CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino il 9 dicembre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Asti il 18 settembre 2017, all'esito del dibattimento, ha assolto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], operaio caduto da una scala, fatto contestato come commesso il 21 febbraio 2013. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Torino, che si affida ad un solo, complessivo, motivo, con cui denunzia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso del ricorrente, dall'istruttoria svolta sarebbero emerse due circostanze di estremo rilievo: che alla vittima non era stato fornito un trabatello, da utilizzarsi in luogo della scala; e che il p.o.s. (acronimo di piano operativo di sicurezza) aziendale era generico; ed in ogni caso, anche volendo ammettere che fosse stato messo a disposizione il trabatello, la sentenza impugnata non avrebbe fornito risposta alla censura svolta nell'atto di appello incentrata sul difetto organizzativo concretizzatosi nel mancato impedimento dell'impiego in concreto della scala a pioli, lasciando, in definitiva, al lavoratore la scelta se utilizzare la pericolosa scala ovvero la struttura più salda. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnai:a. 3. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 21 aprile 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza di interesse, sul presupposto della prescrizione del reato, maturata in data 12 dicembre 2020. 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con memoria del 28 aprile 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse da parte del ricorrente. Il reato contestato, infatti, risulta prescritto alla data del 12 dicembre 2020 (come si legge alla p. 10 della sentenza impugnata), sicché l'ipotetico accoglimento del ricorso presentato il 24 febbraio 2021 dal Procuratore generale, non potrebbe condurre ad alcun apprezzabile risultato concreto, dovendosi dare senz'altro continuità alla persuasiva interpretazione offerta da Sez. 6, n. 34069 del 29/09/2020, PG in proc. Cozzolino, Rv. 279928, secondo cui ,«È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile» (in termini, più di recente, Sez. 4, n. 44951 del 15/10/2021, PG in proc. Capozzo, Rv. 282243). 2.Consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] DareltCenci Donatlia r