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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 27272/2026

Testo disponibile della fonte

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e di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza, emessa in data 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Romaha confermato la sentenza, emessa, in data 21 aprile 2022, dal Giudice monocra-tico del Tribunale di Velletri, che, all’esito di giudizio ordinario, aveva condannatoGiuseppe Costantini alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda,per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, peressersi posto alla guida di un veicolo, privo della patente di guida, in quanto revo-cata, avendo commesso la medesima infrazione il 22 settembre 2018 (fatto com-messo in data 5 gennaio 2019).2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra-mite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in punto di mancatadeclaratoria di improcedibilità per prescrizione.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia rilevato il de-corso del termine massimo di prescrizione, maturato prima della pronuncia dellasentenza di appello, e segnatamente il 5 gennaio 2024, non potendo trovare ap-plicazione la sospensione del corso della prescrizione (applicabile ai reati commessidal 3 agosto 2017), introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Or-lando), successivamente abrogata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, conconseguente reviviscenza della disciplina anteriore più favorevole, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024,Campanella, Rv. 286436 – 01).Si chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,con declaratoria di prescrizione del reato.3.

In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità.2.

L’unico motivo di ricorso, con cui si invoca l’intervenuta estinzione del reatoper prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente in-fondato.2.1.

Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, risol-vendo il contrasto insorto in materia, ha affermato, con argomentazioni ampia-mente condivisibili, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizionedi cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103, successivamente abrogata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, da ultimo,dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, si applica ai reati commessi nel tempo divigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.Il massimo organo nomofilattico si è, innanzitutto, soffermato sulla naturasostanziale dell’istituto della prescrizione e ha ribadito, nel solco tracciato dallagiurisprudenza costituzionale, la consolidata specificazione, secondo cui il regimegiuridico riservato alla lex mitior, inerente in primis all’attributo della sua retroat-tività, non gode della tutela privilegiata di cui all’art. 25, comma 2, Cost. (cheriguarda solo il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, non-ché di quella più sfavorevole al reo), bensì di quella di cui all’art. 3 Cost., sicchében può essere sacrificato da una legge ordinaria, sempre che la stessa sia con-forme al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui alla citata norma e, quindi,connessa all’esigenza di protezione di interessi aventi analogo rilievo.Delineata tale cornice, le Sezioni Unite hanno escluso che tra la disciplina dellasospensione della prescrizione dettata dalla legge n. 103 del 2017 e quella di cuialle due successive fonti, costituite dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134del 2021, ci fosse un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, regolatodall’art. 2 cod. pen., osservando come gli ultimi due interventi normativi costituis-sero, nel loro unitario insieme (ivi comprese le disposizioni abrogative della riformaOrlando), un nuovo sistema, autonomo rispetto al passato, caratterizzato dallaindividuazione della sentenza di primo grado come momento di tendenziale ces-sazione del corso della prescrizione e dalla introduzione dell’istituto della improce-dibilità, espressamente riservato dal legislatore ai soli reati commessi dal 1 gen-naio 2020.

Si è osservato, ancora, come tale deroga al principio della retroattivitàdella lex mitior fosse senz’altro rispettosa del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost, stante la necessità di garantire agli uffici giurisdizionali il temponecessario per organizzare l’utile trattazione dei processi nel regime determinatodai mutamenti introdotti e l’esigenza di tutelare l’interesse delle persone offese anon subire l’improvvisa riduzione dei termini di estinzione del reato o dell’azionepenale, per concludere che ai reati commessi nel tempo antecedente al 1 gennaio2020, e, segnatamente, tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non interessati,per espressa volontà legislativa, dalle modifiche normative successive, continuavaad applicarsi la legge in vigore al momento della loro commissione.2.2.

Tale interpretazione ha avuto, di recente, l’avallo della Corte costituzio-nale che, con sentenza n. 38 del 2026, ha dichiarato non fondate le relative que-stioni, sollevate dalla Corte di appello di Lecce, escludendo che la sentenza delleSezioni Unite abbia compiuto un’interpretazione incompatibile con la lettera dellalegge e, per tale ragione, in contrasto con il principio di legalità in materia penale,ovvero che, con tale interpretazione, sia stato violato il principio della retroattivitàdella legge più favorevole per l’imputato.2.3.

Applicando tali principi al caso in esame, è indubbio che al reato conte-stato al Costantini, commesso il 5 gennaio 2019, si applichi il regime di sospen-sione del corso della prescrizione dettato dall'art. 159 cod. pen., come modificatodalla legge n. 103 del 2017, e che, per lo stesso, contrariamente a quanto dedottodal ricorrente, non risultava decorso, al momento della pronuncia della sentenzaimpugnata, il termine massimo di prescrizione.Invero, quando, in data 21 aprile 2022, il Tribunale di Velletri, giudicandol'imputato, ha emesso la sentenza, con motivazione contestuale, di condanna allapena di mesi 3 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il suddetto reato, si èdeterminato il tempestivo effetto interruttivo stabilito dall'art. 160 cod. pen., neltesto applicabile a questo procedimento.

Alla data del deposito della motivazione(individuato come dies a quo dalla disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2017),e quindi il 21 aprile 2022, quando il termine prescrizionale non si era ancora con-sumato, è iniziato il periodo di sospensione del corso della prescrizione della duratanon superiore a un anno e sei mesi previsto dall'art. 159 cod. pen., vigente perquesto procedimento, terminato il 21 ottobre 2023.

La pronuncia della sentenzada parte della Corte di appello (individuato come dies a quem dalla disciplina in-trodotta dalla legge n. 103 del 2017), è intervenuta (con assegnazione di un ter-mine di giorni 90) in data 6 ottobre 2025 e, a quella data, il termine massimo diprescrizione (pari ad anni 5) cui andava aggiunto il periodo di sospensione di anni1, mesi 6 sopra indicato e l’ulteriore periodo di giorni 125 (determinato dal rinvioper astensione dei difensori dal 5 maggio 2025 all’8 settembre 2025), per un pe-riodo complessivo di anni 6, mesi 10, giorni 5, non era ancora spirato.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Romaha confermato la sentenza, emessa, in data 21 aprile 2022, dal Giudice monocra-tico del Tribunale di Velletri, che, all’esito di giudizio ordinario, aveva condannatoGiuseppe Costantini alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda,per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, peressersi posto alla guida di un veicolo, privo della patente di guida, in quanto revo-cata, avendo commesso la medesima infrazione il 22 settembre 2018 (fatto com-messo in data 5 gennaio 2019).2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tra-mite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con cui deduce, ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge, in punto di mancatadeclaratoria di improcedibilità per prescrizione.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia rilevato il de-corso del termine massimo di prescrizione, maturato prima della pronuncia dellasentenza di appello, e segnatamente il 5 gennaio 2024, non potendo trovare ap-plicazione la sospensione del corso della prescrizione (applicabile ai reati commessidal 3 agosto 2017), introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Or-lando), successivamente abrogata dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, conconseguente reviviscenza della disciplina anteriore più favorevole, come affermatodalla giurisprudenza di legittimità (si richiama Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024,Campanella, Rv. 286436 – 01).Si chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,con declaratoria di prescrizione del reato.3. In data 16 giugno 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta, concludendo nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità.2. L’unico motivo di ricorso, con cui si invoca l’intervenuta estinzione del reatoper prescrizione, maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente in-fondato.2.1. Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte, con lasentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, risol-vendo il contrasto insorto in materia, ha affermato, con argomentazioni ampia-mente condivisibili, che la disciplina della sospensione del corso della prescrizionedi cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103, successivamente abrogata dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, da ultimo,dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, si applica ai reati commessi nel tempo divigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.Il massimo organo nomofilattico si è, innanzitutto, soffermato sulla naturasostanziale dell’istituto della prescrizione e ha ribadito, nel solco tracciato dallagiurisprudenza costituzionale, la consolidata specificazione, secondo cui il regimegiuridico riservato alla lex mitior, inerente in primis all’attributo della sua retroat-tività, non gode della tutela privilegiata di cui all’art. 25, comma 2, Cost. (cheriguarda solo il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, non-ché di quella più sfavorevole al reo), bensì di quella di cui all’art. 3 Cost., sicchében può essere sacrificato da una legge ordinaria, sempre che la stessa sia con-forme al principio di uguaglianza e ragionevolezza di cui alla citata norma e, quindi,connessa all’esigenza di protezione di interessi aventi analogo rilievo.Delineata tale cornice, le Sezioni Unite hanno escluso che tra la disciplina dellasospensione della prescrizione dettata dalla legge n. 103 del 2017 e quella di cuialle due successive fonti, costituite dalla legge n. 3 del 2019 e dalla legge n. 134del 2021, ci fosse un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo, regolatodall’art. 2 cod. pen., osservando come gli ultimi due interventi normativi costituis-sero, nel loro unitario insieme (ivi comprese le disposizioni abrogative della riformaOrlando), un nuovo sistema, autonomo rispetto al passato, caratterizzato dallaindividuazione della sentenza di primo grado come momento di tendenziale ces-sazione del corso della prescrizione e dalla introduzione dell’istituto della improce-dibilità, espressamente riservato dal legislatore ai soli reati commessi dal 1 gen-naio 2020. Si è osservato, ancora, come tale deroga al principio della retroattivitàdella lex mitior fosse senz’altro rispettosa del principio di ragionevolezza di cuiall’art. 3 Cost, stante la necessità di garantire agli uffici giurisdizionali il temponecessario per organizzare l’utile trattazione dei processi nel regime determinatodai mutamenti introdotti e l’esigenza di tutelare l’interesse delle persone offese anon subire l’improvvisa riduzione dei termini di estinzione del reato o dell’azionepenale, per concludere che ai reati commessi nel tempo antecedente al 1 gennaio2020, e, segnatamente, tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non interessati,per espressa volontà legislativa, dalle modifiche normative successive, continuavaad applicarsi la legge in vigore al momento della loro commissione.2.2. Tale interpretazione ha avuto, di recente, l’avallo della Corte costituzio-nale che, con sentenza n. 38 del 2026, ha dichiarato non fondate le relative que-stioni, sollevate dalla Corte di appello di Lecce, escludendo che la sentenza delleSezioni Unite abbia compiuto un’interpretazione incompatibile con la lettera dellalegge e, per tale ragione, in contrasto con il principio di legalità in materia penale,ovvero che, con tale interpretazione, sia stato violato il principio della retroattivitàdella legge più favorevole per l’imputato.2.3. Applicando tali principi al caso in esame, è indubbio che al reato conte-stato al Costantini, commesso il 5 gennaio 2019, si applichi il regime di sospen-sione del corso della prescrizione dettato dall'art. 159 cod. pen., come modificatodalla legge n. 103 del 2017, e che, per lo stesso, contrariamente a quanto dedottodal ricorrente, non risultava decorso, al momento della pronuncia della sentenzaimpugnata, il termine massimo di prescrizione.Invero, quando, in data 21 aprile 2022, il Tribunale di Velletri, giudicandol'imputato, ha emesso la sentenza, con motivazione contestuale, di condanna allapena di mesi 3 di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda per il suddetto reato, si èdeterminato il tempestivo effetto interruttivo stabilito dall'art. 160 cod. pen., neltesto applicabile a questo procedimento. Alla data del deposito della motivazione(individuato come dies a quo dalla disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2017),e quindi il 21 aprile 2022, quando il termine prescrizionale non si era ancora con-sumato, è iniziato il periodo di sospensione del corso della prescrizione della duratanon superiore a un anno e sei mesi previsto dall'art. 159 cod. pen., vigente perquesto procedimento, terminato il 21 ottobre 2023. La pronuncia della sentenzada parte della Corte di appello (individuato come dies a quem dalla disciplina in-trodotta dalla legge n. 103 del 2017), è intervenuta (con assegnazione di un ter-mine di giorni 90) in data 6 ottobre 2025 e, a quella data, il termine massimo diprescrizione (pari ad anni 5) cui andava aggiunto il periodo di sospensione di anni1, mesi 6 sopra indicato e l’ulteriore periodo di giorni 125 (determinato dal rinvioper astensione dei difensori dal 5 maggio 2025 all’8 settembre 2025), per un pe-riodo complessivo di anni 6, mesi 10, giorni 5, non era ancora spirato.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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