Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 39826/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA].5.;ELLIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ha depositato copia del verbale di udienza del 6/6/2022 della Corte di Appello di Napoli - III sezione penale - [OSCURATO:PERSONA] 9801/2014 e copia della trascrizione del verbale di udienza del 23/06/2022 del Tribunale di Napoli - I sezione penale - RG 1:3405/12; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 8), 9), 10), 11), 25), 44), 48), 49), 51), 52), 2-bis), 3-bis) e 4-bis) dell'imputazione provvisoria.

In particolare, con riferimento al capo 1), l'accusa ha fatto carico all'indagato di avere partecipato a far tempo dal 2011 all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA] (art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo), operante in Afragola, con stabili articolazioni territoriali nei comuni limitrofi, fra cui Casoria, Arzano, Crispano e Caivano e con attività in altre parti del territorio nazionale, essendo individuato come capo, dirigente e vertice assoluto dell'organizzazione, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con condotta perdurante fino al 2019.

2. Avverso tale ordinanza i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., segnalando che la questione di diritto posta con l'impugnazione era stata già definita dalla Corte di cassazione con due decisioni specificamente indicate (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, e Sez. 6, n. 1753 del 14/12/2012, dep. 2013), svolgendo il riepilogo dei fatti, con esso evidenziando che pendevano contemporaneamente in capo allo stesso indagato due ulteriori processi aventi ad oggetto la medesima condotta associativa e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 24, 11:1, 112 e 117 Cost., con riferimento al divieto di bis in idem, nonché 6, primo comma, 13 CEDU e 4 del VII Protocollo addizionale alla suindicata Convenzione.

Il primo dei processi precedenti, conclusosi in primo grado con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Napoli il 9 ottobre 2013, dopo che l'accusa era stata illegittimamente ridimensionata dal 1998 al marzo 2002, anziché al 9 ottobre 2013, pendeva attualmente in appello, anche per impugnazione dell'imputato, dopo che il suo ricorso per cassazione era stato convertito ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen.

In ordine al secondo processo, attualmente pendente ancora in primo grado innanzi al Tribunale di Napoli, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare era stata annullata dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, dopo che il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] era stato accolto progressivamente con le sentenze della Corte di cassazione n. 28644 del 2012 e n. 1753 del 2013 sopra indicate.

Anche in questo processo, però, all'iniziale contestazione del reato associativo in forma aperta era seguita, nel corso dell'udienza del'8 febbraio 2017, la limitazione del periodo di imputazione dal 2004 al tutto il 2010, con esclusione del tempo successivo, ancora una volta essendosi riproposta la medesima decurtazione del tempo del commesso reato.

Il ricorrente stigmatizza, pertanto, quello che considera l'espediente adottato dal Pubblico ministero di operare, per ben due volte, l'illegittima riduzione dell'arco temporale inerente alla precedente imputazione aperta, con l'indicazione di condotta perdurante, al solo fine di duplicare la medesima contestazione del reato associativo, così violando in modo plateale i principi affermati nelle indicate sentenze di legittimità.

Al riguardo, la difesa evidenzia che già nel primo fra i processi precedenti l'accusa aveva offerto elementi di prova dichiarativa riferibili a fatti successivi al 2010, sicché la riduzione del tempus commissi delicti era stata evidentemente finalizzata alla strumentale triplicazione dell'azione penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi addebiti associativi.

Il riferimento viene operato: alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione era iniziata il 27 luglio 2015 e le cui affermazioni relative ad [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto riguardo a epoca sostanzialmente corrispondente al principio di tale collaborazione, nel mentre le attività di indagine della competente [OSCURATO:PERSONA] stavano proseguendo; alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato il suo percorso collaborativo il 4 febbraio 2020 e la cui deposizione era avvenuta all'udienza del 17 maggio 2021, con riferimenti ai suoi incontri con [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e anche successivamente sino al 2017, epoca del suo arresto; alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], interrogato il 12 ottobre 2018 e poi escusso all'udienza del 29 ottobre 2018, il quale aveva collocato nel 2011 l'ultima volta in cui aveva visto [OSCURATO:PERSONA].

Questi dati sono, per la difesa, confermativi dell'artificio processuale nuovamente speso dalla pubblica accusa nei confronti dell'indagato, con l'ottenimento di un nuovo provvedimento restrittivo avente ad oggetto il segmento di condotta associativa per la formale esclusione del quale dalle precedenti vicende processuale essa si era preventivamente adoperata.

Di conseguenza, il ricorrente ritiene che l'emissione dell'ordinanza impugnata abbia direttamente disatteso l'art. 24 Cost. duplicando l'azione penale nei confronti del medesimo indagato, così vulnerando il suo diritto di difesa, l'art. 111, secondo comma, Cost., dal momento che il giusto processo non consente il bis in idem, l'art. 112 Cost., sempre in relazione alla censurata reiterazione dell'esercizio dell'azione per lo stesso fatto, e l'art. 117 Cost., quale norma interposta per l'operatività nell'ordinamento interno dei precetti convenzionali prima indicati, con particolare riguardo all'art. 4 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione, in forza del quale nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per il quale stato già assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva, conformemente alla legge e alla procedura dello Stato, senza possibilità di deroga ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

In definitiva, attualmente [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe a dover essere giudicato dalla Corte di appello di Napoli, in relazione al primo processo, per l'attività associativa, prima indicata con condotta perdurante, successivamente interrotta al marzo 2002, dal Tribunale di Napoli, in relazione al secondo processo, per la medesima attività associativa, dal 2004 con condotta perdurante, successivamente interrotta a tutto il 2010, e infine in relazione all'attuale procedimento per lo stesso reato associativo, inerente al periodo dal 2011 al 2019.

Tuttavia, questa successione di contestazioni - evidenzia la difesa - determina la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione al principio del ne bis in idem processuale, la preclusione determinata dalle antecedenti contestazioni essendo quella di rendere improduttivi di effetti giuridici l'atto e l'attività reiterativi messi in essere in tempo successivo, con conseguente evenienza dell'obbligo del giudice di sancire immediatamente la preclusione stessa.

Diversamente opinando - annota il ricorrente - si finirebbe con il legittimare comportamenti anomali di abuso del processo, in quanto si permetterebbe al Pubblico ministero di realizzare la triplicazione dell'azione penale a suo carico in ordine alla medesima contestazione associativa.

Sulla scorta di tali deduzioni si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, rispetto alle determinazioni del Pubblico ministero non potrebbe configurarsi un abuso del processo, tenuto anche conto che, nella vicenda oggetto della doglianza formulata dal ricorrente, il procedimento era allo stato delle indagini preliminari con esercizio del solo potere di natura cautelare, mentre poi la delimitazione del tempo rispetto a cui veniva contestato il reato associativo nel singolo processo si era risolto, non nella ritrattazione dell'azione penale, ma nella mera modifica dell'imputazione, da ritenersi consentita ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. anche in riferimento alla configurazione del reato associativo, di natura permanente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso per saltum proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, appare fondato nei sensi e nei limiti che seguono.

2. In primo luogo è da puntualizzare che le deduzioni del ricorrente, il quale con l'impugnazione ha censurato la reiterazione dell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, hanno riguardato il solo reato associativo di cui al capo 1), non gli altri numerosi ulteriori reati - 8), 9), 10), 11), 25), 44), 48), 49), 51), 52), 2-bis), 3-bis) e 4-bis) - contestati con l'ordinanza: relativamente a tali ulteriori reati, quindi, questo provvedimento non è destinato a produrre effetti.

3. Per quanto concerne la tematica inerente al delitto che qui rileva, è risultato che [OSCURATO:PERSONA], prima di vedersi notificare l'ordinanza qui impugnata, applicativa della custodia cautelare in carcere (anche) in ordine all'accusa del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione, nelle qualità di capo, dirigente e promotore e vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] (posizione condivisa con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dal 2011 con condotta perdurante fino al 2019 (capo 1), era stato rinviato a giudizio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto del 17 ottobre 2006 per rispondere dello stesso delitto, dal 1.998 con condotta perdurante, salvo che nel corso del susseguente processo i Pubblico ministero aveva, soltanto all'udienza del 10 gennaio 2012, aveva ridu:to l'arco temporale della contestazione fino al marzo 2002, senza formulare richieste per il tempo susseguente; il Tribunale, con ordinanza del 24 gennaio 2012, aveva ritenuto modificata l'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pan. e il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso questo provvedimento era stato dichiarato inammissibile, dovendo impugnarsi, l'ordinanza contestata, esclusivamente con la susseguente sentenza; la sentenza del Tribunale, emessa il 9 ottobre 2013, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente con riguardo al periodo dal 1998 al marzo 2002, sicché l'imputato aveva impugnato la sentenza, lamentando l'illegittima evaporazione del suo diritto a essere assolto per il tempo intercorso al marzo 2002 al 9 ottobre 2013, escluso in via postuma dalla contestazione, presentando in tal senso ricorso per saltum, convertito in appello, tuttora pendente

3.1. È emerso altresì che, con provvedimento del 21 aprile 2011, il medesimo Ufficio del Pubblico ministero aveva emesso decreto di fermo a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei cui riguardi era poi era stata emessa il 23 aprile 2011 un'altra ordinanza applicativa della custodia cautelare in ordine al medesimo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con conseguente decreto dispositivo del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli emesso dal corrisponcente Giudice per le indagini preliminari il 25 giugno 2012 affinché l'imputato rispondesse di quello stesso reato, contestato come commesso dal 2004 con condotta ancora perdurante.

