CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 12.11.2020 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi stante la mancata indicazione di rilievi critici ed invece la riproposizione delle medesime questioni già sollevate in primo grado, il ricorso in appello formulato da [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale di Matera aveva dichiarato non punibile per la particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di cui all'art. 4, comma 1 e comma 4-bis L. 401/1989 per aver gestito abusivamente la raccolta di scommesse su attività sportive in via autonoma ovvero per conto dell'allibratore estero Betuniq, privo di concessione in Italia, in assenza dei prescritti titoli abilitativi. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 591 cod. proc. pen. e al vizio di manifesta illogicità e carenza motivazionale, la declaratoria di inammissibilità dell'atto di gravame fondata solo su enunciazioni apodittiche riproducenti i principi enucleati dalla pronuncia delle Sezioni Unite 8825/2016, senza chiarire le concrete ragioni dell'assunto difetto di specificità dei motivi. Rileva come con l'atto di appello si fosse censurata espressamente la sussistenza dell'elemento materiale del reato, venendo contestato che la semplice esistenza di apparecchiature all'interno di un pubblico esercizio, seppur collegate telematicamente per consentire agli avventori di giocare sulle piattaforme on line, integrasse la struttura organizzativa necessaria attraverso la predisposizione di personale e di mezzi al perfezionamento dell'attività di intermediazione penalmente sanzionata, ed al contempo negato sia che la sola attività di supporto tecnico e di inoltro dei dati fosse, così ritenuto dal giudice di primo grado, sufficiente a dimostrare il rapporto di scommessa, sia che la presenza di una stampante che consentiva la stampa delle ricevute di gioco assumesse alcuna rilevanza posto che le stampanti presenti all'interno del locale potevano essere utilizzate per stampe di natura diversa. Assume altresì di aver eccepito il travisamento del fatto non essendo emerso dalla deposizione dell'agente di PG, sentito come teste, il rinvenimento né di personale all'interno del locale né di personale né di alcuna ricevuta di gioco al momento del sopralluogo, il che non consentiva di desumere che venissero ivi espletate giocate di pochi euro, risultando al contrario solo la presenza di tre postazioni con possibilità di un collegamento diretto ed autonomo degli avventori con l'allibratore estero, nonché la mancanza dell'elemento psicologico che il giudice di primo grado aveva esaminato con riferimento all'insussistenza di un errore incolpevole derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione della normativa di settore e sull'eventuale contrasto con quella comunitaria: affermazione questa che, assume la difesa, era stata puntualmente contestata con l'atto di appello opponendo ad essa difformi pronunce di questa Corte riferite all'ipotesi di un soggetto titolare di autorizzazioni sia per l'esercizio di un internet point sia per l'installazione di slot machine che si fosse limitato a prestare supporto logistico in favore di un bookmaker comunitario, munito di regolare autorizzazione da parte del governo di Malta. Evidenzia con riferimento a tale ultima censura come la mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice di prime cure non configuri di per sé causa di inammissibilità dell'appello essendo il giudice di 2 (.....„...„----CS....-,0 ..-- appello, a differenza della Corte di legittimità, chiamato a rivisitare integralmente la pronuncia impugnata con gli stessi poteri conferiti al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi fondato. Muovendo dalla previsione dell'art. 581 cod. proc. pen. che, nel disciplinare i requisiti di forma dell'impugnazione, ne condiziona l'ammissibilità all'indicazione specifica, per quanto concerne i motivi, delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta", occorre soffermarsi sulla nozione di specificità, la cui mancanza funge da barriera preclusiva alla concreta investitura nei confronti del giudice del gravame dei poteri decisori conferitigli dall'art. 597 cod. proc. pen.. Se la ratio sottesa alle preclusioni fissate dal legislatore risiede nell'esigenza, così come univocamente ritenuto da giurisprudenza e dottrina, di perimetrare l'esatto tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatoria consentendo, da un canto, al giudice di individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti e, al contempo, agli eventuali controinteressati di resistere alla portata demolitoria dell'eventuale accoglimento della domanda di gravame, ne deriva che il requisito della specificità debba ritenersi integrato con l'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice adito in secondo grado rispetto alle valutazioni del primo giudice che debbono perciò essere espressamente confutate, o sovvertite sul piano logico o giuridico. Così come chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso l'appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte, occorrendo invece che contrapponga, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice e che, quand'anche vengano reiterate le richieste svolte in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni ivi contenute, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo (Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012 - dep. 30/11/2012, Cannone. Rv. 253952), è costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Occorre, in altri termini, affinchè il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice. Nel caso dì specie l'atto di appello, letto alla luce dei principi citati, consente agevolmente di individuare l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice di secondo grado così come l'oggetto delle doglianze, venendo espressamente confutato in relazione all'elemento materiale del reato il punto relativo alla mancata dimostrazione, sul piano della prova, di un'organizzazione facente capo al ricorrente dotata di locali, personale e apparecchiature, funzionale all'attività di scommesse gestite dall'allibratore maltese, non integrata, secondo la difesa, dalla presenza nell'esercizio commerciale di tre postazioni internet messe a disposizione degli avventori che costoro utilizzavano in piena autonomia, in assenza di personale e di alcuna attività di raccolta di scommesse in corso al momento del sopralluogo, né dalla presenza di una stampante impiegata, come emerso dal teste dell'accusa, anche per scopi diversi. Al di là della fondatezza degli assunti difensivi che non entra in gioco nel vaglio della preliminare ammissibilità dell'impugnativa, risulta comunque essere stato posto al giudice del gravame, per effetto della dettagliata contestazione in fatto degli elementi costitutivi del reato, uno specifico quesito sul quale questi era chiamato a pronunciarsi fornendo una risposta nel merito. Anche per quanto concerne l'elemento soggettivo la contrapposizione ad opera della difesa di specifici precedenti giurisprudenziali in termini difformi dalla pronuncia del Tribunale di Matera consente di ritenere chiaramente identificabile l'oggetto della censura devoluta e delle critiche opposte sullo specifico punto del cd. errore incolpevole che, venendo posta in evidenza l'indubbia complessità della normativa di settore, non consente perciò di ritenere, neanche sotto tale aspetto, l'impugnazione aspecifica. Non può infatti ritenersi sufficiente, così come affermato dalla Corte distrettuale, a supportare la declaratoria di inammissibilità dell'appello la riproposizione delle medesime questioni già fatte valere in primo grado, profilo questo che non potrebbe comunque ritenersi calzante in relazione al devoluto travisamento del fatto, laddove le questioni riproposte vengano articolate in termini critici prendendo specifica posizione rispetto alle conclusioni tratte dal primo giudice, i cui poteri sono i medesimi di quelli conferiti al giudice di appello, chiamato a rivisitare integralmente i punti o i capi della sentenza oggetto di doglianza. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nu