CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 73-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4402/01/2015della Commissione tributaria regionale della Campania,depositata il 11.05.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 20 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò alla IMI ([OSCURATO:PERSONA]) s.p.a. l’avviso d’accertamento, relativ o a ll’ ann o d’imposta 2008, con cui contestò la partecipazione della contribuente ad operazioni soggettivamente IVA –Operazioni soggettivamente inesistenti -Prova RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici inesistenti, nonché ad operazioni che solo in apparenza rap presentavano cessione di beni all’esportazione, con conseguente esenzione d’imposta non spettante, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per l’effetto l’Amministrazione finanziaria contest ò l’indebita detrazione di iva per operazioni inesistenti e l’omessa contabilizzazione di iva su cessioni di prodotti a cessionario emittente false dichiarazioni di intento. Irrogò inoltre le sanzioni. L’accertamento trovava genesi nella verifica eseguita nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta una cartiera. La contribuente, contestando gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Caserta, che con sentenza n. 564/09/2013 ne accolse le ragioni. L’appello proposto dall’ufficio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania fu invece accolto con sentenza n. 4402/01/2015, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto la validità formale dell’avviso d’accertamento, nel merito ha rilevato che l’Agenzia delle entrate avevadato prova della frode organizzata da un complesso di cartiere, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], e delle responsabilità della contribuente, che di contro non aveva dimostrato la sua estraneità alla vicenda. Ha parimenti riconosciuto le responsabilità della contribuente nella frode organizzata mediantele false lettere d’intento. Ha dunque confermato integralmente l’atto impositivo. La società ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nell’adunanza camerale del 20 dicembre 2022 la causa è stata trattata e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21 e 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’erronea interpretazione delle norme in merito all’accertamento della sussistenza di operazioni soggettivamente inesistenti e al proprio coinvolgimento , nonché l’omessa verifica di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alle carenze della motivazione sul vaglio de gli elementi che la ricorrente aveva allegat o al RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici processo per dimostrare la sua estraneità alle operazioni soggettivamente inesistenti. Nella illustrazione del motivo la difesa della società si sofferma su quelli che reputa gli errori commessi dal giudice d’appello nel riconoscere le responsabilità della ricorrente, per non aver considerato che a tal fine è necessaria la “connivenza nella frode” o la “consapevolezza” da parte della cessionaria; per non aver valorizzato la circostanza che per annualità pregresse le medesime contestazioni fiscali erano state annullate da altre pronunce, divenute definitive; per aver fondato il proprio convincimento su fatti non rispondenti alla realtà, quali il riscontro di rapporti della società con una pluralità di altre società cartiera -dunque non la sola [OSCURATO:PERSONA]- neppure conosciute dalla ricorrente; per non aver tenuto conto dell’archiviazione, in sede penale, delle indagini nei confronti del legale rappresentante della IMI; per non aver tenuto nella giusta considerazione l’esiguità dell’incidenza economica delle operazioni concluse con la [OSCURATO:PERSONA] rispetto al proprio fatturato complessivo, nonché gli ulteriori elementi addotti nel processo a conforto della buona fede della società, da ritenersi quanto meno quale esimente rispetto alle responsabilità addebitate e alla conseguente contestazione della indetraibilità dell’iva. Il motivo è infondato. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti e ai fini Iva, questa Corte ha affermato che quandol'Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni, incombe sulla stessa l'onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l'operazione si sia inserita in una evasione d’imposta. A tal fine deve dimostrare, anche in via presuntiva ed in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., 20 aprile 2018, n. 9851; 30 ottobre 2018, n. 27566; 20 luglio 2020, n. 15369).RGN 73/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] infatti la neutralità dell’imposta, e con essa il diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta in rivalsa, principio fondamentale del sistema comune europeo - come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE(sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) -, non suscettibile di limitazioni in linea di principio, l'Amministrazione finanziaria, quando ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore. Solo ove questa prova sia fornita dall’ufficio, spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l'iva, la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni. A tal fine non si considera tuttavia sufficiente che il contribuente rappresenti la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze nonconcludenti (Cass., 9 settembre 2016, n. 17818), anzi frequentemente utilizzate proprio a mascheramento dell’attività illecita posta in essere. È certo, in ogni caso, e salvola pretesa di un maggior rigore probatorio a seconda del livello di complessità dell’organizzazione della frode - in base al riscontro di una catena più corta o più lunga rappresentativa del numero di società partecipanti all’illecito-che l’accertamento giudiziale del concreto atteggiarsi delle varie fattispecie è generalmente affidato all’allegazione di prove indiziarie, che il giudice è tenuto a vagliare secondo i principi posti a presidio del governo delle prove presuntive. Nel caso di specie il percorso argomentativo seguito dal giudice regionale è corretto.Nella sentenza si valorizza innanzitutto l’assenza di ogni elemento che possa far diversamente desumere che la fornitrice [OSCURATO:PERSONA] fosse una società operativa. Nello specifico il giudice del merito ha rilevato RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici l’assenza di una sede sociale, l’assenza di strutture operative, di personale e di beni strumentali, l’assenza di utenze telefoniche ed elettriche, la carenza di ogni documentazione contabile. Si afferma, successivamente, che fosse del tutto irrilevante l’esito processuale dei contenziosi relativi ad altre annualità, e ciò, prima ancora che per il principio di autonomia degli anni d’imposta -che pur comunque viene evidenziato-, per l’emersione di una pluralità di rapporti che la IMI aveva intrattenuto non solo con la [OSCURATO:PERSONA], ma con altre società-cartiere (menzionate poi alla pag. 5 della pronuncia). Si sofferma quindi sulla rilevanza, ai fini del coinvolgimento della cessionaria in operazioni soggettivamente inesistenti, dell’elemento soggettivo, cioè della non necessaria partecipazione della contribuente alla frode, ma della sufficienza della sua consapevolezza, anche nella forma della colpevole inconsapevolezza. A tal fine la commissione regionale invoca giurisprudenza di legittimità ed euro-unitaria. In conclusione, esaminando gli elementi probatori a carico dell’ufficio accertatore, ne riconosce la sufficienza, con un giudizio, che, pur non esplicitato ma derivante dalla sequenzialità logica degli indizi apprezzatie della totale assenza di operatività della diretta fornitrice [OSCURATO:PERSONA], depone nel senso del riconoscimento della esistenza di una o più società cartiere e nella dimostrazione della responsabilità della ricorrente, per la conoscibilità del meccanismo frodatorio, quanto meno nella forma della colpevole inconsapevolezza. A questo punto, esamina le controprove della societàe,vagliando le sue allegazioni (la documentazione relativa alle pronunce sulle precedenti annualità, l’esiguità degli acquisti dalla [OSCURATO:PERSONA], i prezzi in linea con il mercato), le giudica, partitamente e nel complesso, recessive rispetto agli indizi prodotti dall’ufficio. Il procedimento logico-valutativo seguito dalla commissione regionale è innanzitutto coerente con le regole di governo delle prove presuntive, poste dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.-qui peraltro neppure contestato-, nei limiti in cui questa Corte , nell’esercizio della funzione nomofilattica, p uò controllaretale processo (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre2005, n. 19984).RGN 73/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] è peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità e con quella euro-unitaria, tenendo conto anche degli ultimi interventi della Corte di Giustizia in materia di governo delle prove allegate dalle parti in tema di operazioni soggettivamente inesistenti. In particolare,la sentenza CGUE 1 dicembre 2022, in C-512/21, nei § da 26 a 33, ha affermatoche «26. Come ricordato in più occasioni dalla Corte, la lotta contro evasioni, elusioni ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva 2006/112. A tale riguardo, la Corte ha stabilito che i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto dell’Unione e che, pertanto, spetta alle autorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se è dimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modo fraudolento o abusivo (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punti 54 e 55, nonché dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). 27.Per quanto riguarda l’evasione, secondo una giurisprudenza costante il beneficio del diritto a detrazione deve essere negato non solamente quando un’evasione dell’IVA sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto di tali beni e servizi, partecipava ad un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA (v., in tal senso, sentenze del 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C-439/04 e C-440/04, EU:C:2006:446, punto 59; del 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid, C-80/11 e C-142/11, EU:C:2012:373, punto 45, nonché dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 46). 28 . La Corte ha altresì ripetutamente precisato, con riferimento a casi in cui le condizioni sostanziali del diritto a detrazione erano soddisfatte, che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato al soggetto passivo soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l’acquisto dei beni e servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, lo stesso partecipava a un’operazione che si iscriveva in una siffatta evasione commessa dal fornitore o da altro operatore intervenuto a monte o a valle nella catena delle cessioni o prestazioni (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021: 910, RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici punto 48 e giurisprudenza ivi citata).29. A tale riguardo, la Corte ha infatti stabilito che non è compatibile con il regime del diritto a detrazione previsto dalla direttiva2006/112 sanzionare con il diniego di tale diritto un soggetto passivo che non sapeva e non avrebbe potuto sapere che l’operazione interessata si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore, o che un’altra operazione nell’ambito della catena delle cessioni, anteriore o posteriore a quella realizzata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA, posto che l’istituzione di un sistema di responsabilità oggettiva andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell’Erario (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).30. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, poiché il diniego del diritto a detrazione è un’eccezione all’applicazione del principio fondamentale che tale diritto costituisce, incombe alle autorità tributarie dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione. Spetta poi ai giudici nazionali verificare se le amministrazioni finanziarie interessate abbiano dimostrato l’esistenza di detti elementi oggettivi (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).31. Poiché il diritto dell’Unione non prevede norme relative alle modalità dell’assunzione delle prove in materia di evasione dell’IVA, tali elementi oggettivi devono essere stabiliti dall’autorità tributaria secondo le norme in materia di prova previste dal diritto nazionale. Tuttavia, tali norme non devono pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). 32 . Dalla giurisprudenza rammentata ai punti da 27 a 31 della presente sentenza deriva che il beneficio del diritto a detrazione può essere negato a tale soggetto passivo solo se, dopo aver proceduto ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie, effettuata conformemente alle norme in materia di prova del diritto nazionale, è accertato che quest’ultimo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in una siffatta evasione. Il beneficio del diritto a detrazione può RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici essere negato solo qualora tali fatti siano stati sufficientemente dimostrati con mezzi che non siano supposizioni (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2021, Ferimet, C-281/20, EU:C:2021:910, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).33. Se ne deve dedurre che l’autorità tributaria che intende negare il beneficio del diritto a detrazione deve dimostrare in modo adeguato, conformemente alle norme in materia di prova previste dal diritto nazionale e senza pregiudicare l’efficacia del diritto dell’Unione, sia gli elementi oggettivi che provino l’esistenza dell’evasione stessa dell’IVA, sia quelli che dimostrino che il soggetto passivo ha commesso tale evasione o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento di tale diritto rientrava in detta evasione». Il giudice regionale, per quanto sopra chiarito, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati. Se poi la critica elevata dalla difesa della contribuente intende riproporre una diversa valutazione degli indizi allegati dalle parti, evidentemente richiede, surrettiziamente,un nuovo accertamento in fatto, che tuttavia è inibito dinanzi alla Corte di legittimità. Non ha neppure rilievo denunciare che il giudice regionale avrebbe valorizzato elementi mai allegati al giudizio, quale la presenza di rapporti commerciali con altre società cartiere, mai indicate negli atti processuali. A parte una formulazione non del tutto chiara dellacritica, il richiamo di fatti estranei alla vicenda non rientra affatto nelle censure per vizi di interpretazione delle norme, sostanziali o processuali, o per vizi motivazionali, ma in censure propriamente indirizzate ad erro ri di fatto, risultanti dagli atti o dai documenti della causa, da impugnarsi allora quali vizi revocatori e noncerto riconducibili nell’a l veo dell’art. 360 cod. proc. civ. Il motivo va dunque rigettato. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al recupero ad imponibile dell’iva non assolta dalla società in riferimento alle cessioni di beni allaVasil [OSCURATO:PERSONA], questa volta nel ruolo di cessionaria, che avrebbe rilasciato false dichiarazioni d’intento quale esportatore abituale, con conseguente esonero dall’iva, ai sensi dell’art. 8, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972.RGN 73/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente lamenta l’erronea interpretazione della disciplina, perché il giudice regionale non avrebbe inteso che, quand’anche false le dichiarazioni d’intento ricevute dalla cedente IMI, questa non avrebbe potuto prenderne coscienza, e che ildiritto all’esenzione dall’Iva spetta anche nelle ipotesi di documentazione falsa, quando si provi la buona fede del fornitore. A tal fine invoca i principi elaborati dalla giurisprudenza euro-unitaria (ad es. Corte di Giustizia della Comunità europea, in sentenza 27 settembre 2007, in C- 409/04Teleos). Lamenta inoltre che in ogni caso il giudice avrebbe mal letto la disciplina, atteso che la stessa previsione contenuta nel citato art. 7, comma 3 del d.lgs. 471 del 1997prevede che «qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato al dichiarazione stessa», così che in ogni caso era illegittimala pretesa di recupero dell’iva dall’odierna ricorrente. Insiste infine nella propria buona fede, tenendo conto che resta sempre incombente sull’Amministrazione finanziaria l’onere della prova dell’accordo fraudolento tra cedente e cessionario. Anche questo motivo è infondato. Deve intanto evidenziarsi che l’esenzione dall’iva delle cessioni all’esportazione fatte nei confronti di esportatori abituali, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1973 è sottoposta alla disciplina dettata dal d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in l. 27 febbraio 1984, n. 17. L’art. 1, comma 1, lett. c) del d.l., nella versione ratione temporis vigente, disponeva che le regole dettate dal predetto art. 8, lett. c) si applicano a condizione « c) che l'in tento di avvalersi della facolt à di effettuare acquisti oimportazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformit à del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze , contenente l'indicazione del numero di partitaIVA del dichiarante nonch é l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazionepuò riguardare anche pi ù operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo,i dati contenuti nella dichiarazion e ricevuta » . Ebbene, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che la non imponibilitàad iva delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, non può essere subordinata alla sola formale specifica dichiarazione d'intento dell'esportatore, ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo in tale ipotesi che il contribuente cedente dimostri l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere (Cass., 5 ottobre 2016, n. 19896).Si tratta di un principio ormai da tempo consolidato (oltre il precedente citato, cfr. Cass., 11 maggio 2012, n. 7389; 9 gennaio 2015, n. 176; 5 aprile 2019, n. 9586; 15 luglio 2020, n. 14979), cui questo collegio intende dare continuità. E si tratta peraltro di principio del tutto coerente con quanto già chiarito dalla Corte di Giustizia della Comunità europea negli stessi precedenti menzionati dalla difesa della contribuente, laddove, nello specifico, si afferma che «L’art.28 quater, parte A, lett.a), primo comma, della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/65, va interpretato nel senso che osta a che le autorità competenti dello Stato membro di cessione obblighino un fornitore, che ha agito in buona fede e ha presentato prove giustificanti prima facie il suo diritto all’esenzione di una cessione intracomunitaria di beni, ad assolvere successivamente l’IVA su tali beni, quando tali prove si rivelano essere false senza che risulti tuttavia provata la partecipazione del fornitore medesimo alla frode fiscale, purché quest’ultimo abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di assicurarsi che la cessione intracomunitaria effettuata non lo conducesse a partecipare ad una frode siffatta» (cfr. sentenza Teleos in C-409/04). Nel caso di speci e la cessionaria dei beni destinati all’esportazione, nonché emittente di quelle dichiarazioni d’intento ideologicamente false, era sempre la [OSCURATO:PERSONA], cioè quella società nei cui confronti il giudice regionale aveva riconosciuto la responsabilitàdella odierna ricorrente quanto meno nella prospettivadella colpevole inconsapevolezza. Ne discende pure RGN 73/2016 Consigliere rel. Federici che la fattispecie, che involge il soggettivo coinvolgimento della IMI, non afferisce alla mera mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio delle dichiarazioni d’intento, ipotesi richiamata dall’art. 7, comma 3, seconda parte, del d.lgs. n. 471 del 1997, e alla quale la difesa della contribuente fa rinvio, bensì la differente ipotesi di una dichiarazione d’intento ideologicamente falsa, ossia rappresentativa di attività mai compiuta, e collocabile dunque nell’alveo delle frodi all’imposta armonizzata. Anche questo motivo va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza della ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la società al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €4.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del