CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2025
Cassazione n. 09451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9451/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 954/2026* * CC 06/03/2026* * * 39019/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di * di TORINOvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto ilreclamo presentato da * * – detenuto in espiazione della pena di anni quattro emesi otto di reclusione inflittagli per il reato di violenza sessuale in danno di uninfraquattordicenne con sentenza del 04/07/2026 del Tribunale di Savona confermata dallaCorte di appello di Genova e passata in giudicato il 04/03/2022 con fine pena fissato al08/08/2027 – avverso la decisione del * di sorveglianza di Vercelli del 01/04/2025che aveva disatteso l istanza avente a oggetto la concessione di un permesso premio voltoa coltivare gli affetti familiari oltre che a proseguire il corso di studi universitari e a recarsipresso il * di Biella onde effettuare un percorso psicologico seguito da un professionistaesterno all ambiente carcerario.2. Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * *articolando due motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30 ter legge 26 luglio 1975 n. 354e 27 terzo comma *2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendo statotrascurato il contenuto della relazione di sintesi redatta presso l Istituto penitenziario di Biellain ordine alla utilità di colloqui con uno psicologo esterno alla struttura carceraria.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Il Tribunale senza incorrere in alcuna illogicità e contraddittorietà ha dato atto alla lucedella relazione di sintesi versata nell incarto processuale della avvenuta risocializzazionedentro il carcere da parte del condannato assumendo però l inidoneità della dettarisocializzazione da sola e tenuto conto della gravità del reato commesso a dimostrare chela personalità dello stesso si sia evoluta lungo direttrici atte a sterilizzare il pericolo direcidiva. Il secondo motivo avente a oggetto l erroneo apprezzamento della relazione disintesi è da ritenersi generico e manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. L atto di impugnazione espone due motivi che sebbene formalmente tra loro distintiscaturiscono da una matrice comune e ben si prestano dunque a una agevole trattazioneunitaria.2.1. A mezzo del primo motivo la difesa lamenta come la decisione negativa si fondierroneamente sulla mancata ammissione delle proprie responsabilità da parte delcondannato ricorda la difesa come tale elemento però non rivesta una valenza ostativa allaconcessione dell invocato beneficio.2.2. Quanto al secondo motivo lamenta la difesa come la relazione di sintesi redatta pressol istituto penitenziario di Biella si concluda con l espressione di un parere favorevole inpunto di concessione di permessi volti all effettuazione di colloqui con un esperto psicologopresso il locale * l illogicità del provvedimento impugnato in ipotesi difensiva sarebberappresentata dal ritenere – ignorando le conclusioni frutto di osservazione scientifica – chel ambiente carcerario possa consentire di giungere al medesimo risultato positivo che alcontrario gli esperti avevano dichiarato raggiungibile esclusivamente attraverso il ricorso allostrumento negato ossia il permesso.Tale decisione risulterebbe contraddittoria inoltre rispetto a quanto espresso in precedentiprovvedimenti assunti dal * di sorveglianza di *2.3. L avversata ordinanza – contrariamente alle deduzioni difensive presenta una strutturamotivazionale lineare e congrua dalla quale sono completamente assenti spunti dicontraddittorietà sia essa logica o infratestuale.Il Tribunale di sorveglianza infatti ha anzitutto posto in rilievo la notevole gravità del fattocommesso oltre che la presenza – a carico del condannato – di ulteriori pregiudizi penali.Tali dati lungi dall introdurre nel provvedimento tratti significativi di una impropria forma diautomatismo – sono stati invece letti dal Tribunale di sorveglianza nella loro rigorosaoggettività storica quali fatti di univoca significazione e univocamente deponenti per unaestrema pericolosità sociale del soggetto.2.4. La valutazione posta a fondamento dell avversata decisione peraltro non si è arrestatané alla estrema gravità del fatto per il quale è intervenuta la condanna in espiazione néall esistenza del sopra ricordato carico di pregiudizi il Tribunale di sorveglianza ha ancheconsiderato infatti come il condannato – pur tenendo una condotta corretta e partecipativanel corso della detenzione – non abbia ancora elaborato una solida e affidabile base dirivisitazione critica verso il proprio pregresso agire insistendo nella iniziale protesta diestraneità ai fatti addebitatigli.I * di sorveglianza in sostanza hanno evidenziato la commissione di gravissimecondotte delittuose da incastonare in un allarmante quadro di personalità e da raccordareall assenza di una pur iniziale revisione critica saldando gli elementi di natura oggettivadunque con l osservazione compiuta dall equipe è stata considerata al momento prematurala auspicata opzione premiale.Da ciò emerge come ad onta delle deduzioni difensive sia stata condotta unaponderazione “ad ampio raggio” relativamente a tutti gli elementi disponibili.2.5. Il provvedimento impugnato del resto ha tenuto conto anche della rappresentataopportunità per il condannato di avere colloqui con uno psicologo in ambiente esterno alcarcere ha ritenuto necessario però che vengano primariamente sfruttate le occasioni direcupero e rielaborazione offerte all interno della struttura detentiva.Tale decisione è stata adottata senza ricorrere all applicazione di presunzioni di qualsivogliatipologia bensì svolgendo valutazioni del tutto logiche in ordine alla pericolosità delsoggetto e allo stadio del suo percorso di riabilitazione pacifico essendo il principio di dirittosecondo cui ‹‹In tema di concessione del permesso premio non costituisce elementoostativo ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui èfinalizzato l istituto il mancato completamento del processo di revisione critica del vissutocriminale potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modosignificativo›› * 1 n. 26557 del 10/05/2023 * * 284894 – 01 .2.6. Come detto in definitiva il Tribunale di sorveglianza ha giudicato ancora prematuri itempi per la concessione del beneficio premiale con ciò attenendosi al generale principio digradualità trattamentale.Tale modo di procedere è conforme infatti alle regole ermeneutiche da lungo tempoelaborate da questa Corte fra tante si vedano * 1 n. 8712 del 08/02/2012 * *252921 01 e * 1 n. 27264 del 14/01/2015 * * 264037 – 01 a mente della quale‹‹Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione il Tribunale disorveglianza pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenutopuò legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimentodi altri esperimenti premiali al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre con la concessione delle stesse specie se il reato commesso siasintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello›› così anche * 1 n. 22443 del 17/01/20192.7. A fronte di tale struttura motivazionale le censure difensive si sviluppano interamentesul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi divalutazione e conoscenza disponibili diversa da quella recepita nell impugnatoprovvedimento più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall art. 606cod. proc. pen. Tale operazione con tutta evidenza fuoriesce dal perimetro del sindacatorimesso al giudice di legittimità.Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice infattil epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative chesostanzialmente si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione ovvero nell autonoma assunzione di nuovi e differenti canoniricostruttivi e valutativi dei fatti da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito perchéillustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliorecapacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. * 280601 * 6 n. 22256 del 26/04/2006* * 234148 * 1 n. 42369 del 16/11/2006 De * * 235507 .3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorsosegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.* le condizioni infine deve essere disposta l annotazione di cui all art. 52comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196 recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9451/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 954/2026* * CC 06/03/2026* * * 39019/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di * di TORINOvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto ilreclamo presentato da * * – detenuto in espiazione della pena di anni quattro emesi otto di reclusione inflittagli per il reato di violenza sessuale in danno di uninfraquattordicenne con sentenza del 04/07/2026 del Tribunale di Savona confermata dallaCorte di appello di Genova e passata in giudicato il 04/03/2022 con fine pena fissato al08/08/2027 – avverso la decisione del * di sorveglianza di Vercelli del 01/04/2025che aveva disatteso l istanza avente a oggetto la concessione di un permesso premio voltoa coltivare gli affetti familiari oltre che a proseguire il corso di studi universitari e a recarsipresso il * di Biella onde effettuare un percorso psicologico seguito da un professionistaesterno all ambiente carcerario.2. Ricorre per cassazione * * con il patrocinio dell avv. * *articolando due motivi che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b cod. proc.pen. per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30 ter legge 26 luglio 1975 n. 354e 27 terzo comma *2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione essendo statotrascurato il contenuto della relazione di sintesi redatta presso l Istituto penitenziario di Biellain ordine alla utilità di colloqui con uno psicologo esterno alla struttura carceraria.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Il Tribunale senza incorrere in alcuna illogicità e contraddittorietà ha dato atto alla lucedella relazione di sintesi versata nell incarto processuale della avvenuta risocializzazionedentro il carcere da parte del condannato assumendo però l inidoneità della dettarisocializzazione da sola e tenuto conto della gravità del reato commesso a dimostrare chela personalità dello stesso si sia evoluta lungo direttrici atte a sterilizzare il pericolo direcidiva. Il secondo motivo avente a oggetto l erroneo apprezzamento della relazione disintesi è da ritenersi generico e manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. L atto di impugnazione espone due motivi che sebbene formalmente tra loro distintiscaturiscono da una matrice comune e ben si prestano dunque a una agevole trattazioneunitaria.2.1. A mezzo del primo motivo la difesa lamenta come la decisione negativa si fondierroneamente sulla mancata ammissione delle proprie responsabilità da parte delcondannato ricorda la difesa come tale elemento però non rivesta una valenza ostativa allaconcessione dell invocato beneficio.2.2. Quanto al secondo motivo lamenta la difesa come la relazione di sintesi redatta pressol istituto penitenziario di Biella si concluda con l espressione di un parere favorevole inpunto di concessione di permessi volti all effettuazione di colloqui con un esperto psicologopresso il locale * l illogicità del provvedimento impugnato in ipotesi difensiva sarebberappresentata dal ritenere – ignorando le conclusioni frutto di osservazione scientifica – chel ambiente carcerario possa consentire di giungere al medesimo risultato positivo che alcontrario gli esperti avevano dichiarato raggiungibile esclusivamente attraverso il ricorso allostrumento negato ossia il permesso.Tale decisione risulterebbe contraddittoria inoltre rispetto a quanto espresso in precedentiprovvedimenti assunti dal * di sorveglianza di *2.3. L avversata ordinanza – contrariamente alle deduzioni difensive presenta una strutturamotivazionale lineare e congrua dalla quale sono completamente assenti spunti dicontraddittorietà sia essa logica o infratestuale.Il Tribunale di sorveglianza infatti ha anzitutto posto in rilievo la notevole gravità del fattocommesso oltre che la presenza – a carico del condannato – di ulteriori pregiudizi penali.Tali dati lungi dall introdurre nel provvedimento tratti significativi di una impropria forma diautomatismo – sono stati invece letti dal Tribunale di sorveglianza nella loro rigorosaoggettività storica quali fatti di univoca significazione e univocamente deponenti per unaestrema pericolosità sociale del soggetto.2.4. La valutazione posta a fondamento dell avversata decisione peraltro non si è arrestatané alla estrema gravità del fatto per il quale è intervenuta la condanna in espiazione néall esistenza del sopra ricordato carico di pregiudizi il Tribunale di sorveglianza ha ancheconsiderato infatti come il condannato – pur tenendo una condotta corretta e partecipativanel corso della detenzione – non abbia ancora elaborato una solida e affidabile base dirivisitazione critica verso il proprio pregresso agire insistendo nella iniziale protesta diestraneità ai fatti addebitatigli.I * di sorveglianza in sostanza hanno evidenziato la commissione di gravissimecondotte delittuose da incastonare in un allarmante quadro di personalità e da raccordareall assenza di una pur iniziale revisione critica saldando gli elementi di natura oggettivadunque con l osservazione compiuta dall equipe è stata considerata al momento prematurala auspicata opzione premiale.Da ciò emerge come ad onta delle deduzioni difensive sia stata condotta unaponderazione “ad ampio raggio” relativamente a tutti gli elementi disponibili.2.5. Il provvedimento impugnato del resto ha tenuto conto anche della rappresentataopportunità per il condannato di avere colloqui con uno psicologo in ambiente esterno alcarcere ha ritenuto necessario però che vengano primariamente sfruttate le occasioni direcupero e rielaborazione offerte all interno della struttura detentiva.Tale decisione è stata adottata senza ricorrere all applicazione di presunzioni di qualsivogliatipologia bensì svolgendo valutazioni del tutto logiche in ordine alla pericolosità delsoggetto e allo stadio del suo percorso di riabilitazione pacifico essendo il principio di dirittosecondo cui ‹‹In tema di concessione del permesso premio non costituisce elementoostativo ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delle prospettive cui èfinalizzato l istituto il mancato completamento del processo di revisione critica del vissutocriminale potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modosignificativo›› * 1 n. 26557 del 10/05/2023 * * 284894 – 01 .2.6. Come detto in definitiva il Tribunale di sorveglianza ha giudicato ancora prematuri itempi per la concessione del beneficio premiale con ciò attenendosi al generale principio digradualità trattamentale.Tale modo di procedere è conforme infatti alle regole ermeneutiche da lungo tempoelaborate da questa Corte fra tante si vedano * 1 n. 8712 del 08/02/2012 * *252921 01 e * 1 n. 27264 del 14/01/2015 * * 264037 – 01 a mente della quale‹‹Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione il Tribunale disorveglianza pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenutopuò legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimentodi altri esperimenti premiali al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre con la concessione delle stesse specie se il reato commesso siasintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità conambienti delinquenziali di elevato livello›› così anche * 1 n. 22443 del 17/01/20192.7. A fronte di tale struttura motivazionale le censure difensive si sviluppano interamentesul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi divalutazione e conoscenza disponibili diversa da quella recepita nell impugnatoprovvedimento più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall art. 606cod. proc. pen. Tale operazione con tutta evidenza fuoriesce dal perimetro del sindacatorimesso al giudice di legittimità.Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice infattil epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative chesostanzialmente si risolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione ovvero nell autonoma assunzione di nuovi e differenti canoniricostruttivi e valutativi dei fatti da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito perchéillustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliorecapacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata * 6 n. 5465 del 04/11/2020 dep. 2021 F. * 280601 * 6 n. 22256 del 26/04/2006* * 234148 * 1 n. 42369 del 16/11/2006 De * * 235507 .3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone il rigetto del ricorsosegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.* le condizioni infine deve essere disposta l annotazione di cui all art. 52comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196 recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 06/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *