CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01338/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5090/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilian. 2769/35/2016, depositata il 19. 07 .201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento–Ordinanza interlocutoria - [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, esercente attività edile , proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2004, con il quale, in applicazione de gli studi di settore , erano statirideterminati i ricavi dichiarati. - la CTP di Agrigento accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato, in quanto l’accertamento era fondato esclusivamente sulle risultanze dello studio di settore; - la C TR della Sicilia , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmentel’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate rid ucendo la pretesa impositiva, in via equitativa, del 50% dei maggiori ricavi accertati; - il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -C on l’unico motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 n.4 cod. proc. civ. per motivazione mancante, apparente, perplessa ed incoerente della sentenza impugnata , in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR rideterminato genericamente lapretesa in via equitativa , senza indicare, in maniera analitica e puntuale, gli elementi giustificativi , atteso che le circostanze favorevoli segnalate portavano semmai ad escludere del tutto la ripresa; - ciò premesso, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, convertito nella l. n. 41 del 2023; - dal predetto elenco, tuttavia, non risultano indicazioni su eventuali versamenti, sicchè appare necessario acquisire informazioni presso l’Agenzia delle entrate in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloe onera l ’Agenzia delle entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta , decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 novembre 20 2 3 e, a seguito di riconvocaz