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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27893/2022

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nte Rep. • ORDINANZA INTERLOCUTORIA CAoruLl -(7 nel procedimento iscritto al numero 6873 del ruolo generale dell'anno 2021, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 INT A/7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6232/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la cor- rezione di errore materiale contenuto nell'ordinanza indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo Ric. n. 6873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord.

Interlocutoria - Pagina 1 di 2 ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comu- nicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Rep. • ORDINANZA INTERLOCUTORIA CAoruLl -(7 nel procedimento iscritto al numero 6873 del ruolo generale dell'anno 2021, pendente tra [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2 INT A/7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo -ricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rap- presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- per la correzione - di ufficio - di errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 6232/2022, pubblicata in data 24 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Poiché l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza camerale per la decisione sul procedimento avviato di ufficio per la cor- rezione di errore materiale contenuto nell'ordinanza indicata in oggetto non risulta comunicato a tutte le parti, ma solo alla parte ricorrente, la Corte ritiene necessario rinviare a nuovo Ric. n. 6873/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ord. Interlocutoria - Pagina 1 di 2 ruolo, per consentire alla Cancelleria di provvedere alla comu- nicazione di detto avviso a tutte le parti costituite. per questi motivi La Corte: - dispone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 12 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 27893/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris