CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03963/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e si associa alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 27 marzo 2018 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolse [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dai reati ex artt. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Avverso tale sentenza presentò ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona. Con la sentenza del 12 giugno 2019 la Corte di cassazione ha qualificato come appello l'impugnazione della Procura Generale e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di Ancona, la quale, con la sentenza del 19 febbraio 2021, ha riformato la sentenza di primo grado ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ex artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000 alla pena di sei mesi di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza perché l'avviso di fissazione dell'udienza per il processo di appello sarebbe stato notificato esclusivamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], e non anche all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], incaricata durante il procedimento di primo grado, ed l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata per il giudizio in Cassazione. Si deduce altresì la mancanza di motivazione sull'eccezione di nullità della notifica eccepita in sede di conclusioni scritte dal difensore. 2.2 Con il secondo motivo si deducono l'erronea applicazione della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 alle condotte dell'imputato risalenti all'anno 2013 ed il vizio della motivazione sul tempus commissi delicti. 2.3 Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione al mancato esame delle prove allegate dalla difesa. 2.4 Con il quarto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 1.1. Il decreto di citazione a giudizio per l'appello avrebbe dovuto essere notificato ad entrambi i difensori dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima regolarmente nominata il 28 maggio 2019, con atto depositato il 12 giugno 2019 all'udienza dinanzi alla Corte di cassazione e non solo alla prima.1.2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01), fondato sui principi espressi da Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187, l'omesso avviso dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente. La nullità è stata tempestivamente eccepita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni scritte del 12 febbraio 2021, trattandosi di ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20; la Corte di appello non ha esaminato tale eccezione. 1.3. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso. 1.4. I reati sono estinti per prescrizione: per i delitti ex art. 10-bis e 10-ter del d.lgs. 74/2000, il termine massimo di prescrizione è di 7 anni e 6 mesi; i reati sono stati commessi rispettivamente il 20 settembre 2013 ed il 27 dicembre 2013 e si sono estinti per prescrizione il 20 marzo 2021 ed il 27 giugno 2021. Va ribadito che quando si dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza (così Sez. U., n. del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). 1.5. Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 2. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così dec