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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26036/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19967/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

FOGGIA n. 264/2021depositata il 25/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia con la sentenza n. 264/26/2021, depositata in data 25 gennaio 2021 e non notificata, in accoglimento dell’ appello proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso di parte contribuente, annullava integralmente l’ avviso di accertamento n.

FG0092339/2014;

1.1. secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata con dichiarazione di nuova costruzione, espletata conprocedura DOCFA in data 1 luglio 2013, la società contribuente dichiarava per un immobile ubicato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] una rendita catastale di € 912,00 proponendo la categoria catastale E/3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche).

L'Ufficio provinciale del Territorio di Foggia, a conclusione del processo di classamento attivato con la predetta procedura DOCFA, rettificava la categoria catastale proposta dalla parte in categoria D/1 (Opifici), confer- mandone la rendita catastale proposta in € 912,00, provvedendo, a notificare le risultanze dell'accertamento con il suddetto avviso di accertamento FG0092339/2014;

2. la società proponeva ricorso, lamentando, tra l'altro, per quanto qui ancora interessa, «l’ errata applicazione della categoria D/1 in luogo della categoria E»;

2.1. l'Agenzia resisteva in giudizio e la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, con sentenza n. 955/4/15, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il classamento D/1, ma rideterminando in misura ridotta la rendita catastale calcolata dall'Ufficio;

3. proposto appello da parte della “[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, la quale insisteva per l’ errata applicazione della ca tegoria catastale in ragione dell'asserita natura di «bene d'interesse pubblico» della cabina elettrica de qua cui resisteva l’ Agenzia, la Commissione territoriale adita accoglieva il ricorso condannando l’ ufficio al pagamento delle spese processuali;

2. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

3. “[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo, articolato in più censure, si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza odel procedimento per falsa applicazione dell'art. 31, comma 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché per disapplicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod . proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 21/2000, degli artt. 3 e 10 del R.d.l. n. 652 del 1939 e dell'art 65 del d.P.R. n. 1142 del 1949 ed ancora contestuale falsa applicazione della l. 431/1990;

1.1. l’ ufficio lamenta che i giudici di appello avevano annullato l'atto impositivo per difetto di motivazione sulla base dell'art. 31, comma 4, del Codice del processo amministrativo, secondo cui «La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni.

La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] IV», assumendo che risultava evidente la violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, il quale dispone che « I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile» in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto applicare il codice del processo amministrativo nell’ambito giudizio tributario;

1.2. rileva, ancora, che contestualmente detta Commissione era incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto al giudice tributario non è consentito di rilevare la nullità d'ufficio dell'atto impugnato dal contribuente, dovendo, invece, egli pronunciarsi nei limiti delle domande di parte, risultando evidente che i giudici di appello, pronunciando d'ufficio la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, avevano violato anche la norma processuale sopra indicata;

1.3. secondo parte ricorrente, in ogni caso, sulla scorta della normativa vigente ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità l’ atto era da ritenere adeguatamente motivato in quanto non era necessariauna particolare illustrazione della ragione per cui la cabina elettrica, essendo inglobata in un impianto di centrale elettrica eolica e costituendo palesemente un fabbricato, partecipava della natura dell'impianto stesso sicchè correttamente era stata clas- sificata in classe D/1 dall'Ufficio;

2. con il secondo motivo si denuncia exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione del R.D. 652/1939, n., del d.P.R. 1142/1949 e dell'art 2, comma 3, del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28;

2.1. viene dedotto che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte il parco eolico è accatastabile nella categoria "D/1-Opificio" e non nella categoria "E", in quanto costituisce centrale elettrica, rispetto alla quale il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato con la conseguenza che l'affermazione della Commissione tributaria regionale di ritenere corretta la qualificazione della cabina elettrica asservita all'impianto eolico, in categoria "E" piuttosto che nella categoria "D", era da ritenere errata.

3. il ricorso merita accoglimento per le ragioniappresso chiarite;

3.1. il primo motivo è fondato risultando, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il disposto di cui all’ art.112 cod. proc. civ. in quanto non poteva annullare d’ufficio l’avviso per difetto di motivazione, risultando pacifico che sul punto il contribuente non aveva sollevato alcuna eccezione e, per altro verso, che del tutto erroneamente i giudici di appello hanno richiamato i principi del cod. proc. amm. in luogo del d.lgs. 546/92e dei principi di diritto tributario in materia;

3.2. occorre aggiungere che l’avviso de quo, così motivato nell'art. 1 dell'atto impositivo -Scheda relazione categorie speciali –prodotto nel fascicolo di primo grado della contribuente: «Trattasi di cabina elettrica da qualificare nella categoria D/1, pertanto si conferma la [OSCURATO:PERSONA] dichiarata in quanto congrua rettificando solo la categoria (da E/3 a D/1.)»è da ritenere adeguatamente motivato, trattandosi di procedura partecipata DOCFA e non avendo l’ ufficio disconosciuto gli elementi di fatto individuati da parte contribuente;

4. anche il secondo motivo è fondato.

