CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1960
Cassazione n. 42763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1960 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con due motivi di ricorso si denuncia l'errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cocl.pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata; Ritenuto che i motivi sono inammissibili. La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali; ka, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). Quanto all'entità della pena, la Corte territoriale ha ridotto la pena determinata dal primo giudice, ritenendo congrua la pena di anni due di reclusione e richiamando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato,, Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen