’indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”; le fatture contestate non erano conformi a detta disposizione, perché contenevano una descrizione delle prestazioni “estremamente generica”, soprattutto per la “quantità”, per cui, trattandosi di prestazioni lavorative, avrebbe dovuto essere espressa “in ore o quantomeno in giornate, con l’indicazione della relativa data e luogo”; - sebbene le fatture fossero state compilate dal soggetto emittente, ricadeva sul contribuente,che aveva registrato tali fatture pone ndo il relativo costo in deduzione, l’onere di dimostrare la loro inerenza ed esistenza, chiedendo all’emittente di integrarne la descrizione oppure procurandosi elementi idonei a dimostrare l’effettività delle prestazioni; - l’inesistenza delle prestazioni era stata riscontrata anche dalle risultanze contabili della Imput, essendo emerso che quest’ultima aveva pagato solo una minima parte delle prestazioni alla Duemmee i dati contabili rilevati non coincidevano con le risultanze delle fatture contabilizzate negli anni 2007 e 2008; - dal riepilogo delle fatture per gli anni 2007 e 2008 si evinceva un significativo debito della Input nei confronti della Duemme; nonostante il mancato pagamento delle prestazioni, dovuto ad alcune contestazioni, tuttavia, la Input aveva continuato ad avvalersi delle prestazioni della Duemmee non aveva provato di avere instaurato un contenzioso in sede giudiziaria; - dalla “scheda” prodotta in giudizio dalla Input non si evincevano elementi in grado di dimostrare l’inerenza dei costi derivanti dalle prestazioni fatturate dalla Duemme; - il motivo di appello riguardante l’irrogazione delle sanzioni era inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per mancanza di specificità dei motivi, essendosi i contribuenti limitati a richiamare le deduzioni svolte nei ricorsi introduttivi; - l a società e i soci impugnava no la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva all’impugnazione con controricorso ; -i ricorrenti presentavano memoria. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , i contribuenti de duc ono la violazione o falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR affermato che i contribuenti non avevano fornito la prova dell’inerenza dei costi relativi alle fatture emesse dalla Duemme, sebbene dette fatture non recassero affatto una sommaria indicazione delle prestazioni e i contribuenti avessero documentato l’inerenza depositando con il ricorso introduttivo un prospetto dal quale si evinceva che alle singole fatture emesse dalla Duemme, in relazione a diversi eventi, corrispondevano le fatture che la Input emetteva, a sua volta, nei confronti dei propri clienti, avendo la decisione impugnata motivato in modo apparente sul punto; - con il secondo motivo, deducono la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e/o motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che il thema decidendum fosse l’inerenza dei costi e la mancata prova offerta dai contribuenti, mentre la questione dedotta dagli avvisi di accertamento riguardava l’esistenza dei costi oggetto delle fatture, perché “non certi e precisi”; aggiungono, poi, che la CTR non aveva considerato quanto dedotto dai contribuenti in ordine alla irrilevanza dei mancati pagamenti e della prosecuzione dei rapporti lavorativi nonostante alcune contestazioni sorte tra le parti; - con il terzo motivo, lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della l. n. 212 del 2000 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e denunciano la nullità della sentenza impugnata per mancata o irragionevole motivazione e/o motivazione solamente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che l’Ufficio non aveva dimostrato l’inesistenza delle prestazioni eseguite e fatturate alla Input, non essendo sufficiente provare che la società emittente fosse una “cartiera” per dedurre la fittizietà delle operazioni fatturate, avendo i contribuentiprovato l’effettiva esistenza di dette prestazioni mediante l’esibizione della documentazione contabile; rileva no la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove affermavache i costi di cui alle fatture emesse dalla Duemme erano sia oggettivamente inesistenti sia non inerenti, in quanto un costo, per essere non inerente, dovevaessere esistente ed effettivo; - con il quarto motivo, deduc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 5, 7, 16 e 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel dichiara re inammissibile il motivo di appello avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni per mancanza di specificità dei motivi , avendo i contribuenti richiamato le censure proposto con il ricorso introduttivo; nel merito, i ricorrenti insistono sull’insussistenza dei presupposti per applicare le sanzioni; - in via preliminare va dato atto che in data 31.01.2024 i ricorrenti hanno depositato, con modalità telematiche, memoria con la quale hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate, facendo presente di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, a seguito dell’affidamento dei carichi oggetto del presente ricorso all’agente della riscossione, e di avere provveduto al pagamento integrale del debito, come risultava dalla documentazione allegata alla predetta memoria; - ciò posto, come ha più volte affermato questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del citato d.l. n. 193 del 2016, art. 6, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 6 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, anche ove questi non abbia poi espressamente rinunciato al giudizio pendente, in quanto l'attestazione di ammissione alla procedura di cui al d.l. n. 193 del 2016, art. 6, costituisce inequivoca rinuncia al ricorso (Cass. 29/01/2021, n. 2108; Cass. 23/06/2021, n. 17915; Cass. 7/12/2017, n. 29394), oppure perchè ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535); -il giudizio va pertanto dichiarato estinto, in quanto i ricorrenti hanno aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, come attestato nelle comunicazioni delle somme dovute con i prospetti di sintesi, allegati alla memoria; - le spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (Cass., 31 marzo 2023, n. 9088); - l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., 7 giugno 2018, n. 14782). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazio
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