3.1.1. Però la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40672 del 29/09/2011, aveva annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame confermativa dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere; in particolare, era stata accolta la doglianza del ricorrente inerente al fatto che egli aveva rappresentato, già in sede di riesame, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 17 ottobre 2006, aveva disposto il giudizio nei suoi confronti per lo stesso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così deducendo la ricorrenza di una situazione di litispendenza, senza che il Tribunale del riesame affrontasse il problema dell'eventuale operatività del divieto del ne bis in idem: accertamento delle condizioni relative alla cui operatività, con conseguente preclusione, non poteva essere svolto dalla Corte di cassazione, in mancanza dei necessari elementi conoscitivi, con particolare riguardo alla cessazione della permanenza del reato contestato nel procedimento parallelo.

3.1.2. Tale posizione, sempre con riferimento al medesimo reato, era stata ribadita dalla Corte di legittimità con la successiva emissione della sentenza di Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012 che aveva annullato il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in sede rescissoria, nuovamente confermativo dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, sempre in relazione alla lamentata violazione del ne bis in idem: assodato che il delitto per il quale il Tribunale della libertà aveva mantenuto in vita la misura cautelare era quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., era stato rilevato che la contestazione elevata nel primo procedimento pure per questo reato era stata formulata secondo la tecnica dell'imputazione aperta, ossia senza l'indicazione di un termine finale di cessazione della partecipazione all'associazione per delinquere, con l'effetto che [OSCURATO:PERSONA] nel precedente processo era chiamato a rispondere del medesimo delitto perdurante fino all'attualità, considerato anche non si era ancora verificato l'effetto interruttivo della permanenza determinato dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Nella decisione ora richiamata, la Corte di cassazione aveva aggiunto che non avrebbe potuto ritenersi rilevante in senso contrario l'eventualità - non verificabile in quella sede - che nel processo più risalente il Pubblico ministero avesse addotto - oppure il giudice avesse assunto - prove concernenti la permanenza della condotta criminosa soltanto per una parte, la prima, dell'arco temporale in contestazione, poiché l'esito di quel giudizio - tanto che fosse di assoluzione, quanto di condanna - era destinato a coprire di giudicato l'intero periodo formalmente in contestazione, sino alla sentenza di primo grado.

Pertanto, non sussisteva dubbio che il periodo di operatività dell'associazione a delinquere di cui [OSCURATO:PERSONA] era accusato di essere il capo - ai fini della misura cautelare che si esaminava - fosse interamente compreso nell'arco temporale dell'omologo delitto costituente oggetto di accertamento in corso nel processo penale primigenio.

In tale prospettiva, i giudici di legittimità avevano censurato il giudizio che aveva concluso per la diversità delle associazioni a delinquere oggetto delle contestazioni da parte del giudice del rinvio.

Corollario conseguente era stato l'approdo secondo cui, siccome non poteva dirsi che si fosse accertato che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte, contemporaneamente, di due diverse associazioni per delinquere di stampo mafioso, parimenti denominate e contestualmente operanti nel medesimo territorio, e se doveva ravvisarsi, quindi, l'identità del sodalizio criminoso, la condotta (più breve) per la quale era stata applicata l'ulteriore misura cautelare sarebbe restata interamente assorbita nel più ampio spettro temporale dell'altro procedimento penale, ostando all'applicazione della misura cautelare il principio del ne bis in idem.

3.1.3. Ancora, la Corte di legittimità, Sez. 6, n. 1753 del 14/12/2012, dep. 2013, sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso la terza ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, emessa il 27 agosto 2012, la quale aveva, stavolta, annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti dell'indagato emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 23 aprile 2011, avendo conclusivamente reputato ostativa all'emissione di tale provvedimento la preclusione scaturente dal disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., per la persistente pendenza in fase dibattimentale del processo che vedeva [OSCURATO:PERSONA] accusato dello stesso reato e nella medesima posizione apicale.

Era stata, al riguardo, valutata la rilevanza dell'allegazione della modifica dell'ambito temporale della prima contestazione associativa, attraverso la quale il Pubblico ministero intendeva indurre l'affermazione della diversità della contestazione cautelare, ma si era obiettato che quel novum introdotto nel giudizio di rinvio non era conferente, in quanto proponeva lo slittamento dal tema devoluto - ossia l'identità dell'associazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] - al diverso tema dei periodi temporali oggetto delle due contestazioni.

Si era aggiunto che, ricostruito il principio di preclusione in termini di consumazione del relativo potere già esercitato e precisato che la sua sussistenza andava valutata al momento della proposizione della domanda, era evidente che nessuna idoneità a far rivivere tale potere era da attribuirsi alla postuma modificazione dei termini del suo esercizio, secondo una scelta insindacabile dell'organo titolare, giacché, diversamente opinando, si sarebbe riconosciuta al Pubblico ministero la potestà di conformare ad libitum l'esercizio dell'azione penale, anche attraverso la duplicazione dei procedimenti, mediante il frazionamento temporale della condotta permanente connaturata al delitto associativo secundum eventum, ossia in rapporto a esigenze cautelari che si intendessero perseguire, pur in violazione del fondamentale principio espresso dalla preclusione rilevata.

3.2. Deve ulteriormente notarsi che, come ha ricordato il ricorrente, nel secondo processo instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della contestazione dello stesso delitto associativo in forma aperta, si era registrata, all'udienza del'8 febbraio 2017, la deduzione del Pubblico ministero che aveva affermato di voler limitare il periodo di imputazione dal 2004 al tutto il 2010, con esclusione di tutto il tempo successivo, deduzione a cui aveva fatto seguito la corrispondente contestazione da parte della difesa, imperniata sulla carenza di legittimità della decurtazione, anche largamente postuma, del tempo del commesso reato.

3.3. Le decisioni di legittimità man mano citate, intervenute nel pregresso procedimento cautelare relativo alla contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione in posizione apicale alla medesima associazione oggetto di questo ulteriore procedimento, hanno espressamente preso l'abbrivio dal principio (affermato da Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01) secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, la carenza della condizione di procedibilità conseguendo alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero (che riguarda soltanto le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente).

In forza di esso, poi, la prima delle tre citate decisioni, seguita dalle altre due, ha affermato, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., inerente alla sua partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], il principio di diritto secondo cui "in presenza di una siffatta situazione di litispendenza, non è consentito iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e adottare in tale ambito un provvedimento cautelare personale".

4. Posto quanto precede, deve constatarsi che, nonostante tale situazione giuridica immediatamente pregressa, nell'ordinanza impugnata non si profila preso in espressa e adeguata considerazione il punto pregiudiziale della sussistenza o meno della preclusione dovuta alla pendenza, per lo stesso reato associativo, di altri due precedenti processi: il delitto, come si è visto, è stato contestato ad [OSCURATO:PERSONA] in ambedue i processi indicati in forma aperta, con temporizzazione successivamente circoscritta dal Pubblico ministero e con effetti giuridici che non possono ritenersi allo stato cristallizzati, siccome non - ancora - recepiti da una sentenza irrevocabile, avendo la difesa documentato che è sub iudice la statuizione di assoluzione, ma con restrizione dell'arco temporale valutato, emessa dal Tribunale di Napoli nel primo processo e che è ancora pendente in primo grado il secondo processo.

Non risulta, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica, pur avendo ampiamente valutato la posizione dell'indagato con riferimento al complesso dell'imputazione provvisoria, abbia verificato se la situazione prospettata dalla richiesta del Pubblico ministero con specifico riferimento all'accusa relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA], per il tempo dal 2011 in poi, infrangesse - o meno - nuovamente il principio di preclusione del ne bis in idem, come era stato alfine accertato con riguardo alla precedente ordinanza applicativa della custodia cautelare del 23 aprile 2011.

E l'omessa disamina di questo essenziale punto si è verificata nonostante che nessuna sentenza definitiva (nel secondo, nessuna sentenza tout court) fosse stata emessa nei due precedenti processi in cui la medesima accusa era stata articolata con contestazione aperta, poi chiusa ad iniziativa del Pubblico ministero, anche per il tempo antecedente al momento della corrispondente enunciazione, seguita dalla contestazione della legittimità di tale riduzione da parte della difesa.

La trattazione della questione, in relazione alla situazione determinata dalle precedenti, ricordate pronunce afferenti alla contestazione dello stesso reato associativo nei confronti del medesimo soggetto, era decisivamente propedeutica, onde stabilire se - e, se sì, in quale misura - alla reiterazione della contestazione del medesimo reato, peraltro con riferimento anche a intervallo temporale, non esiguo (dal 2011 al 2017), antecedente all'ultima chiusura della contestazione operata nel citato processo, quella indicata come avvenuta all'udienza dell'8 febbraio 2017 (v. la motivazione di Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577 - 01 per l'analisi critica della retrodatazione dell'originaria contestazione aperta del reato permanente, con specifico riferimento al il periodo già decorso).

La radicale carenza di motivazione sul rilevato snodo integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente, poiché il provvedimento risulta privo del supporto giustificativo su di un punto, come si è visto, potenzialmente decisivo (per la rilevanza della carenza di motivazione quale base del ricorso per saltum avverso l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., Sez. 6, n. 26050 del 14/04/2016, Rechichi, Rv. 266970 - 01; in generale, per la qualificazione del ricorso per cassazione quale impugnazione per violazione di legge quando si denuncia la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre anche qualora il provvedimento abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che esso, singolarmente considerato, risulta tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01).

5. La mancata considerazione della necessità di verificare la conformità dell'applicazione della misura cautelare al principio indicato, con il rilievo della completa carenza di motivazione sul punto, conduce, pertanto, all'annullamento dell'ordinanza, in ordine al solo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio da compiersi nel solco dianzi fissato.

Segue la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1, e rinvia per nuovo giudizio sul punto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA].5.;ELLIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ha depositato copia del verbale di udienza del 6/6/2022 della Corte di Appello di Napoli - III sezione penale - [OSCURATO:PERSONA] 9801/2014 e copia della trascrizione del verbale di udienza del 23/06/2022 del Tribunale di Napoli - I sezione penale - RG 1:3405/12; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1), 8), 9), 10), 11), 25), 44), 48), 49), 51), 52), 2-bis), 3-bis) e 4-bis) dell'imputazione provvisoria. In particolare, con riferimento al capo 1), l'accusa ha fatto carico all'indagato di avere partecipato a far tempo dal 2011 all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA] (art. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo), operante in Afragola, con stabili articolazioni territoriali nei comuni limitrofi, fra cui Casoria, Arzano, Crispano e Caivano e con attività in altre parti del territorio nazionale, essendo individuato come capo, dirigente e vertice assoluto dell'organizzazione, unitamente ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; con condotta perdurante fino al 2019. 2. Avverso tale ordinanza i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per saltum, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., segnalando che la questione di diritto posta con l'impugnazione era stata già definita dalla Corte di cassazione con due decisioni specificamente indicate (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, e Sez. 6, n. 1753 del 14/12/2012, dep. 2013), svolgendo il riepilogo dei fatti, con esso evidenziando che pendevano contemporaneamente in capo allo stesso indagato due ulteriori processi aventi ad oggetto la medesima condotta associativa e affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 649 cod. proc. pen., 24, 11:1, 112 e 117 Cost., con riferimento al divieto di bis in idem, nonché 6, primo comma, 13 CEDU e 4 del VII Protocollo addizionale alla suindicata Convenzione. Il primo dei processi precedenti, conclusosi in primo grado con sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Napoli il 9 ottobre 2013, dopo che l'accusa era stata illegittimamente ridimensionata dal 1998 al marzo 2002, anziché al 9 ottobre 2013, pendeva attualmente in appello, anche per impugnazione dell'imputato, dopo che il suo ricorso per cassazione era stato convertito ai sensi dell'art. 580 cod. proc. pen. In ordine al secondo processo, attualmente pendente ancora in primo grado innanzi al Tribunale di Napoli, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare era stata annullata dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, dopo che il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] era stato accolto progressivamente con le sentenze della Corte di cassazione n. 28644 del 2012 e n. 1753 del 2013 sopra indicate. Anche in questo processo, però, all'iniziale contestazione del reato associativo in forma aperta era seguita, nel corso dell'udienza del'8 febbraio 2017, la limitazione del periodo di imputazione dal 2004 al tutto il 2010, con esclusione del tempo successivo, ancora una volta essendosi riproposta la medesima decurtazione del tempo del commesso reato. Il ricorrente stigmatizza, pertanto, quello che considera l'espediente adottato dal Pubblico ministero di operare, per ben due volte, l'illegittima riduzione dell'arco temporale inerente alla precedente imputazione aperta, con l'indicazione di condotta perdurante, al solo fine di duplicare la medesima contestazione del reato associativo, così violando in modo plateale i principi affermati nelle indicate sentenze di legittimità. Al riguardo, la difesa evidenzia che già nel primo fra i processi precedenti l'accusa aveva offerto elementi di prova dichiarativa riferibili a fatti successivi al 2010, sicché la riduzione del tempus commissi delicti era stata evidentemente finalizzata alla strumentale triplicazione dell'azione penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] per i medesimi addebiti associativi. Il riferimento viene operato: alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione era iniziata il 27 luglio 2015 e le cui affermazioni relative ad [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto riguardo a epoca sostanzialmente corrispondente al principio di tale collaborazione, nel mentre le attività di indagine della competente [OSCURATO:PERSONA] stavano proseguendo; alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva iniziato il suo percorso collaborativo il 4 febbraio 2020 e la cui deposizione era avvenuta all'udienza del 17 maggio 2021, con riferimenti ai suoi incontri con [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 e anche successivamente sino al 2017, epoca del suo arresto; alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], interrogato il 12 ottobre 2018 e poi escusso all'udienza del 29 ottobre 2018, il quale aveva collocato nel 2011 l'ultima volta in cui aveva visto [OSCURATO:PERSONA]. Questi dati sono, per la difesa, confermativi dell'artificio processuale nuovamente speso dalla pubblica accusa nei confronti dell'indagato, con l'ottenimento di un nuovo provvedimento restrittivo avente ad oggetto il segmento di condotta associativa per la formale esclusione del quale dalle precedenti vicende processuale essa si era preventivamente adoperata. Di conseguenza, il ricorrente ritiene che l'emissione dell'ordinanza impugnata abbia direttamente disatteso l'art. 24 Cost. duplicando l'azione penale nei confronti del medesimo indagato, così vulnerando il suo diritto di difesa, l'art. 111, secondo comma, Cost., dal momento che il giusto processo non consente il bis in idem, l'art. 112 Cost., sempre in relazione alla censurata reiterazione dell'esercizio dell'azione per lo stesso fatto, e l'art. 117 Cost., quale norma interposta per l'operatività nell'ordinamento interno dei precetti convenzionali prima indicati, con particolare riguardo all'art. 4 del VII Protocollo addizionale alla Convenzione, in forza del quale nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per il quale stato già assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva, conformemente alla legge e alla procedura dello Stato, senza possibilità di deroga ai sensi dell'art. 15 della Convenzione. In definitiva, attualmente [OSCURATO:PERSONA] si troverebbe a dover essere giudicato dalla Corte di appello di Napoli, in relazione al primo processo, per l'attività associativa, prima indicata con condotta perdurante, successivamente interrotta al marzo 2002, dal Tribunale di Napoli, in relazione al secondo processo, per la medesima attività associativa, dal 2004 con condotta perdurante, successivamente interrotta a tutto il 2010, e infine in relazione all'attuale procedimento per lo stesso reato associativo, inerente al periodo dal 2011 al 2019. Tuttavia, questa successione di contestazioni - evidenzia la difesa - determina la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione al principio del ne bis in idem processuale, la preclusione determinata dalle antecedenti contestazioni essendo quella di rendere improduttivi di effetti giuridici l'atto e l'attività reiterativi messi in essere in tempo successivo, con conseguente evenienza dell'obbligo del giudice di sancire immediatamente la preclusione stessa. Diversamente opinando - annota il ricorrente - si finirebbe con il legittimare comportamenti anomali di abuso del processo, in quanto si permetterebbe al Pubblico ministero di realizzare la triplicazione dell'azione penale a suo carico in ordine alla medesima contestazione associativa. Sulla scorta di tali deduzioni si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che, rispetto alle determinazioni del Pubblico ministero non potrebbe configurarsi un abuso del processo, tenuto anche conto che, nella vicenda oggetto della doglianza formulata dal ricorrente, il procedimento era allo stato delle indagini preliminari con esercizio del solo potere di natura cautelare, mentre poi la delimitazione del tempo rispetto a cui veniva contestato il reato associativo nel singolo processo si era risolto, non nella ritrattazione dell'azione penale, ma nella mera modifica dell'imputazione, da ritenersi consentita ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. anche in riferimento alla configurazione del reato associativo, di natura permanente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per saltum proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, appare fondato nei sensi e nei limiti che seguono. 2. In primo luogo è da puntualizzare che le deduzioni del ricorrente, il quale con l'impugnazione ha censurato la reiterazione dell'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti, hanno riguardato il solo reato associativo di cui al capo 1), non gli altri numerosi ulteriori reati - 8), 9), 10), 11), 25), 44), 48), 49), 51), 52), 2-bis), 3-bis) e 4-bis) - contestati con l'ordinanza: relativamente a tali ulteriori reati, quindi, questo provvedimento non è destinato a produrre effetti. 3. Per quanto concerne la tematica inerente al delitto che qui rileva, è risultato che [OSCURATO:PERSONA], prima di vedersi notificare l'ordinanza qui impugnata, applicativa della custodia cautelare in carcere (anche) in ordine all'accusa del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione, nelle qualità di capo, dirigente e promotore e vertice del clan [OSCURATO:PERSONA] (posizione condivisa con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dal 2011 con condotta perdurante fino al 2019 (capo 1), era stato rinviato a giudizio dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con decreto del 17 ottobre 2006 per rispondere dello stesso delitto, dal 1.998 con condotta perdurante, salvo che nel corso del susseguente processo i Pubblico ministero aveva, soltanto all'udienza del 10 gennaio 2012, aveva ridu:to l'arco temporale della contestazione fino al marzo 2002, senza formulare richieste per il tempo susseguente; il Tribunale, con ordinanza del 24 gennaio 2012, aveva ritenuto modificata l'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pan. e il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso questo provvedimento era stato dichiarato inammissibile, dovendo impugnarsi, l'ordinanza contestata, esclusivamente con la susseguente sentenza; la sentenza del Tribunale, emessa il 9 ottobre 2013, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], ma esclusivamente con riguardo al periodo dal 1998 al marzo 2002, sicché l'imputato aveva impugnato la sentenza, lamentando l'illegittima evaporazione del suo diritto a essere assolto per il tempo intercorso al marzo 2002 al 9 ottobre 2013, escluso in via postuma dalla contestazione, presentando in tal senso ricorso per saltum, convertito in appello, tuttora pendente 3.1. È emerso altresì che, con provvedimento del 21 aprile 2011, il medesimo Ufficio del Pubblico ministero aveva emesso decreto di fermo a carico di [OSCURATO:PERSONA] nei cui riguardi era poi era stata emessa il 23 aprile 2011 un'altra ordinanza applicativa della custodia cautelare in ordine al medesimo delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con conseguente decreto dispositivo del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli emesso dal corrisponcente Giudice per le indagini preliminari il 25 giugno 2012 affinché l'imputato rispondesse di quello stesso reato, contestato come commesso dal 2004 con condotta ancora perdurante. 3.1.1. Però la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40672 del 29/09/2011, aveva annullato l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame confermativa dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere; in particolare, era stata accolta la doglianza del ricorrente inerente al fatto che egli aveva rappresentato, già in sede di riesame, che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in data 17 ottobre 2006, aveva disposto il giudizio nei suoi confronti per lo stesso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così deducendo la ricorrenza di una situazione di litispendenza, senza che il Tribunale del riesame affrontasse il problema dell'eventuale operatività del divieto del ne bis in idem: accertamento delle condizioni relative alla cui operatività, con conseguente preclusione, non poteva essere svolto dalla Corte di cassazione, in mancanza dei necessari elementi conoscitivi, con particolare riguardo alla cessazione della permanenza del reato contestato nel procedimento parallelo. 3.1.2. Tale posizione, sempre con riferimento al medesimo reato, era stata ribadita dalla Corte di legittimità con la successiva emissione della sentenza di Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012 che aveva annullato il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in sede rescissoria, nuovamente confermativo dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, sempre in relazione alla lamentata violazione del ne bis in idem: assodato che il delitto per il quale il Tribunale della libertà aveva mantenuto in vita la misura cautelare era quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., era stato rilevato che la contestazione elevata nel primo procedimento pure per questo reato era stata formulata secondo la tecnica dell'imputazione aperta, ossia senza l'indicazione di un termine finale di cessazione della partecipazione all'associazione per delinquere, con l'effetto che [OSCURATO:PERSONA] nel precedente processo era chiamato a rispondere del medesimo delitto perdurante fino all'attualità, considerato anche non si era ancora verificato l'effetto interruttivo della permanenza determinato dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Nella decisione ora richiamata, la Corte di cassazione aveva aggiunto che non avrebbe potuto ritenersi rilevante in senso contrario l'eventualità - non verificabile in quella sede - che nel processo più risalente il Pubblico ministero avesse addotto - oppure il giudice avesse assunto - prove concernenti la permanenza della condotta criminosa soltanto per una parte, la prima, dell'arco temporale in contestazione, poiché l'esito di quel giudizio - tanto che fosse di assoluzione, quanto di condanna - era destinato a coprire di giudicato l'intero periodo formalmente in contestazione, sino alla sentenza di primo grado. Pertanto, non sussisteva dubbio che il periodo di operatività dell'associazione a delinquere di cui [OSCURATO:PERSONA] era accusato di essere il capo - ai fini della misura cautelare che si esaminava - fosse interamente compreso nell'arco temporale dell'omologo delitto costituente oggetto di accertamento in corso nel processo penale primigenio. In tale prospettiva, i giudici di legittimità avevano censurato il giudizio che aveva concluso per la diversità delle associazioni a delinquere oggetto delle contestazioni da parte del giudice del rinvio. Corollario conseguente era stato l'approdo secondo cui, siccome non poteva dirsi che si fosse accertato che [OSCURATO:PERSONA] facesse parte, contemporaneamente, di due diverse associazioni per delinquere di stampo mafioso, parimenti denominate e contestualmente operanti nel medesimo territorio, e se doveva ravvisarsi, quindi, l'identità del sodalizio criminoso, la condotta (più breve) per la quale era stata applicata l'ulteriore misura cautelare sarebbe restata interamente assorbita nel più ampio spettro temporale dell'altro procedimento penale, ostando all'applicazione della misura cautelare il principio del ne bis in idem. 3.1.3. Ancora, la Corte di legittimità, Sez. 6, n. 1753 del 14/12/2012, dep. 2013, sempre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso la terza ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, emessa il 27 agosto 2012, la quale aveva, stavolta, annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti dell'indagato emessa dal Giudice per le indagini preliminari il 23 aprile 2011, avendo conclusivamente reputato ostativa all'emissione di tale provvedimento la preclusione scaturente dal disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., per la persistente pendenza in fase dibattimentale del processo che vedeva [OSCURATO:PERSONA] accusato dello stesso reato e nella medesima posizione apicale. Era stata, al riguardo, valutata la rilevanza dell'allegazione della modifica dell'ambito temporale della prima contestazione associativa, attraverso la quale il Pubblico ministero intendeva indurre l'affermazione della diversità della contestazione cautelare, ma si era obiettato che quel novum introdotto nel giudizio di rinvio non era conferente, in quanto proponeva lo slittamento dal tema devoluto - ossia l'identità dell'associazione contestata a [OSCURATO:PERSONA] - al diverso tema dei periodi temporali oggetto delle due contestazioni. Si era aggiunto che, ricostruito il principio di preclusione in termini di consumazione del relativo potere già esercitato e precisato che la sua sussistenza andava valutata al momento della proposizione della domanda, era evidente che nessuna idoneità a far rivivere tale potere era da attribuirsi alla postuma modificazione dei termini del suo esercizio, secondo una scelta insindacabile dell'organo titolare, giacché, diversamente opinando, si sarebbe riconosciuta al Pubblico ministero la potestà di conformare ad libitum l'esercizio dell'azione penale, anche attraverso la duplicazione dei procedimenti, mediante il frazionamento temporale della condotta permanente connaturata al delitto associativo secundum eventum, ossia in rapporto a esigenze cautelari che si intendessero perseguire, pur in violazione del fondamentale principio espresso dalla preclusione rilevata. 3.2. Deve ulteriormente notarsi che, come ha ricordato il ricorrente, nel secondo processo instaurato a carico di [OSCURATO:PERSONA], sulla base della contestazione dello stesso delitto associativo in forma aperta, si era registrata, all'udienza del'8 febbraio 2017, la deduzione del Pubblico ministero che aveva affermato di voler limitare il periodo di imputazione dal 2004 al tutto il 2010, con esclusione di tutto il tempo successivo, deduzione a cui aveva fatto seguito la corrispondente contestazione da parte della difesa, imperniata sulla carenza di legittimità della decurtazione, anche largamente postuma, del tempo del commesso reato. 3.3. Le decisioni di legittimità man mano citate, intervenute nel pregresso procedimento cautelare relativo alla contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della partecipazione in posizione apicale alla medesima associazione oggetto di questo ulteriore procedimento, hanno espressamente preso l'abbrivio dal principio (affermato da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01) secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talché nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità, la carenza della condizione di procedibilità conseguendo alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal pubblico ministero (che riguarda soltanto le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente). In forza di esso, poi, la prima delle tre citate decisioni, seguita dalle altre due, ha affermato, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., inerente alla sua partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], il principio di diritto secondo cui "in presenza di una siffatta situazione di litispendenza, non è consentito iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento e adottare in tale ambito un provvedimento cautelare personale". 4. Posto quanto precede, deve constatarsi che, nonostante tale situazione giuridica immediatamente pregressa, nell'ordinanza impugnata non si profila preso in espressa e adeguata considerazione il punto pregiudiziale della sussistenza o meno della preclusione dovuta alla pendenza, per lo stesso reato associativo, di altri due precedenti processi: il delitto, come si è visto, è stato contestato ad [OSCURATO:PERSONA] in ambedue i processi indicati in forma aperta, con temporizzazione successivamente circoscritta dal Pubblico ministero e con effetti giuridici che non possono ritenersi allo stato cristallizzati, siccome non - ancora - recepiti da una sentenza irrevocabile, avendo la difesa documentato che è sub iudice la statuizione di assoluzione, ma con restrizione dell'arco temporale valutato, emessa dal Tribunale di Napoli nel primo processo e che è ancora pendente in primo grado il secondo processo. Non risulta, infatti, che il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica, pur avendo ampiamente valutato la posizione dell'indagato con riferimento al complesso dell'imputazione provvisoria, abbia verificato se la situazione prospettata dalla richiesta del Pubblico ministero con specifico riferimento all'accusa relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] in posizione apicale all'associazione camorristica denominata clan [OSCURATO:PERSONA], per il tempo dal 2011 in poi, infrangesse - o meno - nuovamente il principio di preclusione del ne bis in idem, come era stato alfine accertato con riguardo alla precedente ordinanza applicativa della custodia cautelare del 23 aprile 2011. E l'omessa disamina di questo essenziale punto si è verificata nonostante che nessuna sentenza definitiva (nel secondo, nessuna sentenza tout court) fosse stata emessa nei due precedenti processi in cui la medesima accusa era stata articolata con contestazione aperta, poi chiusa ad iniziativa del Pubblico ministero, anche per il tempo antecedente al momento della corrispondente enunciazione, seguita dalla contestazione della legittimità di tale riduzione da parte della difesa. La trattazione della questione, in relazione alla situazione determinata dalle precedenti, ricordate pronunce afferenti alla contestazione dello stesso reato associativo nei confronti del medesimo soggetto, era decisivamente propedeutica, onde stabilire se - e, se sì, in quale misura - alla reiterazione della contestazione del medesimo reato, peraltro con riferimento anche a intervallo temporale, non esiguo (dal 2011 al 2017), antecedente all'ultima chiusura della contestazione operata nel citato processo, quella indicata come avvenuta all'udienza dell'8 febbraio 2017 (v. la motivazione di Sez. 6, n. 51803 del 17/10/2018, Iazzetta, Rv. 274577 - 01 per l'analisi critica della retrodatazione dell'originaria contestazione aperta del reato permanente, con specifico riferimento al il periodo già decorso). La radicale carenza di motivazione sul rilevato snodo integra la violazione di legge denunciata dal ricorrente, poiché il provvedimento risulta privo del supporto giustificativo su di un punto, come si è visto, potenzialmente decisivo (per la rilevanza della carenza di motivazione quale base del ricorso per saltum avverso l'ordinanza applicativa della misura coercitiva, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., Sez. 6, n. 26050 del 14/04/2016, Rechichi, Rv. 266970 - 01; in generale, per la qualificazione del ricorso per cassazione quale impugnazione per violazione di legge quando si denuncia la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre anche qualora il provvedimento abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che esso, singolarmente considerato, risulta tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 5. La mancata considerazione della necessità di verificare la conformità dell'applicazione della misura cautelare al principio indicato, con il rilievo della completa carenza di motivazione sul punto, conduce, pertanto, all'annullamento dell'ordinanza, in ordine al solo reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per nuovo giudizio da compiersi nel solco dianzi fissato. Segue la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1, e rinvia per nuovo giudizio sul punto
Sentenza Cassazione n. 39826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris