CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 1969
Cassazione n. 24089/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione e la sua conferma agli effetti civili; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. ZANOTTI, per l'imputato, che si è associata alle richieste del Procuratore generale quanto alla declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 18 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale in composizione monocratica della stessa città che aveva condannato con rito abbreviato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per - violazione di domicilio per essersi trattenuto, invito domino, nell'area privata prospiciente il garage dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A), - minaccia (capo B) e lesioni personali (capo C) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova in ordine ai reati di cui ai capi A) e B). Lamenta il ricorrente che la sua condanna sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, senza che quest'ultima fosse stata sottoposta ad un vaglio di credibilità e attendibilità, tanto più necessario in ragione dell'aspra conflittualità che caratterizza i rapporti tra la famiglia [OSCURATO:PERSONA] e quella del ricorrente e dell'assenza di conferme aliunde ricavabili. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alle lesioni di cui al capo C). A proposito dell'invocata legittima difesa, la sentenza impugnata — sostiene il ricorrente — si limita a definire inverosimile la ricostruzione fattuale prospettata dall'imputato e fraintende le sue dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] gli avesse portato un pugno al volto da dietro, ma solo che la persona offesa era dietro a sua moglie, che fronteggiava Cupo, quando aveva colpito quest'ultimo. Quanto al mancato riscontro degli esiti del pugno di cui sopra sulla persona del Cupo, ciò si spiegherebbe con il fatto che il prevenuto si recò in ospedale solo qualche giorno dopo. In ordine alla possibile evitabilità del pugno quale comportamento difensivo — sostenuta dalla Corte territoriale — il colpo era stato sferrato quando i due contendenti erano a terra, sicché, in quei frangenti, tale gesto non avrebbe mai potuto essere sostituito da una spinta. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, prescrizione rilevata già dal presidente della Corte di appello in fase di fissazione dell'udienza, ma poi non ritenuta dal Collegio giudicante sulla scorta di un'errata interpretazione delle norme sulla recidiva. In particolare, la Corte distrettuale non ha tenuto conto che la recidiva era fondata su un unico precedente, costituito da una sentenza di patteggiamento del 17 maggio 1996, irrevocabile il 2 luglio 1996, i cui effetti penali si erano estinti il primo luglio 2001, non avendo Cupo commesso altri illeciti nel quinquennio successivo. Conseguentemente, una volta esclusa la recidiva, i reati si sono prescritti il 17 novembre 2020, decorsi sette anni e sei mesi dal 18 maggio 2013.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello aveva fatto un generico riferimento a precedenti sintomatici di abitualità, mentre l'unico precedente da potersi considerare è quello del 13 dicembre 2010, commesso ai danni della medesima persona offesa. Quanto all'altro, di cui si è detto al terzo motivo di ricorso, l'estinzione degli effetti penali faceva sì che non se ne potesse tenere conto neanche ai fini delle valutazioni a farsi ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione e la conferma della medesima pronunzia agli effetti civili. La prescrizione discende dalla necessità di escludere la recidiva, dato che il precedente che ne fondava la contestazione è da ritenersi estinto per il decorso dei termini per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Quanto agli altri motivi, il Procuratore generale li reputa infondati, in quanto la Corte di appello ha fornito una giustificazione della credibilità della parte civile, ritenendo, invece, inattendibile la versione di un teste e dell'imputato sugli stessi fatti e si tratta di valutazioni di merito non censurabili nel giudizio di legittimità. In relazione al diniego della causa di non punibilità, esso — sostiene il Procuratore generale — è stato adeguatamente motivato quanto alla minima offensività. 4. Il difensore dell'imputato — nelle sue conclusioni scritte — si è associato alle richieste del Procuratore generale quanto alla declaratoria di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile salvo il motivo che riguarda il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., per cui quest'ultima va annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 1. Il primo motivo di ricorso — che denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova in ordine ai reati di cui ai capi A) e B) — è inammissibile innanzitutto in quanto completamente generico, lamentando, in termini vaghi, una presunta ipervalorizzazione del narrato della persona offesa, ma senza confrontarsi con il complesso delle valutazioni svolte dalla Corte di merito, che ha vagliato la credibilità del [OSCURATO:PERSONA] e la verosimiglianza del suo contributo ricostruttivo ed ha spiegato le ragioni dell'inaffidabilità dei testi a difesa. Peraltro, il motivo in esame tradisce la sua cattiva impostazione fin dall'enunciazione dei vizi lamentati. Il ricorrente, infatti, senza le dovute specificazioni, denunzia tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Quanto al travisamento della prova, esso è impropriamente lamentato, giacché detto vizio si configura quando il Giudice utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/20:17, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Al contrario, le doglianze del ricorso indulgono su profili valutativi del compendio probatorio, senza evidenziare errori percettivi decisivi riconducibili alla nozione sopra delineata. 2. Quanto alla legittima difesa in relazione al reato di cui al capo C) — su cui vede il secondo motivo, denunziando mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova — il ricorso è prima di tutto aspecifico, in quanto ignora il ragionamento svolto a pag. 3 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello ha analizzato le ferite riportate da Cupo e da [OSCURATO:PERSONA], escludendo che le prime fossero compatibili con l'aggressione asseritamente patita dall'imputato per mano della persona offesa e affermando, invece, che le seconde, ben più serie, fossero coerenti con la descrizione dell'aggressione fornita da Da RocIda. In ordine al travisamento delle dichiarazioni dell'imputato che il ricorso lamenta, con particolare riferimento alla rispettiva posizione di imputato e persona offesa al momento del pugno che Cupo assume subito per mano di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è inammissibile perché non illustra la decisività del travisamento rispetto all'economia della decisione, che fonda sulla coerenza intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa a proposito della dinamica dell'aggressione e sull'avallo che le medesime hanno ricevuto dai certificati medici di imputato e vittima, nonché sulla inattendibilità del teste a difesa. Per il resto, in disparte la coeva denunzia di tutti i vizi della motivazione su cui si rimanda al § 1, il ricorso propone una ricostruzione in fatto, che non può trovare sfogo nel giudizio di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, previa esclusione della recidiva — è inammissibile siccome inedito, dal momento che, nell'atto di appello, la parte non aveva formulato alcun motivo volto a contestare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 99 cod. pen. Come sostenuto da questa Corte, infatti, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l'erronea applicazione della recidiva, neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva (Sez. 3, Martorana, cit.). D'altra parte questo principio si inquadra in quello, più generale, secondo cui non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).4. Il quarto motivo di ricorso — che concerne il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. — è, invece, fondato. La Corte di appello ha negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto «alla luce dei precedenti, anche specifici, uno dei quali (quello commesso il 13/12/2010) commesso ai danni della medesima parte civile)». Tuttavia, come risulta dal certificato penale allegato al ricorso, all'annotazione della sentenza di patteggiamento irrevocabile il 2 luglio 1996 per rapina, lesione personale e estorsione, con la quale era stata applicata la pena di un anno di reclusione e lire 600.000 di multa, non è seguita alcuna iscrizione da cui risulti che, nel quinquennio successivo, il prevenuto abbia riportato altre condanne, sicché deve ritenersi che i predetti reati ed i loro effetti penali si siano estinti, a norma dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Tale conseguenza opera ipso iure e non richiede un provvedimento del Giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi e altro, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, deo. 2015, Valente, Rv. 263503). Ne consegue che, come sostenuto da Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705, a proposito del medesimo effetto che discende, alle stesse condizioni, dal disposto di cui all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. (norma di analogo contenuto rispetto a quello sopra evocata a proposito del patteggiamento), l'estinzione degli effetti penali inibisce la valutazione del precedente nell'ottica dell'abitualità di cui all'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. Resterebbe, quindi, un solo precedente (quello commesso il 13 dicembre 2010) che, tuttavia, non può integrare il requisito dell'abitualità, dal momento che, come sostenuto da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in termini Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278347). Tanto premesso, la Corte di appello dovrà rivalutare i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa la possibilità di fare riferimento, ai fini del giudizio circa l'abitualità, alla sentenza di patteggiamento di cui sopra. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art