L'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato (Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014; Cass. n. 4217/2019; Cass. n.14042/2020) nel senso che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio" e gli impianti (cabina elettrica e aerogeneratori) debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita;

4.1. questa Corte (vedi Cass. 4028/2012) ha anche precisato le ragioni per le quali i parchi eolici non sono classificabili nella categoria "E" evidenziando, in primo luogo, l’ irrilevanza del "richiamo allaL. n. 387 del 2003, art. 12, il cui comma 1 dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessiimpianti: si tratta di norma che non ha alcuna influenza sulla classificazione catastale dei predetti impianti, essendo essa dettata al fine - come dice la stessa rubrica dell'articolo (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) - di rendere più agili ed agevoli le procedure necessarie per la concreta realizzazione degli impianti medesimi" e, sotto altro profilo, come ild.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 (convertito con L. n. 286 del 2006), dispone espressa mente che "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale": la norma stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificabilità in categoria "E", fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo;

4.2. da ciò consegue che l'impianto eolico complessivamente inteso era soggetto all'accatastamento in categoria D/1, ivi compresi gli aerogeneratori e le cabine elettriche come correttamente ritenuto dall’ ufficio;

5. in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito va dichiarata la correttezza della classificazione “D1-opifici”, ferma restando la minor rendita attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia con la sentenza n. 955/4/2015 non oggetto di impugnazione nel giudizio di appello da parte dell’ ufficio;

5.1. in ragione dell’andamento processuale possono essere compensate le spese dei giudizi di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara corretta la classificazione D1- opifici, ferma restando la minor rendita attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la società contribuente al pagamento in favore dell’ Agenzie delle Entrate delle spese del presente grado del giudizio liq

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19967/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 264/2021depositata il 25/01/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia con la sentenza n. 264/26/2021, depositata in data 25 gennaio 2021 e non notificata, in accoglimento dell’ appello proposto dalla società “[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso di parte contribuente, annullava integralmente l’ avviso di accertamento n. FG0092339/2014; 1.1. secondo quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata con dichiarazione di nuova costruzione, espletata conprocedura DOCFA in data 1 luglio 2013, la società contribuente dichiarava per un immobile ubicato nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] una rendita catastale di € 912,00 proponendo la categoria catastale E/3 (Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche). L'Ufficio provinciale del Territorio di Foggia, a conclusione del processo di classamento attivato con la predetta procedura DOCFA, rettificava la categoria catastale proposta dalla parte in categoria D/1 (Opifici), confer- mandone la rendita catastale proposta in € 912,00, provvedendo, a notificare le risultanze dell'accertamento con il suddetto avviso di accertamento FG0092339/2014; 2. la società proponeva ricorso, lamentando, tra l'altro, per quanto qui ancora interessa, «l’ errata applicazione della categoria D/1 in luogo della categoria E»; 2.1. l'Agenzia resisteva in giudizio e la [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, con sentenza n. 955/4/15, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando il classamento D/1, ma rideterminando in misura ridotta la rendita catastale calcolata dall'Ufficio; 3. proposto appello da parte della “[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, la quale insisteva per l’ errata applicazione della ca tegoria catastale in ragione dell'asserita natura di «bene d'interesse pubblico» della cabina elettrica de qua cui resisteva l’ Agenzia, la Commissione territoriale adita accoglieva il ricorso condannando l’ ufficio al pagamento delle spese processuali; 2. Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; 3. “[OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo, articolato in più censure, si denuncia ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza odel procedimento per falsa applicazione dell'art. 31, comma 4 d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 104 del 2010, per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché per disapplicazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nonché ex art. 360, primo comma, n. 3 cod . proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. 21/2000, degli artt. 3 e 10 del R.d.l. n. 652 del 1939 e dell'art 65 del d.P.R. n. 1142 del 1949 ed ancora contestuale falsa applicazione della l. 431/1990; 1.1. l’ ufficio lamenta che i giudici di appello avevano annullato l'atto impositivo per difetto di motivazione sulla base dell'art. 31, comma 4, del Codice del processo amministrativo, secondo cui «La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] IV», assumendo che risultava evidente la violazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, il quale dispone che « I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile» in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto applicare il codice del processo amministrativo nell’ambito giudizio tributario; 1.2. rileva, ancora, che contestualmente detta Commissione era incorsa nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto al giudice tributario non è consentito di rilevare la nullità d'ufficio dell'atto impugnato dal contribuente, dovendo, invece, egli pronunciarsi nei limiti delle domande di parte, risultando evidente che i giudici di appello, pronunciando d'ufficio la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione, avevano violato anche la norma processuale sopra indicata; 1.3. secondo parte ricorrente, in ogni caso, sulla scorta della normativa vigente ed i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità l’ atto era da ritenere adeguatamente motivato in quanto non era necessariauna particolare illustrazione della ragione per cui la cabina elettrica, essendo inglobata in un impianto di centrale elettrica eolica e costituendo palesemente un fabbricato, partecipava della natura dell'impianto stesso sicchè correttamente era stata clas- sificata in classe D/1 dall'Ufficio; 2. con il secondo motivo si denuncia exart. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione del R.D. 652/1939, n., del d.P.R. 1142/1949 e dell'art 2, comma 3, del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28; 2.1. viene dedotto che alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte il parco eolico è accatastabile nella categoria "D/1-Opificio" e non nella categoria "E", in quanto costituisce centrale elettrica, rispetto alla quale il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato con la conseguenza che l'affermazione della Commissione tributaria regionale di ritenere corretta la qualificazione della cabina elettrica asservita all'impianto eolico, in categoria "E" piuttosto che nella categoria "D", era da ritenere errata. 3. il ricorso merita accoglimento per le ragioniappresso chiarite; 3.1. il primo motivo è fondato risultando, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il disposto di cui all’ art.112 cod. proc. civ. in quanto non poteva annullare d’ufficio l’avviso per difetto di motivazione, risultando pacifico che sul punto il contribuente non aveva sollevato alcuna eccezione e, per altro verso, che del tutto erroneamente i giudici di appello hanno richiamato i principi del cod. proc. amm. in luogo del d.lgs. 546/92e dei principi di diritto tributario in materia; 3.2. occorre aggiungere che l’avviso de quo, così motivato nell'art. 1 dell'atto impositivo -Scheda relazione categorie speciali –prodotto nel fascicolo di primo grado della contribuente: «Trattasi di cabina elettrica da qualificare nella categoria D/1, pertanto si conferma la [OSCURATO:PERSONA] dichiarata in quanto congrua rettificando solo la categoria (da E/3 a D/1.)»è da ritenere adeguatamente motivato, trattandosi di procedura partecipata DOCFA e non avendo l’ ufficio disconosciuto gli elementi di fatto individuati da parte contribuente; 4. anche il secondo motivo è fondato. L'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato (Sez. 5, Sentenza n. 4028 del 14/03/2012; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24815 del 21/11/2014; Cass. n. 4217/2019; Cass. n.14042/2020) nel senso che i parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio" e gli impianti (cabina elettrica e aerogeneratori) debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita; 4.1. questa Corte (vedi Cass. 4028/2012) ha anche precisato le ragioni per le quali i parchi eolici non sono classificabili nella categoria "E" evidenziando, in primo luogo, l’ irrilevanza del "richiamo allaL. n. 387 del 2003, art. 12, il cui comma 1 dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessiimpianti: si tratta di norma che non ha alcuna influenza sulla classificazione catastale dei predetti impianti, essendo essa dettata al fine - come dice la stessa rubrica dell'articolo (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) - di rendere più agili ed agevoli le procedure necessarie per la concreta realizzazione degli impianti medesimi" e, sotto altro profilo, come ild.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40 (convertito con L. n. 286 del 2006), dispone espressa mente che "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale": la norma stabilisce una sorta di intrinseca incompatibilità tra la destinazione ad uso commerciale o industriale di un immobile e la possibile classificabilità in categoria "E", fino al punto di prevedere che se un immobile a tale uso destinato sia ricompreso in una più ampia unità immobiliare in detta categoria classificata, l'immobile, che abbia una propria autonomia funzionale e reddituale, debba essere necessariamente classificato in un diverso gruppo; 4.2. da ciò consegue che l'impianto eolico complessivamente inteso era soggetto all'accatastamento in categoria D/1, ivi compresi gli aerogeneratori e le cabine elettriche come correttamente ritenuto dall’ ufficio; 5. in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va, dunque, cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito va dichiarata la correttezza della classificazione “D1-opifici”, ferma restando la minor rendita attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia con la sentenza n. 955/4/2015 non oggetto di impugnazione nel giudizio di appello da parte dell’ ufficio; 5.1. in ragione dell’andamento processuale possono essere compensate le spese dei giudizi di merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara corretta la classificazione D1- opifici, ferma restando la minor rendita attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] di Foggia; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la società contribuente al pagamento in favore dell’ Agenzie delle Entrate delle spese del presente grado del giudizio liq
Sentenza Cassazione n. 26036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris