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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 15115/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, in data 25/02/2025, del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza, emessa il 12 luglio 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cosi qualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione pluriaggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di una impresa di costruzioni) ed inerente al recupero di un credito vantato dal genero dell'imputato nei confronti della vittima.

Il ricorrente era intervenuto nella vicenda per ottenere il recupero delle somme dovute al proprio congiunto, incontrando la persona offesa e minacciandola anche di morte.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la mancanza di valida querela rispetto all'unico episodio ritenuto provato, quello avvenuto il 29 agosto 2017, allorquando l'imputato e la vittima avevano avuto un colloquio oggetto di intercettazione.

La querela agli atti era stata sporta il 21 agosto 2017, data di sette giorni antecedente a tale episodio, in quanto collegata ad altro preliminare incontro tra gli interessati del quale il primo giudice aveva escluso la rilevanza penale.

Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, che la querela non avrebbe potuto valere, ai fini della procedibilità dell'azione, per un fatto ad essa successivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed al diniego della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen.).

Sotto il primo profilo, avrebbe dovuto essere considerato il fatto che i precedenti penali del ricorrente sono molto datati nel tempo e che la minaccia proferita dall'imputato nei confronti della vittima non era particolarmente grave.

Sotto il secondo profilo, si assume che le condotte dell'imputato sarebbero state stimolate dall'atteggiamento di sfida assunto dalla persona offesa, intenzionata ad ottenere la reazione che il ricorrente aveva avuto.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria datata 04/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. Quanto al primo motivo, occorre premettere che, secondo il resoconto dettagliato dei fatti operato dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, l'imputato aveva telefonato a quest'ultima richiedendo un incontro che si era verificato 1'11 agosto 2017 e durante il quale il ricorrente avrebbe usato minacce che avevano indotto la vittima, [OSCURATO:PERSONA], a sporgere querela.2 Successivamente, il 29 agosto 2017, gli interessati avevano avuto altro incontro che la polizia giudiziaria, allertata dalla querela, aveva registrato e nel quale vi erano state ulteriori minacce proferite dall'imputato.

Il Tribunale non solo aveva escluso il carattere estorsivo delle minacce, riqualificando il fatto come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma aveva ritenuto che l'unico episodio penalmente rilevante fosse stato quello del 29 agosto 2017, avvenuto successivamente alla presentazione della querela, escludendo che nel primo episodio fossero state proferite minacce, sebbene le parti si erano incontrate per discutere della questione di comune interesse inerenti ai loro rapporti di credito e debito.

Ciò premesso in punto di fatto, deve, in primo luogo, rilevarsi che il capo di imputazione individua una condotta di tipo continuato, commessa "anche in tempi diversi" e con indicazione del tempus commissi delicti "dal giugno 2017".

Nell'arco temporale compatibile con l'imputazione, si erano verificati i due episodi inizialmente ritenuti avvinti, come da ipotesi accusatoria, dal medesimo disegno criminoso.

Dalle motivazioni delle due sentenze di merito risulta, in effetti, che i due episodi erano riferibili ad una unica vicenda e ad essa erano inerenti i comportamenti degli interessati, anche in relazione alle minacce proferite dal ricorrente il 29 agosto 2017.

La persona offesa aveva dichiarato di aver ricevuto minacce fin dal primo episodio e tanto l'aveva spinta a sporgere querela.

La circostanza che, successivamente, in fase processuale, sia stato ritenuto che il reato fosse stato commesso solo il 29 agosto 2017, data posteriore alla querela, non priva di efficacia tale atto d'impulso dell'azione penale, dal momento che esso è riferibile, nella specie, ad un unico fatto contestato in forma continuata, del quale la vittima non poteva prevedere l'evoluzione, come sempre avviene nella fase in cui viene sporta la querela.

Diversamente opinando, si richiederebbe un comportamento inesigibile al soggetto querelante, quale quello di ribadire la volontà punitiva al verificarsi di ogni successivo segmento dell'azione del presunto colpevole.

Rimane, pertanto, decisivo il rilievo, correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, che le condotte del ricorrente, sebbene commesse in tempi diversi, avessero carattere unitario e facessero parte di un unico programma, poi messo in atto il 29 agosto 2017 ma i cui prodromi, non costituenti secondo i giudici di merito la condotta tipica, si erano avuti in data antecedente alla querela.

A diversa soluzione si perverrebbe, ad evidenza, nella opposta ipotesi in cui, successivamente alla presentazione della querela, si fosse verificato un episodio /v- criminoso nuovo e del tutto sganciato da quello precedente che aveva dato impulso all'azione penale.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la concessione della circostanza attenuante della provocazione, rilevando, attraverso valutazioni di fatto non rivedibili in questa sede perché non manifestamente illogiche, che, da un lato, la minaccia aveva assunto toni di gravità tali da escludere la tenuità dell'offesa e, dall'altro, che il comportamento della persona offesa non era stato provocatorio, essendosi ella limitata a "mantenere una ferma ed intransigente posizione di assoluto rifiuto verso ogni pretesa" (fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Ogni diversa valutazione difensiva attinge al merito del giudizio.

La statuizione di rigetto del ricorso non determina la prescrizione del reato (commesso il 29 agosto 2017 in ragione di quanto prima rilevato dalle motivazioni delle sentenze di merito), tenuto conto dei periodi di sospensione pari a giorni 215: circostanza che determinerà la consumazione della prescrizione solo in data 02/10/2025.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso, il 13/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte, in data 25/02/2025, del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Cosenza, emessa il 12 luglio 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, cosi qualificata l'originaria imputazione di tentata estorsione pluriaggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante di una impresa di costruzioni) ed inerente al recupero di un credito vantato dal genero dell'imputato nei confronti della vittima. Il ricorrente era intervenuto nella vicenda per ottenere il recupero delle somme dovute al proprio congiunto, incontrando la persona offesa e minacciandola anche di morte. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte rilevato la mancanza di valida querela rispetto all'unico episodio ritenuto provato, quello avvenuto il 29 agosto 2017, allorquando l'imputato e la vittima avevano avuto un colloquio oggetto di intercettazione. La querela agli atti era stata sporta il 21 agosto 2017, data di sette giorni antecedente a tale episodio, in quanto collegata ad altro preliminare incontro tra gli interessati del quale il primo giudice aveva escluso la rilevanza penale. Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, che la querela non avrebbe potuto valere, ai fini della procedibilità dell'azione, per un fatto ad essa successivo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed al diniego della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, primo comma, n. 2), cod. pen.). Sotto il primo profilo, avrebbe dovuto essere considerato il fatto che i precedenti penali del ricorrente sono molto datati nel tempo e che la minaccia proferita dall'imputato nei confronti della vittima non era particolarmente grave. Sotto il secondo profilo, si assume che le condotte dell'imputato sarebbero state stimolate dall'atteggiamento di sfida assunto dalla persona offesa, intenzionata ad ottenere la reazione che il ricorrente aveva avuto. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria datata 04/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, proposto per motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato. 1. Quanto al primo motivo, occorre premettere che, secondo il resoconto dettagliato dei fatti operato dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, l'imputato aveva telefonato a quest'ultima richiedendo un incontro che si era verificato 1'11 agosto 2017 e durante il quale il ricorrente avrebbe usato minacce che avevano indotto la vittima, [OSCURATO:PERSONA], a sporgere querela.2 Successivamente, il 29 agosto 2017, gli interessati avevano avuto altro incontro che la polizia giudiziaria, allertata dalla querela, aveva registrato e nel quale vi erano state ulteriori minacce proferite dall'imputato. Il Tribunale non solo aveva escluso il carattere estorsivo delle minacce, riqualificando il fatto come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma aveva ritenuto che l'unico episodio penalmente rilevante fosse stato quello del 29 agosto 2017, avvenuto successivamente alla presentazione della querela, escludendo che nel primo episodio fossero state proferite minacce, sebbene le parti si erano incontrate per discutere della questione di comune interesse inerenti ai loro rapporti di credito e debito. Ciò premesso in punto di fatto, deve, in primo luogo, rilevarsi che il capo di imputazione individua una condotta di tipo continuato, commessa "anche in tempi diversi" e con indicazione del tempus commissi delicti "dal giugno 2017". Nell'arco temporale compatibile con l'imputazione, si erano verificati i due episodi inizialmente ritenuti avvinti, come da ipotesi accusatoria, dal medesimo disegno criminoso. Dalle motivazioni delle due sentenze di merito risulta, in effetti, che i due episodi erano riferibili ad una unica vicenda e ad essa erano inerenti i comportamenti degli interessati, anche in relazione alle minacce proferite dal ricorrente il 29 agosto 2017. La persona offesa aveva dichiarato di aver ricevuto minacce fin dal primo episodio e tanto l'aveva spinta a sporgere querela. La circostanza che, successivamente, in fase processuale, sia stato ritenuto che il reato fosse stato commesso solo il 29 agosto 2017, data posteriore alla querela, non priva di efficacia tale atto d'impulso dell'azione penale, dal momento che esso è riferibile, nella specie, ad un unico fatto contestato in forma continuata, del quale la vittima non poteva prevedere l'evoluzione, come sempre avviene nella fase in cui viene sporta la querela. Diversamente opinando, si richiederebbe un comportamento inesigibile al soggetto querelante, quale quello di ribadire la volontà punitiva al verificarsi di ogni successivo segmento dell'azione del presunto colpevole. Rimane, pertanto, decisivo il rilievo, correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, che le condotte del ricorrente, sebbene commesse in tempi diversi, avessero carattere unitario e facessero parte di un unico programma, poi messo in atto il 29 agosto 2017 ma i cui prodromi, non costituenti secondo i giudici di merito la condotta tipica, si erano avuti in data antecedente alla querela. A diversa soluzione si perverrebbe, ad evidenza, nella opposta ipotesi in cui, successivamente alla presentazione della querela, si fosse verificato un episodio /v- criminoso nuovo e del tutto sganciato da quello precedente che aveva dato impulso all'azione penale. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha escluso l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la concessione della circostanza attenuante della provocazione, rilevando, attraverso valutazioni di fatto non rivedibili in questa sede perché non manifestamente illogiche, che, da un lato, la minaccia aveva assunto toni di gravità tali da escludere la tenuità dell'offesa e, dall'altro, che il comportamento della persona offesa non era stato provocatorio, essendosi ella limitata a "mantenere una ferma ed intransigente posizione di assoluto rifiuto verso ogni pretesa" (fgg. 4 e 5 della sentenza impugnata). Ogni diversa valutazione difensiva attinge al merito del giudizio. La statuizione di rigetto del ricorso non determina la prescrizione del reato (commesso il 29 agosto 2017 in ragione di quanto prima rilevato dalle motivazioni delle sentenze di merito), tenuto conto dei periodi di sospensione pari a giorni 215: circostanza che determinerà la consumazione della prescrizione solo in data 02/10/2025. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso, il 13/03/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pellegrino
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