CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 45949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2022 la Corte di Appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale dal 23 maggio 2013 al 19 agosto 2014. La misura cautelare della custodia in carcere fu disposta con ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro del 9 maggio 2013 (eseguita il 23 maggio 2013) per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203 commesso in Linnena il 2 maggio 2007 [capo d) dell'imputazione]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la misura custodiale fu sostituita con quella degli arresti domiciliari e, in data 19 agosto 2014, anche questa misura fu revocata per il ritenuto venir meno delle esigenze cautelari. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 maggio 2015 [OSCURATO:PERSONA] fu ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di anni quattro di reclusione. Con sentenza del 19 ottobre 2016, la Corte di appello di Catanzaro, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/01, dichiarò non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. 2. La Corte territoriale ha escluso il diritto alla riparazione osservando che il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare non è stato oggetto di assoluzione nel merito, ma è stato dichiarato estinto per prescrizione e che, per giurisprudenza costante, il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non è configurabile in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086). Ha sottolineato, quindi, che a [OSCURATO:PERSONA] era stata inflitta in primo grado la pena di anni quattro di reclusione e che la privazione della libertà personale ha avuto durata di gran lunga inferiore. 3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen., 314, 315 e 273 cod. proc. pen. Osserva, in particolare, che il reato per il quale è stata applicata la misura cautelare sarebbe stato commesso il 2 maggio 2007. Sottolinea che la misura cautelare fu disposta con ordinanza del 9 maggio 2013, eseguita il 23 maggio 2013, e sostiene che, prima di quella data, non era stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione. Rileva che, al momento della adozione della misura, erano trascorsi più di sei anni dal fatto e, dunque, l'ordinanza poté essere emessa solo perché fu ritenuta sussistente l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge 203/01, per effetto della quale il termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, era pari a nove anni. Secondo la difesa, poiché la Corte di appello, con sentenza definitiva, ha escluso la sussistenza di tale aggravante e dichiarato estinto il reato, il giudice della riparazione avrebbe dovuto valutare se, al momento dell'adozione della misura, il reato fosse estinto per prescrizione, nel qual caso la privazione della libertà personale sarebbe stata ab initio illegittima. Il ricorrente si duole che la Corte di appello, nel respingere l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, abbia del tutto ignorato questo argomento che era stato invece posto a fondamento dell'istanza di riparazione in via di principalità. Sostiene che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche in caso di estinzione del reato per prescrizione quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale e, nel caso di specie, si versa in tale situazione, atteso che il giudice di merito ha escluso con sentenza definitiva la sussistenza dell'aggravante e ciò comporta che la prescrizione fosse già maturata quando la misura cautelare fu applicata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso sottolineando che lo stesso non è autosufficiente. L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine rigettato. La memoria depositata, tuttavia, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata a ritenere che l'ingiustizia cd. "formale" della detenzione sia ravvisabile non solo quando, nel procedimento incidentale di natura cautelare, sia stato riconosciuto che non sussistevano le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., ma anche quando il riconoscimento della mancanza di questi presupposti sia avvenuto successivamente ad opera del giudice di merito. Si è sottolineato, in particolare, che la mancata impugnazione del provvedimento cautelare è irrilevante ogniqualvolta l'ingiusta privazione della libertà personale sia risultata indiscutibilmente provata nel giudizio di merito, come nel caso di derubricazione dell'orginaria imputazione in altra che non avrebbe consentito l'applicazione della misura cautelare (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076, pag. 4 della motivazione). Seguendo questa linea interpretativa si è affermato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089; Sez. 4 n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408; Sez. 4, n. 44596 del 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245437; Sez. 4, n. 8869 del 22/01/2007, Frajese, Rv. 240332). Si è affermato, in particolare, che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art.314, comma 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, si è ritenuto non fosse ostativa alla riparazione la circostanza che «la ridefinizione dell'imputazione in altra per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p., sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice» (Sez. 4, n. 43458 del 15/10/2013, Taliento, Rv. 257194., pag. 3 della motivazione). Più recentemente, si è sottolineato che, ai sensi dell'art. 273, ultimo comma, cod. proc. pen., nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto «in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata». Si è, quindi, affermato il principio per cui il giudice della riparazione è tenuto ad accertare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura cautelare - e tra queste anche l'assenza di una causa estintiva del reato - «sia al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo che in ogni fase della sua esecuzione» (Sez. 4, n. 29849 del 07/10/2020, Herath, Rv. 280050). 3. Nel caso oggetto del presente ricorso la misura cautelare è stata disposta per violazione degli artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 12 quinquies d.l. n. 306/1992 (oggi art. 512-bis cod. pen) e 7 legge n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.). Nell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione il ricorrente ha sottolineato che, esclusa l'aggravante, nel momento in cui il provvedimento privativo della libertà personale fu adottato, il reato era già estinto per intervenuta prescrizione. Ha sostenuto quindi che, all'esito del giudizio di merito, sarebbe emerso che l'ordinanza cautelare non poteva essere emessa e, conseguentemente, la detenzione subita sarebbe ingiusta. La Corte di appello non ha tenuto conto del contenuto dell'istanza e si è limitata a richiamare il consolidato orientamento secondo cui «non è configurabile diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza» (Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396; Sez. 4, Sentenza n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264). 4. Le censure formulate dal ricorrente meritano accoglimento. Alla luce dei principi esposti, infatti, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la concreta applicabilità dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alla data di adozione del provvedimento cautelare e alla data in cui sarebbe maturato il termine di prescrizione per il reato non aggravato. All'esito, ove tale verifica avesse avuto esito positivo, avrebbe dovuto valutare - nel solco tracciato dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 32383 del 27/05/2010, D'Annbrosio, Rv. 247664 - se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto fosse avvenuto o meno «sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare e in ragione unicamente di una loro diversa valutazione». 5. Per quanto esposto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catanzaro cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle sp