CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 06057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni della parte civile; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano le considerazioni spese dal primo capoverso di pagina 3 nel descrivere il portato dell'ordinanza nella parte prescrittiva espressamente violata dal ricorrente dando corpo all'ipotesi di reato contestata e la non occasionalità dell'incontro siccome confortata dalle dichiarazioni della persona offesa, la cui credibilitità soggettiva risulta inadeguatamente attinta dal ricorso sul solo e non sufficiente riferimento alla costituzione di parte civile, di per sé inidoneo a disvelare la natura calunniosa delle relative propalazioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. ma non la condanna alla rifusione delle spese del grado affrontate dalla parte civile, le cui difese non hanno inciso sulla decisione assunta P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.