Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 33817/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con la quale si è insistito sui motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto in flagranza del ricorrente per il reato di tentata rapina, disponendo contestualmente nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari celebrato l'udienza di convalida dell'arresto senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che l'indagato aveva nominato in carcere dopo il suo arresto, come si sarebbe dovuto desumere, per facta concludentia, dalla circostanza che l'indagato aveva chiesto l'autorizzazione ad effettuare colloqui telefonici con il legale; la nomina del difensore di fiducia era stata ribadita dal ricorrente all'udienza di convalida, la quale, peraltro, si era celebrata con un difensore di ufficio diverso da quello nominato nell'immediatezza, senza alcun provvedimento di sostituzione da parte dell'autorità giudiziaria.

Tali evenienze renderebbero nulla l'ordinanza di convalida dell'arresto e, con essa, l'interrogatorio reso dall'indagato in quella sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto alla prima eccezione, dal controllo degli atti reso necessario dalla natura processuale delle questioni, risulta che il ricorrente aveva formalmente nominato il proprio difensore di fiducia, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], solo all'udienza di convalida dell'arresto tenutasi il 12 maggio 2025 e, dunque, tardivamente.

In quella sede, il ricorrente era stato assistito da un difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

In precedenza risulta solo una richiesta di colloqui con la madre e con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] citato, senza, tuttavia, alcuna altra indicazione idonea a far ritenere che tanto corrispondesse ad una nomina fiduciaria, non potendosi ciò ricavare neanche per facta concludentia, dal momento che si sarebbe potuto trattare anche di una semplice presa di contatto preliminare all'accettazione dell'assunzione formale di un incarico fiduciario da parte del difensore.

Si ricordi che, il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell'interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario.

2. In ordine alla seconda eccezione, è lo stesso ricorso a precisare che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in origine nominata quale difensore di ufficio, aveva inviato una PEC con la quale rappresentava di non poter partecipare all'udienza di convalida per problemi di salute.

Solo a seguito di ciò - e, dunque, per giustificato motivo - era stato nominato altro difensore di ufficio, subentrato senza che il primo difensore avesse effettuato alcuna utile attività difensiva, circostanza idonea ad escludere in radice qualunque nullità inerente alla sostituzione.

In tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva) (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937; Sez. 2, n. 48238 del 20/11/2003, Palmieri, Rv. 227083).

Tanto assorbe e supera ogni altra deduzione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con la quale si è insistito sui motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto in flagranza del ricorrente per il reato di tentata rapina, disponendo contestualmente nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice per le indagini preliminari celebrato l'udienza di convalida dell'arresto senza la presenza del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che l'indagato aveva nominato in carcere dopo il suo arresto, come si sarebbe dovuto desumere, per facta concludentia, dalla circostanza che l'indagato aveva chiesto l'autorizzazione ad effettuare colloqui telefonici con il legale; la nomina del difensore di fiducia era stata ribadita dal ricorrente all'udienza di convalida, la quale, peraltro, si era celebrata con un difensore di ufficio diverso da quello nominato nell'immediatezza, senza alcun provvedimento di sostituzione da parte dell'autorità giudiziaria. Tali evenienze renderebbero nulla l'ordinanza di convalida dell'arresto e, con essa, l'interrogatorio reso dall'indagato in quella sede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Quanto alla prima eccezione, dal controllo degli atti reso necessario dalla natura processuale delle questioni, risulta che il ricorrente aveva formalmente nominato il proprio difensore di fiducia, nella persona dell'[OSCURATO:PERSONA], solo all'udienza di convalida dell'arresto tenutasi il 12 maggio 2025 e, dunque, tardivamente. In quella sede, il ricorrente era stato assistito da un difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. In precedenza risulta solo una richiesta di colloqui con la madre e con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] citato, senza, tuttavia, alcuna altra indicazione idonea a far ritenere che tanto corrispondesse ad una nomina fiduciaria, non potendosi ciò ricavare neanche per facta concludentia, dal momento che si sarebbe potuto trattare anche di una semplice presa di contatto preliminare all'accettazione dell'assunzione formale di un incarico fiduciario da parte del difensore. Si ricordi che, il conferimento dell'incarico al difensore da parte dell'indagato o dell'imputato costituisce un negozio a forma libera, sicché può essere desunto da fatti o da comportamenti univoci e concludenti dell'interessato atti a far ritenere la sussistenza del rapporto fiduciario. 2. In ordine alla seconda eccezione, è lo stesso ricorso a precisare che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in origine nominata quale difensore di ufficio, aveva inviato una PEC con la quale rappresentava di non poter partecipare all'udienza di convalida per problemi di salute. Solo a seguito di ciò - e, dunque, per giustificato motivo - era stato nominato altro difensore di ufficio, subentrato senza che il primo difensore avesse effettuato alcuna utile attività difensiva, circostanza idonea ad escludere in radice qualunque nullità inerente alla sostituzione. In tema di difesa d' ufficio, l'irrituale sostituzione del difensore d'ufficio originariamente nominato, senza che ricorrano le condizioni previste dall'art. 97, commi 4 e 5, cod. proc. pen., determina la nullità degli atti successivi solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado perchè l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato notificato a difensore diverso da quello originariamente nominato nella fase delle indagini preliminari, non avendo quest'ultimo svolto alcuna attività difensiva) (Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937; Sez. 2, n. 48238 del 20/11/2003, Palmieri, Rv. 227083). Tanto assorbe e supera ogni altra deduzione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp
Sentenza Cassazione n. 33817/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris