Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23157/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a del 21/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Meraj per il delitto di cui all’art. 489 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché l’esclusione dellacausa di non punibilità sarebbe stata argomentata in modo tautologico avendoriguardo alla violazione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;[OSCURATO:PERSONA], al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);[OSCURATO:PERSONA] che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrueargomentazioni;Rilevato, invero, che la causa di non punibilità è stata esclusa avendo riguardoalle caratteristiche del fatto, e, dunque, non già al bene giuridico leso, bensì allagravità del fatto specifico, in considerazione del numero e della tipologia didocumenti contraffatti, e al contesto nel quale è avvenuto l’accertamento delpossesso degli stessi;[OSCURATO:PERSONA] che è stato sul punto sottolineato, in maniera logica, chel’imputato ha esibito agli operanti la patente e il permesso di guida internazionalefalsi mentre si trovava alla guida di un mezzo che non era abilitato a condurre e,avvedendosi della presenza della vettura di servizio, ha provato a sottrarsi alcontrollo accelerando;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 21/10/2025 della Corte di appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna haconfermato la condanna del Meraj per il delitto di cui all’art. 489 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente, con l’unico motivo proposto, lamenta violazionedella legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen., poiché l’esclusione dellacausa di non punibilità sarebbe stata argomentata in modo tautologico avendoriguardo alla violazione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice;[OSCURATO:PERSONA], al riguardo, su un piano generale, che, ai fini della configurabilitàdella causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, previstadall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno odel pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);[OSCURATO:PERSONA] che, seguendo le indicazioni promananti dai richiamati principi, laCorte territoriale abbia disatteso la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. con congrueargomentazioni;Rilevato, invero, che la causa di non punibilità è stata esclusa avendo riguardoalle caratteristiche del fatto, e, dunque, non già al bene giuridico leso, bensì allagravità del fatto specifico, in considerazione del numero e della tipologia didocumenti contraffatti, e al contesto nel quale è avvenuto l’accertamento delpossesso degli stessi;[OSCURATO:PERSONA] che è stato sul punto sottolineato, in maniera logica, chel’imputato ha esibito agli operanti la patente e il permesso di guida internazionalefalsi mentre si trovava alla guida di un mezzo che non era abilitato a condurre e,avvedendosi della presenza della vettura di servizio, ha provato a sottrarsi alcontrollo accelerando;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23157/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris