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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2021

Cassazione n. 39504/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo, in data 17.12.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari a lei ascritti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 163 e 164, c.p., e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata.

2.4. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 18.6.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso

3. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante l'applicazione delle pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi che lo sorreggono.

4. Ed invero la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione sul punto aggredito dalla ricorrente, evidenziando come, "tenuto conto della pregressa sentenza ex art. 444, c.p.p., nei confronti dell'imputata, di cui al certificato penale in atti" (relativa a un reato contravvenzionale), "denotante l'inefficacia deterrente della pregressa sentenza di applicazione pena e la permanente propensione della Legaluppi alla violazione delle norme penali, e non potendosi formulare una prognosi positiva alla luce della complessiva condotta dell'imputata in relazione alla vicenda de qua", non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

A tale conclusione la corte di appello giungeva, nonostante fosse stata dichiarata, l'estinzione del reato contravvenzionale oggetto della richiamata sentenza di patteggiamento, in quanto, affermava il giudice di appello, tale circostanza non impedisce che di tale reato si possa tener conto ai fini della formulazione della prognosi postuma.

Orbene tale percorso argomentativo appare del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, come, ad esempio, l'esistenza di precedenti penali e le circostanze inerenti alla condotta di reato commessa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Cass., Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206), dall'altro che, in tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico (cfr. Cass., Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, Rv. 271389).

La corte territoriale, come si è visto, si è attenuta rigorosamente a tali principi, valorizzando il precedente penale a carico della ricorrente come manifestazione di una sua tendenza alla violazione delle norme penali, che rappresenta solo uno degli ostacoli alla formulazione di una prognosi postuma favorevole all'imputata, concorrente con l'altro decisivo aspetto delle modalità della condotta complessivamente posta in essere dalla Legaluppi in relazione ai fatti per cui si procede nei suoi confronti, profilo non aggredito con specifiche censure dalla ricorrente, che si è limitata a sottolineare "alcune particolarità strutturali" del "reato" commesso in ragione del ruolo svolto di legale rappresentante della società fallita, laddove l'imputata risulta condannata non per un solo reato, ma per i reati di cui agli artt. 217 e 216,

I. fall.

Al riguardo le doglianze della ricorrente appaiono anche acriticamente reiterative della medesima censura respinta dalla corte territoriale, oltre che involgenti censure di merito sulla rilevanza del fatto oggetto della sentenza di patteggiamento in precedenza indicata ai fini della prognosi postuma sulla condotta della Legaluppi, non scrutinabili in sede di legittimità, mentre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si ribadisce l'assenza di ostacoli ex art. 164, c.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, esso risulta manifestamente infondato per le ragioni già esposte.

Nessuna contraddizione, poi, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è ravvisabile nel riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Cass., Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Rv. 267773).

5. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni senza motivazione specifica sulle ragioni di una tale durata, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma,

I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez.

V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413).

Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286).

Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez.

U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 26,4207), la sentenza impugpata va annullata con rinvio ad-aftr-a-setinner-eiel-ka corte di appello di R4:49a,a, esclusivamente per procedere alla rideterminazione rt.u.vA della durata delle pene accessorie "fallimentari" previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216,

I. fall, in ossequio ai principi di diritto in precedenza affermati.

Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti della Legaluppi, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale.La non totale soccombenza dell'imputata comporta che quest'ultima non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per un nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Fermo, in data 17.12.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari a lei ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge, in relazione al disposto degli artt. 163 e 164, c.p., e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 2.4. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 18.6.2021, pervenute a mezzo di posta elettronica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso 3. La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al profilo riguardante l'applicazione delle pene accessorie "fallimentari", dovendosi, nel resto, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi che lo sorreggono. 4. Ed invero la corte territoriale ha reso una puntuale motivazione sul punto aggredito dalla ricorrente, evidenziando come, "tenuto conto della pregressa sentenza ex art. 444, c.p.p., nei confronti dell'imputata, di cui al certificato penale in atti" (relativa a un reato contravvenzionale), "denotante l'inefficacia deterrente della pregressa sentenza di applicazione pena e la permanente propensione della Legaluppi alla violazione delle norme penali, e non potendosi formulare una prognosi positiva alla luce della complessiva condotta dell'imputata in relazione alla vicenda de qua", non sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. A tale conclusione la corte di appello giungeva, nonostante fosse stata dichiarata, l'estinzione del reato contravvenzionale oggetto della richiamata sentenza di patteggiamento, in quanto, affermava il giudice di appello, tale circostanza non impedisce che di tale reato si possa tener conto ai fini della formulazione della prognosi postuma. Orbene tale percorso argomentativo appare del tutto in linea con l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, da un lato, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, come, ad esempio, l'esistenza di precedenti penali e le circostanze inerenti alla condotta di reato commessa (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, Rv. 272087; Cass., Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206), dall'altro che, in tema di patteggiamento, l'avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l'art.445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico (cfr. Cass., Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, Rv. 271389). La corte territoriale, come si è visto, si è attenuta rigorosamente a tali principi, valorizzando il precedente penale a carico della ricorrente come manifestazione di una sua tendenza alla violazione delle norme penali, che rappresenta solo uno degli ostacoli alla formulazione di una prognosi postuma favorevole all'imputata, concorrente con l'altro decisivo aspetto delle modalità della condotta complessivamente posta in essere dalla Legaluppi in relazione ai fatti per cui si procede nei suoi confronti, profilo non aggredito con specifiche censure dalla ricorrente, che si è limitata a sottolineare "alcune particolarità strutturali" del "reato" commesso in ragione del ruolo svolto di legale rappresentante della società fallita, laddove l'imputata risulta condannata non per un solo reato, ma per i reati di cui agli artt. 217 e 216, I. fall. Al riguardo le doglianze della ricorrente appaiono anche acriticamente reiterative della medesima censura respinta dalla corte territoriale, oltre che involgenti censure di merito sulla rilevanza del fatto oggetto della sentenza di patteggiamento in precedenza indicata ai fini della prognosi postuma sulla condotta della Legaluppi, non scrutinabili in sede di legittimità, mentre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si ribadisce l'assenza di ostacoli ex art. 164, c.p., alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, esso risulta manifestamente infondato per le ragioni già esposte. Nessuna contraddizione, poi, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, è ravvisabile nel riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (cfr. Cass., Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Rv. 267773). 5. Con riferimento alle pene accessorie "fallimentari", la cui durata è stata fissata dai giudici di merito in dieci anni senza motivazione specifica sulle ragioni di una tale durata, va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall., nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 29.1.2019, 5882, rv. 274413). Tale opzione risulta confermata da un condivisibile arresto delle Sezioni Unite, in cui, proprio con riferimento all'irrogazione delle pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta, è stato ribadito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133, c.p., e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37, c.p. (cfr. Cass., Sez. U., n. 28910, del 28.2.2019, rv. 276286). Sul punto, pertanto, non potendo essere conservata una pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine, in quanto non conforme al principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena (cfr. Cass, Sez. U. n. 33040 del 26.2.2015, rv. 26,4207), la sentenza impugpata va annullata con rinvio ad-aftr-a-setinner-eiel-ka corte di appello di R4:49a,a, esclusivamente per procedere alla rideterminazione rt.u.vA della durata delle pene accessorie "fallimentari" previste dalla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 216, I. fall, in ossequio ai principi di diritto in precedenza affermati. Resta fermo, invece, il passaggio in giudicato della suddetta sentenza nei confronti della Legaluppi, per quel che riguarda l'affermazione della sua penale responsabilità e la dosimetria della pena principale.La non totale soccombenza dell'imputata comporta che quest'ultima non sia condannato al pagamento delle spese processuali, né di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per un nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] inammissibi